giovedì 21 aprile 2011

la Rete per la sicurezza sui posti di lavoro contro il sistema ERGO-UAS alla Fiat Sata Melfi

IL SISTEMA ERGO-UAS ALLA FIAT DI MELFI.

Tale metodo, di fatto contrario ai principi stabiliti dalla normativa di tutela della salute dei lavoratori, consente di spingere al massimo la cadenza della linea e di ridurre le pause per i lavoratori fino al massimo consentito dalla fisiologia umana.

Da tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro voglio mettere in evidenza gli aspetti decisamente negativi che tale metodologia ha sulla salute dei lavoratori delle linee di produzione.

Già oggi, da un’ inchiesta della FIOM basata su interviste realizzate con 100.000 operai, risulta che il 68% degli intervistati lamenta movimenti ripetuti delle braccia e delle mani, mentre il 32% (ma la percentuale sale al 44% tra gli operai di 3° livello) lamenta posizioni disagiate che provocano dolore. Soprattutto, il 40% degli intervistati, 47% tra le donne, ritiene che la propria salute sia stata compromessa dalla condizione di lavoro.

Teoricamente la metodologia ERGO-UAS dovrebbe consentire di valutare il rischio da sovraccarico biomeccanico di tutto il corpo, mediante un sistema molto sofisticato, in modo da definire il tempo esatto che una certa funzione richiede e il tempo di riposo necessario per evitare di pesare sulla salute degli operai.
In realtà tale metodo ha il solo obiettivo di far lavorare di più gli operai, riducendo i tempi morti o quelle operazioni “a non valore aggiunto”, pesando alla fine moltissimo sulla salute.

Per capire il problema è sufficiente un esempio: applicando il sistema ERGO-UAS la Fiat arriva a ridurre le pause a 30 minuti nell’ arco delle 8 ore lavorative. Secondo un altro modello, l’ OCRA (OCcupational Ripetitive Actions), le pause dovrebbero essere di 10 minuti ogni 50 minuti continuativi di lavoro, quindi almeno il doppio.

Voglio ricordare che relativamente alla normativa di tutela della salute dei lavoratori rispetto alla movimentazione manuale dei carichi, gli obblighi per il datore di lavoro sono sanciti, all’ interno del Titolo VI “Movimentazione manuale dei carichi” del D.Lgs.81/08, dall’ articolo 168, che recita:
“1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’ allegato XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’ allegato XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.”

Il richiamato allegato XXXIII riporta le seguenti indicazioni.
“ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
il carico è troppo pesante;
è ingombrante o difficile da afferrare;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
è eccessivo;
può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
può comportare un movimento brusco del carico;
è compiuto col corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell’ ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell’ ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’ attività richiesta;
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
il posto o l’ ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’ altezza di sicurezza o in buona posizione;
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
la temperatura, l’ umidità o la ventilazione sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all’ attività.
L’ attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’ addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’ articolo 168, comma 3. “

La non osservanza dei commi 1 e 2 dell’ articolo 168 del D.Lgs.81/08 è punito penalmente dall’ articolo 170 del medesimo Decreto con l’ arresto da tre a sei mesi o con l’ ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Ovviamente, se dalla non osservanza degli obblighi sopra citati derivano danni alla salute dei lavoratori, il reato diventa quello di lesioni personali colpose, come sancito dall’ articolo 590 del Codice Penale:
“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 a 2.000 euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.

E’ evidente che quanto proposto da Fiat, cioè di adottare la metodologia ERGO-UAS per aumentare le cadenze produttive è in palese violazione con quanto stabilito dall’ articolo 168 e dall’ allegato XXXIII del Testo Unico.
Innanzitutto la metodologia ERGO-UAS proposta (a proprio uso e consumo) da Fiat non rientra tra quelle previste dal comma 3 dell’ articolo 168 e indicate nell’ allegato XXXIII, che sono invece le norme della famiglia ISO 11228 (parti 1-2-3), all’ interno delle quali rientra la metodologia OCRA sopra richiamata.
A parte l’ aspetto formale, da un punto di vista sostanziale la metodologia ERGO-UAS sottostima il rischio da movimentazione ripetuta degli arti superiori rispetto al metodo OCRA.

Oltre a questo, il concetto proposto da Fiat è in totale disaccordo col principio di riduzione continua del rischio grazie all’ evoluzione della tecnica, richiamato dal comma 2 dell’ articolo 168, che impone che “il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi”.
Secondo tale principio, prima di tutto occorre valutare l’ attuale situazione di rischio per la movimentazione manuale dei carichi lungo le linee di produzione degli stabilimenti Fiat, secondo metodiche consolidate e richiamate dal testo di legge
Tenendo conto dei dati sopra riportati, tale rischio è evidentemente alto. Come d’ altro canto è confermato da quanto affermato dall’ allegato XXXIII del Testo Unico, quando specifica che “L’ attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore”.
A seguito di fattori di rischio alti per la salute dei lavoratori, Fiat dovrebbe adottare tecnologie per ridurre o eliminare la movimentazione dei carichi (cioè investimenti negli impianti) o, in alternativa, ridurre la velocità della linea. Infatti è evidente che il rischio da movimentazione è direttamente proporzionale alla frequenza dei movimenti e quindi alla cadenza produttiva della linea.

Quello che propone Fiat è invece l’ esatto contrario: aumentare la cadenza della linea, fino ad arrivare a raggiungere il massimo sforzo ammissibile per i lavoratori, utilizzando, tra l’ altro, per valutare tale massimo sforzo, metodiche non riconosciute a livello scientifico, né normativo.
E’ evidente che la filosofia Fiat di sfruttare i lavoratori fino al massimo consentito dall’ organismo umano è assolutamente contrario, oltre che a ogni principio etico e morale (ma nessuno dubita che Marchionne e soci conoscano questi termini), anche a quanto previsto dalle leggi dello Stato e dalle Direttive comunitarie.

Marco Spezia
rete sicurezza sui posti di lavoro

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