mercoledì 17 luglio 2013

ENI TARANTO un gas che avvelena la città, con la complicità di istituzioni e sindacati



La catena di episodi gravissimi verificatesi per responsabilità dell'ENI di 
Taranto negli ultimi giorni hanno creato gravi disagi e preoccupazione a 
tutta la popolazione. La soglia è stata superata e il verificarsi di questi 
avvenimenti chiarisce senza ombra di dubbio che l'ENI non è in grado di 
assicurare la sicurezza e la salute in città, che gli organi di controllo 
non hanno funzionato e non sono stati in grado di prevenire questi eventi, 
che l'AIA concessa all'Eni è una truffa conclamata e che il carico 
inquinante sulla città ha superato ogni limite e che, quindi, esso va 
contenuto con la battaglia per la messa a norma dell'Ilva e con il blocco di 
ogni fonte nociva che possa aumentare il carico inquinante fuori dall'Ilva.
Lo Slai cobas per il sindacato di classe invita, quindi, tutte le forze, a 
partire da quelle già attive ad una mobilitazione delle dimensioni di quella 
realizzatesi in tutto quest'anno nei confronti dell'Ilva, per ottenere il 
risultato concreto del blocco del carico inquinante di matrice Eni.
Ma lo Slai cobas per il sindacato di classe va oltre. Intende denunciare 
direttamente il Direttore dell'Eni di Taranto che negando l'evidenza, con 
arroganza e mancanza di senso di responsabilità, ha preso in giro 
apertamente il Comune, la Commissione comunale che lo hanno incontrato e 
pretende in maniera indegna di ritenersi in regola. L'azienda e questo 
signore in particolare non possono attentare alla salute e prenderci pure in 
giro. Con il suo atteggiamento, questo Direttore, si assume la 
responsabilità di non dare altra alternativa che la chiusura dell'Eni.
Quindi noi chiediamo alla stessa azienda Eni di rimuovere immediatamente 
questo signore e alle Istituzioni locali, sindaco in testa, di smetterla con 
la politica delle parole e delle lettere e di emettere invece atti 
amministrativi pienamente nelle loro competenze che rappresentino realmente 
i cittadini e mettano fine a questo scempio Eni.

Durante tutto quest'anno è stato ripetutamente sollevata la questione: 
perchè tutti contro l'Ilva di Riva – giustamente – e poco o niente nei 
confronti dell'Eni?
Noi a questa domanda abbiamo sempre risposto sollevando, sin da tempi non 
sospetti e documentabile, la questione Eni su cui pende un esposto in 
Procura fatto da alcuni anni. Ma pensiamo che questa domanda sia legittima e 
getti un ombra oscura sui legami esistenti tra Eni, organi di controllo, 
Istituzioni, e forse qualcos'altro.
Quindi, chiediamo che la Procura faccia luce, come dice di stare facendo, su 
tutta questa vicenda. Ma siccome lo Slai cobas non è abituato a lanciare 
pietre e a nascondere la mano, noi denunciamo con assoluta certezza, oltre 
che le responsabilità del Direttore Eni di Taranto, quella dei sindacati 
Cgil, Cisl, Uil, Ugl dell'Eni, i cui dirigenti provinciali di settori e 
parte dei delegati Rsu sono apertamente collusi con l'azienda Eni, ne 
coprono le responsabilità in materia inquinante e ne ricavano benefici e 
privilegi. Nell'esposto aggiuntivo alla Procura saranno contenuti i nomi e 
cognomi esatti di questi signori.
Anche a coloro che nel malinteso senso di tutela del lavoro pensano che 
questo lavoro si possa tutelare lasciando l'Eni di Taranto così com'è, 
diciamo che si sbagliano, perchè proprio questa Eni se resta così com'è 
rischia la chiusura certa.

Con assoluta chiarezza, inoltre, dobbiamo dire che non ci hanno convinto 
assolutamente le dichiarazioni del Direttore dell'Arpa, Assennato, che da un 
lato ammette che nove volte su dieci la causa è l'Eni, ma basandosi su dei 
“dovrebbe”, pretende di dire che i gas emessi sono senza conseguenze sulla 
salute immediata e futura dei cittadini. A parte che numerose persone sono 
già andate in ospedale – e sia sicuro il Dr. Assennato che di fronte ad un 
ripetersi di un episodio come quello dei giorni scorsi, saranno in tanti ad 
andarci - come fa Assennato a dire che non c'è danno per la salute? Lo venga 
a dire per esempio ai lavoratori del cimitero di Taranto.
Ma ancora più sconcertante è la soluzione che il Dr. Assennato propone: “Un 
dispositivo messo a punto dal Prof. Gianluigi De Gennaro dell'Università di 
Bari basato sulle telefonate dei cittadini e sull'intensità dell'odore 
avvertito in una scala da 1 a 5... il sistema si attiverà in presenza di un 
certo numero di telefonate che segnalino un odore intenso... a quel punto 
automaticamente si attiverà la centralina e partirà il campionamento”. Ma 
siamo su “scherzi a parte”? Assennato prosegue l'opera del direttore dell' 
Eni di prenderci in giro?
Queste dichiarazioni di Assennato ci preoccupano doppiamente perchè 
confermano che nei rapporti Eni-Enti di controllo c'è qualcosa che non 
funziona.
Ci auguriamo che la Procura intervenga, ma certamente come sempre invitiamo 
lavoratori e cittadini a non delegare ai giudici la tutela della propria 
salute.


slai cobas per il sindacato di classe taranto
slaicobasta@gmail.com
347-5301704 

PETIZIONE: ENRICO BONDI, DIMETTITI.



Il Commissario Ilva Enrico Bondi, nella lettera che ha inviato all'Arpa e al Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, ha dichiarato che i tumori di Taranto non sono causati dall'Ilva, ma da "fumo di tabacco e alcol, nonché difficoltà nell’accesso a cure mediche e programmi di screening”.
Sono sbaldordito da queste dichiarazione vergognosa del Commissario Bondi.
Ma come si può arrivare a fare una dichiarazione del genere???
Questo sua dichiarazione non è grave........E' GRAVISSIMA!!!
In questo modo si insultano i cittadini di Taranto, chi si è ammalato e chi per colpa dell'inquinamento prodotto dall'Ilva è pure morto!
Visto che non è arrivata nessuna smentita, nè scuse verso i cittadini di Taranto, se ne chiedono le dimissioni immediate o la revoca dell'incarico di Commissario Ilva da parte del Governo.
Questo almeno per rispetto verso i cittadini di Taranto, che non si meritano assolutamente tutto questo.
Marco Bazzoni-Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza-Firenze

N.B Chi vuole aderire alla petizione, invii un'email con oggetto "Enrico Bondi, dimettiti", con nominativo, azienda, qualifica e città a: bazzoni_m@tin.it

lunedì 15 luglio 2013

Bondi - aria viziata per lui all'ilva e a taranto - se ne vada subito !

Comunicato dello Slai cobas per il sindacato di classe Ilva taranto
347-5301704

Le ignobili e gravissimi atti, testi e dichiarazioni del commissario Bondi
sono un insulto agli operai, ai cittadini, ai morti, ai malati. Sono un
aperto e irridente attacco ai magistrati, agli organi di controllo. Una
messa in luce di quanta ipocrisia si celi dietro le dichiarazioni e le leggi

Bisogna reagire subito!
Il commissario Bondi se ne deve andare e deve essere immediatamente rimosso!
Tutte le istituzioni locali hanno il dovere di avere un sussulto di dignità!
La magistratura deve verificare tutte le ipotesi di reato che si possono
celare dietro l'azione di questo ignobile, lurido, spregevole gran commis di
padron Riva, lautamente pagato ora anche dai noi cittadini.
Ma naturalmente facciamo appello agli operai e ai cittadini con le loro
organizzazioni sindacali e comitati perchè reagiscano subito e duramente.
Noi da parte nostra diciamo chiaro anche agli organi di polizia che la
presenza di Bondi è incompatibile con questa città e con questa fabbrica e
metteremo in atto tutte le azioni possibili per rendere pratico questo
bando.

Slai cobas per il sindacato di classe ILVA Taranto

ILVA TARANTO - Bondi un cinico bastardo gran commis del capitale al servizio 
di RIVA - ora Basta ! Giustizia vuole che persone come Bondi debbano morire
"Tumori per le sigarette", bufera su Bondi
In un documento inviato alla Regione contesta il collegamento tra 
inquinamento del siderurgico e malattie.

"E' noto che a Taranto, città portuale, la disponibilità di sigarette era in 
passato piu alta rispetto ad altre aree del Sud Italia dove per ragioni 
economiche il fumo di sigaretta era ridotto fino agli anni '70". Hanno 
subito creato una bufera polemica le affermazioni contenute in una lettera 
che il commissario dell'Ilva, Enrico Bondi, ha inviato al presidente della 
Regione Puglia, Nichi Vendola, nonché all'Arpa Puglia, all'Ares Puglia e 
all'Asl di Taranto, con la quale contesta sia il collegamento fra 
inquinamento del siderurgico e casi di tumore a Taranto - relazione 
evidenziata nelle relazioni consegnate dai periti alla magistratura - sia 
l'introduzione della Valutazione del danno sanitario nell'Aia, 
l'autorizzazione integrata ambientale dell'Ilva.

Il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando avrebbe già convocato il 
commissario dell'Ilva Bondi per un chiarimento immediato. Il ministro ha 
anche provveduto a scegliere i tre esperti che contribuiranno a redigere il 
piano di risanamento e riqualificazione dello stabilimento Ilva di Taranto. 
Si tratta di Marco Lupo, commissario all'emergenza rifiuti della regione 
siciliana e già dirigente del ministero dell'Ambiente; Giuseppe Genon, 
docente di ingegneria dell'ambiente al Politecnico di Torino; e Lucia 
Bisceglia, medico epidemiologo, dirigente dell'Arpa Puglia.

Gli "argomenti di Bondi sono inaccettabili",

tuona il governatore Nichi Vendola dopo aver letto del legame causa effetto 
ipotizzato con il contrabbando. "I dati dell'Arpa sui danni salute sono 
chiari e precisi. Si confermano  - aggiunge - tutti i miei dubbi 
sull'affidare il ruolo di commissario all'amministratore delegato 
dell'azienda. Mi sarei aspettato dal commissario una più netta presa di 
distanza dall'approccio negazionista che l'Ilva ha tenuto negli ultimi 
vent'anni". Bondi nella sua lettera sposa le contestazioni portate avanti in 
passato dalla famiglia Riva e demolisce le conclusioni cui nel tempo sono 
arrivati gli studi sull'impatto delle emissioni compiuti dall'Arpa, dai 
consulenti del tribunale di Taranto e dagli esperti del ministero della 
Salute. Per il commissario straordinario nominato dal governo Letta - si 
legge nel contenuto del documento riportato da alcuni giornali - "i criteri 
adottati e Ia procedura valutativa seguita dall'Arpa e dalla Regione Puglia 
nel rapporto sulla valutazione del danno sanitario dello stabilimento Ilva 
di Taranto presentano numerosi profili critici, sia sotto il profilo 
dell'attendibilita scientifica, sia sotto il profilo delle conclusioni 
raggiunte".

"Siamo abituati - lamenta l'assessore regionale all'Ambiente, Lorenzo 
Nicastro - a un atteggiamento aziendale che non accetta controllo e che è 
insofferente a qualunque meccanismo di garanzia rispetto a tutela 
dell'ambiente e della salute dei tarantini. E' grave, tuttavia, che lo 
stesso atteggiamento del privato e della proprietà si riverberino oggi nelle 
parole e nelle azioni di un manager nominato dal governo che, nei fatti, ha 
una mandato pubblico volto a dirimere una questione di importanza nazionale, 
sulla cui urgenza non ci sono dubbi".

La strage silenziosa dell'Ilva
in tredici anni 386 i morti
E' del gennaio 2012 la relazione degli esperti nominati dal tribunale che ha 
stabilito una connessione tra i decessi, le malattie e le emissioni 
dell'acciaieria

TARANTO - Trent' anni fa la prima inchiesta partì grazie a una casalinga: 
esasperata dalla polvere rosa che ogni giorno era costretta a raccogliere 
sul suo balcone in una casa popolare del quartiere Tamburi, il quartiere 
degli operai, chiese alla Pretura chi e perché faceva arrivare in quelle 
case tutto quel minerale. Vent' anni dopo si è scoperto che dietro quella 
polvere non si nascondevano solo fastidio o sporcizia. Ma una strage.

In 13 anni (dal 1998 al 2010) sono morte a Taranto 386 persone per colpa 
delle emissioni industriali. Negli ultimi sette anni 174 soltanto per colpa 
del Pm 10. I bambini si sono ammalati più di quanto avrebbero dovuto. Sono 
morti. Gli operai hanno avuto tumori allo stomaco o all'ulcera, i cittadini 
di serie B, quelli che abitavano i quartieri popolari a ridosso dello 
stabilimento siderurgico, condannati a vite brevi dalla geografia.

I dati sono contenuti nella relazione che tre epidemiologi di fama (i 
professori Annibale Biggeri, Maria Triassi e Francesco Forastiere) hanno 
consegnato a gennaio 2012 al giudice per le indagini preliminari del 
tribunale di Taranto, Patrizia Todisco, che ha sul suo tavolo gli atti di 
un'inchiesta a carico dei dirigenti dello stabilimento siderurgico Ilva. 
Poco prima era stata depositata una perizia chimica che raccontava come gran 
parte dell'inquinamento industriale di Taranto fosse riconducibile all'Ilva. 
Così i medici per la prima volta hanno stabilito una connessione tra le 
malattie, le morti causate da tumori e l'inquinamento prodotto dalle 
emissioni

dagli impianti industriali.

I periti scrivono che "nei 13 anni di osservazione sono attribuibili alle 
emissioni industriali 386 decessi totali (30 per anno). Negli ultimi sette 
anni 178 sono stati sono stati i morti soltanto per colpa del pm 10. 
Novantuno abitavano i quartieri Borgo e Tamburi, quelli più vicini allo 
stabilimento siderurgico Ilva insieme con il Paolo VI. Proprio in questa 
zona è stato riscontrato un più 27 per cento di mortalità rispetto alle 
stime effettuate sui dati messi a disposizione dell'Organizzazione mondiale 
della Sanità con un incremento nella popolazione maschile del 42 per cento 
per i tumori maligni e del 64, addirittura, per le malattie dell'apparato 
respiratorio.

Al Tamburi invece si ammalano particolarmente le donne (+ 46) di malattie 
ischemiche del cuore e +24 di malattie cardiache. I più colpiti sono stati i 
dipendenti dell'Ilva. Novantotto le morti da inquinamento in 10 anni. Gli 
operai che hanno lavorato negli anni ' 70-' 90 hanno mostrato, si legge 
nella relazione , "un eccesso di mortalità per patologia tumorale (+11%) in 
particolare per tumore dello stomaco (+107%), della pleura (+71%), della 
prostata (+50%) e della vescica (+69%). Tra le malattie non tumorali sono 
risultate in eccesso le malattie neurologiche (+64%) e quelle cardiache 
(+14%)".

Non soltanto gli operai. "I lavoratori con la qualifica di impiegato hanno 
presentato eccessi di mortalità per tumore della pleura (+153%) e 
dell'encefalo (+111%)". "Ci troviamo di fronte - scrivono i periti nelle 
conclusioni della loro relazione - a un effetto statisticamente 
significativo per i ricoveri ospedalieri per cause respiratorie e un effetto 
al limite della significatività statistica per i tumori in età pediatrica".

(14 luglio 2013) © Riproduzione riservata

slaicobasta@gmail.com3475301704

14 luglio 2013

STRAGE DI VIAREGGIO: Resoconto udienza e considerazioni sull'udienza preliminare da Assemblea 29 giugno

da ASSEMBLEA 29 GIUGNO - VIAREGGIO 14 LUGLIO 2013.


Viareggio, 29 giugno 2009
Udienza preliminare: anche oggi la parola agli avvocati degli imputati.
Anche ieri abbiamo udito, da parte loro, aberrazioni e stupidaggini …
Dal loro inqualificabile e squalificato repertorio: “si è trattato di un fatto occasionale, non è un incidente sul lavoro perché i macchinisti sono vivi, se quel treno-bomba avesse viaggiato ad una velocità ridotta le conseguenze sarebbero state le medesime (anzi peggiori), una barriere protettiva tra i binari e le abitazioni non sarebbe stata di alcuna utilità", e via di questo passo.
Questi “signori” e queste “signorine”, oltre a difendere l’indifendibile (e sappiamo perché lo fanno: per il vil danaro), negano la realtà e continuano sprezzantemente a calpestare il dolore dei familiari delle Vittime.
La verità è scritta: STRAGE FERROVIARIA ANNUNCIATA. 
Disgraziati coloro che parlano di disgrazia, vigliacchi quanti vogliono fuggire dal processo, pusillanime chi dice che essendo i macchinisti vivi non si è trattato di incidente sul lavoro.
Ma sanno di cosa stanno parlando? Sanno che a Viareggio per l’incidente ferroviario (trasformato nel disastro che ha prodotto la strage) di quella notte hanno perso la vita 32 persone, tra cui bambini e ragazze, bruciate vive. Sanno che i macchinisti sono stati in cura per mesi e mesi e poi non sono più potuti salire su un locomotore.
Pazzo chi pensa che proprietari, manager ed amministratori delegati delle società responsabili di questa immane tragedia non debbano essere rinviati a giudizio. 
I fatti hanno la testa dura!  

In ferrovia non si muove foglia che Moretti non voglia … fino al punto che, nelle massime cariche Fs, si è sempre contornato di gattini ciechi. Questi debbono essere ubbidienti ai suoi ordini ed alle sue volontà, altrimenti gli saltano poltrone e sgabelli … d’oro.
Famosa la sua frase di alcuni anni fa in risposta ad un ferroviere che gli aveva detto, lei ha fatto licenziare …: “No, io non faccio licenziare, io licenzio!”. Il suo problema è che in questi anni ha trovato duro tra i ferrovieri che si sono battuti, si battono e si batteranno, per la sicurezza, per la salute ed affinché stragi come quella del 29 giugno 2009 non siano dimenticate, non rimangano impunite e non abbiamo a ripetersi. Il suo dramma è di non essere riuscito a comprare la coscienza e la dignità di tutti i ferrovieri. Non ha capito che tutto non è in vendita e che la dignità non sta sul mercato.
Il traditore è colui che rinnega il suo passato, il vigliacco è colui che fugge dalle proprie responsabilità.
Moretti è stato segretario nazionale della Filt-Cgil ed oggi pretende di fuggire dal processo che lo vede imputato per le 32 Vittime della strage ferroviaria (annunciata) di Viareggio, tra l’altro lasciando e/o mettendo nelle peste i “suoi ciechi gattini”.
A Piazza della Croce rossa, sede monumentale delle ferrovie, c’è forte agitazione e preoccupazione per l’udienza preliminare in corso (giovedì 18 luglio è annunciata la decisione sui rinvii a giudizio). Il gioco dello scaricabarile è iniziato con il fatto che tutta la colpa era della Gatx & soci, poi è proseguito con gli avvocati di Moretti che hanno sostenuto che lui, Ad della holding, non c’entra e non c’entrava niente (!) ed infine come ha detto un avvocato di imputati “a ciascuno il suo …”. Tradotto: io difendo il mio e degli altri chi se ne frega. Si è, quindi, scatenata la “guerra” anche tra le società del Gruppo Fs. Moretti & company cominciano, adesso, a rendersi conto che tutto si gioca all’insegna del ‘vita mia, morte tua’. 
Continuano a giocare sulla vita di 32 bambini, ragazze, uomini e donne. In questa ‘guerra’ tra imputati e tra imputati e clienti assistiti, è proprio il caso di dire: ne vedremo delle belle.

domenica 14 luglio 2013

IL GOVERNO AUMENTA LE SANZIONI PECUNIARIE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA. MA I CONTROLLI?





Riporto a seguire un articolo di PuntoSicuro (http://www.puntosicuro.it)
relativo alle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 76 del 28 giugno
2013 "Decreto lavoro" relativamente all'apparato sanzionatorio del
D.Lgs.81/08 (il cosiddetto "Testo unico sulla sicurezza").

Il D.L. prevede un incremento di circa il 10% delle sanzioni pecuniarie
previste per tutte le sanzioni del D.Lgs.81/08, come adeguamento all'indice
ISTAT (adeguamento che d'altro canto era già previsto nella formulazione
originaria del Testo, ma che non è mai diventato operativo).

Un inasprimento dell'apparato sanzionatorio sembra cosa positiva, ma non
dimentichiamoci che l'aumento delle sanzioni pecuniarie dovrebbe avvenire
automaticamente con la rivalutazione secondo l'indice ISTAT.

Inoltre all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie non corrisponde un
proporzionato aumento di quelle detentive che rimangono le stesse (peraltro
già drasticamente ridotte dal D.Lgs.106/09 del governo Berlusconi di
modifica al testo Unico).

Sembra quindi che l'atto del governo sia solo uno dei tanti modi per battere
cassa, senza reali intenti deterrenti rispetto ai reati contro la salute e
la sicurezza sul lavoro.

Ma quello che è gravissimo è che tali interventi non sono seguiti da un
deciso incremento degli organici di vigilanza ad oggi ridotti all'osso e in
grado di controllare non più del 3% delle aziende.

Senza vigilanza diffusa sul territorio da parte delle ASL l'incremento delle
sanzioni pecuniarie inciderà veramente poco o niente sull'attività
deterrente nei confronti degli inadempimenti su salute e sicurezza.

Ma evidentemente gli obiettivi del governo sono ben altri.

Marco Spezia



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04 luglio 2013

L'AUMENTO DELLE SANZIONI: DAL PRIMO LUGLIO QUASI IL 10% IN PIÙ

Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 introduce modifiche in materia di
salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alle sanzioni previste dal
D.Lgs.81/08.

Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 - il cosiddetto "decreto lavoro"
relativo ai "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - contiene
modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs.81/08.

Dopo averne riportato una breve informazione nelle nostre "Notizie brevi",
offriamo ai nostri lettori un primo approfondimento.

Ci soffermiamo sulle sanzioni, così modificate con l'articolo 9, comma 2 del
D.L.76/13:

"Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento
alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché
da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto
del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà
del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro
effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".

L'originario comma 4-bis dell'articolo 306 del Testo Unico, prevedeva che le
ammende - in relazione a contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza e alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Decreto
legislativo 81/08 e da atti "aventi forza di legge" - fossero rivalutate
ogni cinque anni partendo dal 15 aprile 2008 (entrata in vigore del Testo
Unico) in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Rivalutazione che non è
avvenuta.

Il nuovo Decreto Legge Lavoro stabilisce innanzitutto che in sede di prima
applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal
primo luglio 2013.

Inoltre dà mandato al direttore generale della Direzione generale per
l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
rivalutare tali ammende e sanzioni ogni cinque anni con decreto.

Infine si indica che le maggiorazioni effettuate saranno in parte
destinate - per la metà del loro ammontare - al finanziamento di iniziative
di vigilanza, prevenzione e promozione effettuate dalle Direzioni
territoriali del lavoro (DTL).

Ricordiamo a questo proposito quanto contenuto nell'articolo 13, comma 2
(Vigilanza) del D.Lgs.81/08 che indica gli ambiti dell'attività di vigilanza
delle DTL:

"Ferme restando le competenze in materia di vigilanza, ivi compresa quella
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, attribuite dalla legislazione vigente al
personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento
territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in
particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in
sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute,
adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale
ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio".

I morti sul lavoro nel 2012 sono stati per noi oltre 1100 e non 790 come comunica l'INAIL



Osservatorio indipendente di Bologna morti sul lavoro http://cadutisullavoro.blogspot.com


I morti sul lavoro nel 2012 sono stati per noi oltre 1100 e non 790 come comunica l'INAIL
E' uscito oggi il rapporto INAIL che comunica che gli infortuni mortali nel 2012 sono stati 790 complessivi. L'Osservatorio conferma che sono stati molti di più: confermiamo i 1180 complessivi di cui 625 sui luoghi di lavoro che sono stati tutti documentati. Si arriva a superare il numero totale di oltre 1180 vittime se si aggiungono i lavoratori deceduti in itinere e sulle strade che sono considerati giustamente, per le normative vigenti, morti per infortuni sul lavoro a tutti gli effetti: la stessa INAIL comunica che sono altri 409 i lavoratori morti non sui luoghi di lavoro più altri moltissimi contenziosi . L'Osservatorio considera "morti sul lavoro" tutte le persone che perdono la vita mentre svolgono un'attività lavorativa, indipendentemente dalla loro posizione assicurativa e dalla loro età. Mentre l'INAIL dovrebbe spiegare più chiaramente la composizione del numero totale delle morti sul lavoro. Se considera morti sul lavoro anche gli agricoltori pensionati schiacciati dal trattore, i lavoratori che muoiono in nero, i militari ecc. e tutti contenziosi che anche in questo rapporto del 2012 sono tantissimi. E' di oggi la notizia che con il test del DNA è stato identificato il muratore romeno Mihai Istoc, di 45 anni trovato morto nel giugno 2009 a Montafia d'Asti, vicino a una discarica abusiva. Secondo l'accusa, dopo essere morto in un incidente sul lavoro, l'imprenditore edile e un suo complice ne avrebbero nascosto il cadavere perchè la vittima lavorava in nero. La Procura di Asti ha chiesto il loro rinvio a giudizio con l'accusa di omicidio. Vorremmo sapere se questo lavoratore è  considerata come morto sul lavoro o è anche questo povera vittima  uno dei tanti morti che spariscono dalle statistiche, solo perchè non assicurate.

IL LAVORATORE CHE DENUNCIA UN REATO NON PUO’ ESSERE LICENZIATO



Da: PuntoSicuro

20 maggio 2013
        
di Anna Guardavilla

Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora.

Questo l’interessante caso preso in esame dalla recente sentenza Cassazione Lavoro 14 marzo 2013 n.6501: un lavoratore ricorre in Cassazione contro la decisione che aveva respinto (il suo appello avverso la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato) la sua domanda di reintegra nel proprio posto di lavoro previa dichiarazione di nullità del licenziamento disciplinare in quanto “discriminatorio, ritorsivo e comunque privo di giusta causa e di giustificato motivo”.
Al lavoratore licenziato era stato in particolare addebitato di aver diffamato la società presentando, assieme ad altri cinque dipendenti, un esposto alla Procura della Repubblica, corredato da documenti aziendali, per irregolarità che sarebbero state commesse dalla medesima società in relazione ad un appalto pubblico, senza averle previamente segnalate ai superiori gerarchici.

La Corte dà sostanzialmente ragione al lavoratore e sancisce il seguente principio: “non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente reso noto all’Autorità Giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’esposto”.
Inoltre, prosegue la Cassazione, “non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente allegato alla denuncia o all’esposto documenti aziendali”.

Inutile dire che questo principio di diritto è applicabile a qualunque tipo di reato e quindi anche ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai reati ambientali etc.

E la Cassazione prosegue, a sostegno della sua argomentazione: “se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’ Autorità Giudiziaria, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale”, altrimenti “si correrebbe il rischio di scivolare verso – non voluti, ma impliciti – riconoscimenti di una sorta di “dovere di omertà” (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’art. 2105 Codice Civile), che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento.”

Questo concetto è ben riassunto in questo passaggio della sentenza: “in altre parole, non può nemmeno lontanamente ipotizzarsi che rientri tra i doveri del prestatore di lavoro il tacere anche fatti illeciti (da un punto di vista civile, penale od amministrativo) che egli veda accadere intorno a sé in azienda.”

Ciò in quanto il dovere di fedeltà cui è tenuto il lavoratore ai sensi del codice civile va inteso come “divieto di abuso di posizione mediante condotte concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi (non già di segreti tout court, non meglio specificati)”; cosa diversa è invece, sottolinea la Corte, “una precipua volontà di danneggiare il proprio datore di lavoro mediante false accuse”, per la dimostrazione della quale occorre in ogni caso che “risulti dimostrata la mala fede del lavoratore, cosa che nella vicenda in esame non può ritenersi insita neppure nell’eventuale archiviazione del suo esposto”.

A questo proposito infatti la Cassazione ricorda che un esposto può essere archiviato per innumerevoli ordini di ragioni che nulla hanno a che fare con un eventuale dolo del lavoratore e più in generale del denunciante, quali ad esempio “difetto di una condizione di procedibilità, intervenuta prescrizione del reato, sopravvenuta abolitio criminis, sussistenza storica dei fatti e loro illiceità civile e amministrativa ma non anche penale, ecc.”

Inoltre “va poi escluso in punto di diritto”, secondo la Suprema Corte, “che il denunciare o l’esporre all’Autorità Giudiziaria fatti potenzialmente rilevanti in sede penale sia contegno extralavorativo comunque idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, vuoi perché si tratta di condotta lecita [...] vuoi perché il rapporto fiduciario in questione concerne l’affidamento del datore di lavoro sulle capacità del dipendente di adempiere l’obbligazione lavorativa e non già sulla sua capacità di condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa”.

Sul fatto poi che il lavoratore non avesse previamente segnalato ai superiori gerarchici le anomalie rilevate, la Cassazione precisa che non “si rinviene nelle fonti legislative del rapporto di lavoro, neppure sotto forma di leale collaborazione e/o di fedeltà”né “nelle fonti contrattuali della disciplina del rapporto lavorativo de quo” un presunto “generale dovere, in capo al lavoratore, di non denunciare alcunché (di quanto avvenuto in azienda) senza prima informarne per iscritto od oralmente i propri superiori”.

E per quanto riguarda infine l’addebito mosso al lavoratore di essersi impossessato di documenti aziendali per depositarli presso la Procura della Repubblica a corredo dell’esposto, la Corte ricorda - citando anche vari precedenti giurisprudenziali - che “il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all’art. 2105 Codice Civile”.
Quindi - secondo la Corte - “a maggior ragione, dunque, il lavoratore può produrre tali documenti a corredo d’un esposto o di una denuncia penale, dovendo precostituirsi la dimostrazione di aver agito con cognizione di causa per evitare rischi di incriminazione per calunnia, a tal fine potendo non rivelarsi sufficiente la mera indicazione all’Autorità Giudiziaria dell’esistenza dei documenti medesimi affinché provveda ad acquisirli (nel frattempo potrebbero venire distrutti od occultati)”.

Un ultimo passaggio che merita di essere richiamato di questa sentenza è quello relativo al primo motivo di ricorso del lavoratore, con cui questi lamenta la circostanza che la Società datrice di lavoro abbia “attivato l’iniziativa disciplinare sulla base di un documento [...] che afferma esserle pervenuto in forma anonima”.
A questo proposito la Corte, giudicando infondato questo motivo di ricorso del lavoratore, precisa che “nessuna norma di legge vieta che l’esercizio del potere disciplinare possa essere sollecitato (non anche provato, ovviamente) a seguito di scritti anonimi”, specificando che “il divieto di utilizzo di denunce anonime è disciplinato solo dagli articoli 240 e 333 Codice Procedura Penale, in un’ottica, per altro, strettamente funzionale agli obiettivi e alle regole del processo penale, ma si tratta pur sempre d’un divieto di utilizzabilità a fini probatori, che non esclude l’avvio di successive indagini di polizia giudiziaria (vedi Cassazione Penale n. 28909 del 19/04/11)”.

La Sentenza n.6501 del 14/03/13 della Corte di Cassazione - Sezione Diritto del Lavoro “Tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora: il lavoratore che denuncia all’Autorità Giudiziaria un reato commesso in azienda non può essere licenziato” è scaricabile all’indirizzo: