lunedì 23 aprile 2012

SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.108 DEL 20/04/12





In allegato e a seguire la newsletter n.108 del 20/04/12 di "Sicurezza sul lavoro ! - Know Your rights !".



In questo numero:

- Controllo e manutenzione dei mezzi di estinzione antincendio
(prima parte)

- Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- Cosa può fare l'RLS - RLST per la sorveglianza sanitaria

- Un manuale per i lavori in quota: come evitare la caduta dai tetti



Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste
notizie a diffonderle in tutti i modi.



La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei
lavoratori a tale proposito.



L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte:

"Marco Spezia - sp-mail@libero.it"

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !



Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



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CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI ESTINZIONE ANTINCENDIO (PRIMA PARTE)

LE CONSULENZE DI SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS ! - N.23 - 1



Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS !
è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno
richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che
per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a
fare chiarezza sui diritti del lavoratori.



Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di
leggere le mie newsletters, queste consulenze.



Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un'utile
fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili
o analoghi.



Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle
persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.



In questo caso, vista la lunghezza e la complessità dell' argomento
(attività di controllo e manutenzione dei mezzi di estinzione antincendio:
estintori portatili, idranti e naspi) dividerò il documento in due parti.

La prima (questa) è relativa a:

- obblighi legislativi ai sensi del D.Lgs.81/08;

- obblighi legislativi ai sensi del D.M.10/03/98.

La seconda (che pubblicherò nella prossima newsletter) sarà relativa a:

- norme tecniche per controlli e verifiche su estintori;

- norme tecniche per controlli e verifiche su idranti e naspi;

- requisiti delle ditte incaricate dei controlli e delle
manutenzioni.



Marco Spezia





QUESITO



Ciao Marco,

ho bisogno di delucidazioni in merito a controllo e revisioni su estintori e
idranti.

Quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro secondo il Testo Unico
?

Ci sono delle norme tecniche che definiscono in dettaglio i controlli da
fare ?

Grazie





RISPOSTA



Ciao,

a seguire mia relazione tecnica sugli obblighi a carico del datore di lavoro
relativamente alle attività di controllo e revisione finalizzate alla
verifica del mantenimento in efficienza dei mezzi di estinzione incendio
presenti in azienda.

La trattazione è abbastanza complessa, perché tali attività sono regolate da
normativa generale di tutela della sicurezza (D.Lgs.81/08), da normativa
specifica relativa alla tutela antincendio (D.M.10/03/98), da norme tecniche
specifiche.

Marco





ATTIVITA' DI CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI ESTINZIONE ANTINCENDIO
(ESTINTORI PORTATILI, IDRANTI E NASPI)





OBBLIGHI AI SENSI DEL D.LGS.81/08 ("TESTO UNICO")



Partiamo dalla normativa di carattere generale, cioè dal D.Lgs.81/08.

Il Testo Unico specifica bene, tra gli obblighi del datore di Lavoro e/o dei
dirigenti, anche quello relativo alla gestione delle emergenze e alla lotta
antincendio



Già a partire dagli "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" l'
articolo 18, comma 1, lettera t) impone che:

"Il datore di lavoro [...] e i dirigenti [...], devono adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi
di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva,
e al numero delle persone presenti".



Più in particolare, l' articolo 43, oltre a definire i principi generali di
gestione delle emergenza, specifica al comma 1, lettera e-bis) che:

"Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il
datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla
classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere
usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali
o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi".

Il mancato adempimento a tale obbligo da parte di datore di lavoro e
dirigenti è punito dall' articolo 55, comma 5, lettera c) con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.



L' articolo 46, comma 2 del D.Lgs.81/08 stabilisce poi come ulteriore
obbligo che:

"Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere
adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità
dei lavoratori".

Il mancato adempimento a tale obbligo da parte di datore di lavoro e
dirigenti è punito dall' articolo 55, comma 5, lettera c) con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.



Tali articoli però non specificano in maniera concreta quali siano le misure
di prevenzione incendi da adottare e, nel caso specifico, come devono essere
installati e gestiti estintori e idranti.

L' articolo 46, comma 3 lettera a) rimanda per la definizione concreta di
tali aspetti a un successivo Decreto ministeriale:

"Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
["Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco"] e dalle disposizioni concernenti la
prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di
rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti i criteri
diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze"



Ovviamente dal 2008 ad oggi i Ministeri che avrebbero dovuto farlo non hanno
avuto la benché minima voglia di emanare il decreto sopra richiamato.
Fortunatamente per colmare un eventuale vuoto legislativo, il legislatore
aveva ben pensato di chiarire all' articolo 46, comma 4 del D.Lgs.81/08 che:

"Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i
criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze
nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10
marzo 1998".



Pertanto gli obblighi sopra richiamati per datore di lavoro e dirigenti, in
particolare per i mezzi di estinzione incendio, devono essere attuati
secondo i criteri definiti dal citato Decreto del Ministro dell'interno 10
marzo 1998, che in forza dell' articolo 46, comma 4 del D.Lgs.81/08, diventa
norma cogente.

Ciò vuol dire che il mancato adempimento delle indicazioni contenute in tale
Decreto ministeriale, comporta il mancato rispetto degli obblighi penali del
D.Lgs.81/08.





OBBLIGHI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 10 MARZO 1998



Vediamo quindi in dettaglio cosa impone il D.M.10/03/98 in merito alla
gestione dei mezzi di estinzione incendio.



Il controllo e la manutenzione dei mezzi di estinzioni incendi è compresa
tra le "Misure preventive, protettive e precauzionali" previste dall'
articolo 3 comma 1 del D.M.10/03/98 che, alla lettera e), specifica che:

"All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro
adotta le misure finalizzate a garantire l'efficienza dei sistemi di
protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI."



Oltre a questo l' articolo 4 del D.M.10/03/98, rimarca l' obbligo del
controllo e della manutenzione degli impianti e delle attrezzature di
protezione antincendio:

"Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle
attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in
assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal
fabbricante e/o dall'installatore".



L' allegato VI "Controlli e manutenzione sulle misure di protezione
antincendio" definisce finalmente in dettaglio le attività di controllo e
revisione di tutti i mezzi di lotta antincendio.



In generale, infatti il Punto 6.1 "Generalità" di tale allegato chiarisce
che:

"Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;

- per l'estinzione degli incendi;

- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in
efficienza".



Per meglio comprendere quali siano le attività di sorveglianza, controllo e
manutenzione richiamate dal Punto 6.1, il successivo punto "6.2 -
Definizioni", fornisce le seguenti definizioni:

"Ai fini del presente decreto si definisce:

- sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le
attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni
operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali
accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal
personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto
adeguate istruzioni.

- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta
funzionalità delle attrezzature e degli impianti.

- manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in
efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.

- manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con
strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve
entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di
materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto
valore espressamente previste.

- manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può
essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi
di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o
che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa
revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o
conveniente la riparazione".



Infine il Punto "6.4 - Attrezzature ed impianti di protezione antincendio"
definisce in maniera chiara quelli che sono gli obblighi a carico del datore
di lavoro relativamente ai controlli e alle manutenzione da eseguirsi sugli
impianti di protezione antincendio:

"Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la
manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in
conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti.

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di
rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che
possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da
personale competente e qualificato".



Sostanzialmente il Punto 6.4 dell' Allegato VI del D.M.10/03/98 impone al
datore di lavoro di fare eseguire un' attività di sorveglianza dei mezzi di
estinzione, come sopra definita, da parte del proprio personale e secondo
procedure che egli deve definire (ai sensi dell' articolo 28, comma 2,
lettera d) del D.Lgs.81/08) all' interno del documento di valutazione dei
rischi aziendale.

Ovviamente il personale interno incaricato della sorveglianza deve essere
adeguatamente informato e formato sulle attività previste dalle procedure.

Oltre all' attività di vigilanza, il datore dovrà organizzare anche le
attività di controllo e manutenzione, che ai sensi dell' ultimo capoverso
del Punto 6.4 non potranno essere eseguite da personale interno, ma da ditte
esterne competenti e qualificate, oltre che attrezzate per gli interventi da
eseguire.



Le attività di sorveglianza, controllo e manutenzione degli impianti di
estinzione, devono essere periodicamente annotati su un apposito registro
(denominato "Registro antincendio"), con data, nominativo e firma del
responsabile incaricato (interno o esterno) dell' attività, ai sensi dell'
articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio
1998, n. 37 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi", che recita:

"I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, [.] che vengono
effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei
responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e
reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando [dei Vigili
del Fuoco]".



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ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



Da Salute e Sicurezza CGIL Filcams Lombardia:

http://www.rlsfilcams-lombardia.org/



Diversi RLS non conoscono a pieno i propri diritti. Molti RLS hanno
sperimentato per anni sulla loro pelle il tentativo delle aziende (datore di
lavoro, medico competente e rspp) di farne semplici certificatori delle
scelte aziendali, tentativo spesso riuscito.

Questo stato di cose porta molte aziende a ritenere un fastidio, le puntuali
e informate sollecitazioni dei RLS della Filcams, per adempiere e svolgere a
pieno il proprio ruolo.

Abituate come erano e come sono tuttora a non "consultare preventivamente i
RLS", alcune aziende vedono come un delitto di lesa maestà la richiesta ad
ottemperare le norme di legge.

Se da fastidio l'intervento su aspetti particolari (microclima, strutture,
dpi ecc.) figuratevi quando si chiede di intervenire su aspetti generali:

Valutazione del Rischio, SLC, Informazione e Formazione, modalità di
effettuazione della sorveglianza sanitaria ecc. che comportano decisioni
strategiche e spese non indifferenti.

A seguire trovate un documento che indica oltre che le attribuzioni dei RLS,
anche le sanzioni legate a comportamenti di datori di lavoro e dirigenti che
tendano a limitare tali attribuzioni, nella speranza che possa esservi utile
nel conoscere e rivendicare il vostro ruolo.





IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



ARTICOLO 9 LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI)

Tutela della salute e dell'integrità fisica

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.



ESTRATTI DAL TESTO UNICO D.LGS.81/08



CHI E' IL RLS

Articolo 2 comma1 lettera i

RLS persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro



COME VIENE ELETTO IL RLS

Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello
territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma
6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più
aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto
previsto dall'Articolo 48

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza
di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della
azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.

6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali,
territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di
contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata
nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito
della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite
le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il
seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i
1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato
nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla
contrattazione collettiva.



FORMAZIONE PREVISTA PER RLS

Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Omissis commi dall'1 al 9

Comma 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Comma 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti
minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese
che occupano più di 50 lavoratori.

Comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel
settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro,
durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.



I COMPITI DEL RLS

Articolo 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) é consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'Articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed
alle malattie

professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella
prevista dall'Articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'Articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure
di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e
delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui
all'Articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni
informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per
l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui
all'Articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori
rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese
appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione,
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'Articolo
26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto al rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei
rischi di cui all'Articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza é incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al
servizio di prevenzione e protezione



IMPEDIRE AL RLS DI ESERCITARE LE FUNZIONI PREVISTE, OPPURE LIMITARNE
L'ATTIVITÀ, PUO' COMPORTARE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
AMMENDE, SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI.



VEDIAMONE ALCUNE:



Articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Comma 1 lettera n)

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON AMMENDA DA 2000 A 4000
EURO

lettera o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'Articolo 17, comma 1, lettera a),
anche su supporto informatico come previsto dall'Articolo 53, comma 5,
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla
lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON ARRESTO DA DUE A QUATTRO
MESI O CON AMMENDA DA 750 A 4000 EURO

lettera p) elaborare il documento di cui all'Articolo 26, comma 3, anche su
supporto informatico come previsto dall'Articolo 53, comma 5, e, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il
documento è consultato esclusivamente in azienda;

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON AMMENDA DA 2000 A 4000
EURO



Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di
cui all'Articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente, nei casi di cui all'Articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

IL DATORE DI LAVORO È PUNITO CON AMMENDA DA 2000 A 4000 EURO PER ADOZIONE
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SENZA LE MODALITÀ PREVISTE DA QUESTO
COMMA



Articolo 35 Riunione periodica

Comma 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della
sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei
dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e
dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA DA 2.000 A 6.600 EURO

Comma 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al
presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori
è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la
convocazione di un'apposita riunione.

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON AMMENDA DA 2.000 A 4.000
EURO

Comma 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione.

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA DA 500 A 1.800 EURO



Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Comma 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad
una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON ARRESTO DA DUE A QUATTRO
MESI O CON AMMENDA DA 1200 A 5200 EURO



AAA ATTENZIONE AI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Cosa si intende per cantieri temporanei o mobili: qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato
nell'allegato X:

ALLEGATO X

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile



Articolo 100. Piano di sicurezza e di coordinamento

Comma 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori.

IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA
PECUNIARIA DA 500 A 1800 EURO

Comma 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato,
assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro
dell'impresa affidataria previsti dall'Articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, si applica l'Articolo 118, comma 4, secondo
periodo, del medesimo decreto legislativo.

IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI E SONO PUNITI CON L'ARRESTO DA
DUE A QUATTRO MESI O CON AMMENDA DA 1000 A 4800 EURO

ESTRATTI DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 18/11/96

4.bis Permessi retribuiti

In relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei settori del Terziario
e del Turismo, per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività
propria della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ogni
componente avrà a disposizione un massimo di:

- 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti;

- 40 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.


Per le aziende stagionali il monte ore di cui sopra è riproporzionato in
relazione alla durata del periodo di apertura e comunque con un minimo di 9
ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore
annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)
ed l) dell'Articolo 19 D.Lgs.626/94 non viene utilizzato il predetto monte
ore.



Adempimenti qui specificati, il RLS

b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
dei lavoratori;

d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'Articolo 22, comma 5;

g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'Articolo 22;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'Articolo 11;

Tali adempimenti sono state poi traslate dal D.Lgs.626/94 all'Articolo 50
del D.Lgs.81/08)

Il monte ore di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, quanto concesso allo
stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede
stipulati.


8.a Strumenti e mezzi

In applicazione dell'Articolo 19, comma 1, lettere e) ed f) del
D.Lgs.626/94, il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento
dell'incarico.

Il rappresentante può consultare il documento di valutazione dei rischi di
cui all'Articolo 4, comma 2, custodito presso l'azienda, laddove previsto.

Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a
conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso
al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.

Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli
eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento
consultivo dello stesso.

Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte
formulate dal rappresentante per la sicurezza.

Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione,
appone la propria firma sul verbale della stessa.

Il rappresentante per la sicurezza nell'espletamento delle proprie funzioni
e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che
l'azienda ha destinato alle RSA/RSU.


8.b Accesso ai luoghi di lavoro

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel
rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto
imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza eletto direttamente dai lavoratori
all'interno dell'azienda, deve segnalare al datore di lavoro, con un
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, le visite che intende effettuare
nei luoghi di lavoro.

Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà
accompagnato per ragioni organizzative e produttive dal responsabile del
servizio o da persona delegata.
Il rappresentante per la sicurezza, designato nell'ambito dell'Organismo
paritetico provinciale, deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso
di almeno 7 giorni, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro.

Lo stesso, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro, sarà di
norma accompagnato da un esponente dell'Associazione datoriale competente
per territorio.


8.c Modalità di consultazione

Laddove il D.Lgs.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa
deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.

Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha
facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per
il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via
di definizione.

Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale
dell'avvenuta consultazione.
In presenza del rappresentante designato nell'ambito dell'Organismo
paritetico provinciale gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti
dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'Organismo
paritetico provinciale, per il tramite dell'Associazione datoriale.


8.d Informazioni e documentazione aziendale

Ai sensi della lettera e), del comma 1 dell'Articolo 19, del D.Lgs.626/94,
il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e
di consultare la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i
preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali.

Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1,
è tenuta a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno
rispetto del segreto aziendale.


9. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei
lavoratori per la sicurezza

In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per
svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività
lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni
lavorativi prima, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire
il computo delle ore utilizzate.



A cura Giorgio Ortolani segreteria filcams CGIL Milano/Lombardia



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COSA PUÒ FARE L'RLS - RLST PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA



Da PuntoSicuro:

http://www.puntosicuro.it



Anno 14 - numero 2836 di venerdì 13 aprile 2012



E' online il numero 6 di "L'elmetto giallo" il periodico di informazione di
ASLE - RLST rivolto a imprese e lavoratori del settore edile.



Il numero è interamente dedicato al sistema di sorveglianza sanitaria e al
ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla luce del D.Lgs
81/08, senza tralasciare il rapporto con il medico competente e i doveri del
datore di lavoro.



Cosa può fare l' RLS - RLST per la sorveglianza sanitaria

Rispetto alla sorveglianza sanitaria il RLS - RLST può:

- conoscere ed essere in grado di rintracciare il medico competente;

- leggere il documento di valutazione dei rischi con l'ottica di
valutare quanto riportato relativamente ai risultati della sorveglianza
sanitaria;

- verificare i risultati della sorveglianza sanitaria nella
relazione sanitaria annuale;

- chiedere le motivazioni del protocollo sanitario rispetto ai
rischi aziendali e il significato e la periodicità degli accertamenti
integrativi proposti dal medico competente;

- informarsi sui casi di non idoneità segnalati dal medico e sui
possibili provvedimenti contribuendo alla eventuale scelta delle postazioni
alternative;

- chiedere incontri con il medico su problemi specifici compresi
eventuali sopralluoghi congiunti, mirati a esaminare le postazioni più
critiche dal punto di vista della salute;

- effettuare una raccolta attiva dei problemi sanitari correlati al
lavoro riferiti dai colleghi con questionari "ad hoc" o con altre
metodologie comunicative, eventualmente concordandone i contenuti con il
medico competente o i servizi pubblici di medicina del lavoro;

- riferire tempestivamente al medico competente i risultati delle
rilevazioni effettuate;

- verificare che i medici competenti adempiano all'obbligo di
effettuare le denunce di malattia professionale alla sede Inail attraverso
la relazione sanitaria annuale.

- partecipare con il medico competente e il Rspp alla scelta dei
Dispositivi di protezione individuale (DPI).

- sensibilizzare i lavoratori alla sorveglianza sanitaria attraverso
la divulgazione di una corretta informazione riguardo l'importanza dei
controlli medici per la salute e del giudizio di idoneità alla mansione
formulato dal medico competente.



"L'elmetto giallo" il periodico di informazione di ASLE - RLST è scaricabile
all' indirizzo:

http://www.lelmettogiallo.it/wp-content/uploads/2012/03/imp_06.pdf



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UN MANUALE PER I LAVORI IN QUOTA: COME EVITARE LA CADUTA DAI TETTI



Da PuntoSicuro:

http://www.puntosicuro.it



Anno 14 - numero 2839 di mercoledì 18 aprile 2012



Un manuale operativo per chi lavora in altezza fornisce i criteri per una
efficace progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza. Il
rischio caduta dai tetti, la priorità delle misure di sicurezza sulle
coperture e le soluzioni adottabili.



La caduta dall'alto non è solo la causa più comune di infortunio grave o
mortale nel comparto edile, è anche uno dei rischi professionali che può
essere prevenuto con efficacia solo attraverso un'idonea progettazione della
sicurezza e l'adozione di adeguate misure preventive e protettive.

Per arrivare a una reale riduzione degli infortuni sul lavoro anche nei
lavori edili è importante fare un'adeguata valutazione del rischio e
pianificare le misure di sicurezza. Pianificazione che deve privilegiare
gli interventi che eliminano o riducono il rischio alla fonte, con priorità
alle misure di protezione collettiva.



Proprio per fornire, ai coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione, alle imprese e ai capo-cantiere, i criteri per una efficace
progettazione e pianificazione delle misure di sicurezza, è stata elaborata
dalla Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. 15 "Alta Padovana" la terza edizione
del documento "Io non ci casco - Manuale operativo per chi lavora in
altezza".



La presente edizione - pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it (portale
informativo collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia) - è
stata completamente rinnovata nella presentazione grafica e aggiornata in
merito ai contenuti del D.Lgs.81/08, nonché alle più recenti indicazioni
riportate nelle linee guida tecniche nazionali.



Ci soffermiamo oggi sul capitolo dedicato al rischio di caduta dai tetti.



Ricordando che la maggior parte delle coperture, esistenti o in costruzione,
non è praticabile in quanto l'accesso e il transito su di esse presenta
sempre in qualche modo il rischio di caduta, il manuale sottolinea che per
lavorare sulle coperture è necessario predisporre misure di sicurezza
specifiche quali:

- adeguati sistemi di accesso (ad esempio ponteggi, ponti su ruote,
ecc.);

- opere provvisionali (ad esempio ponteggi, camminamenti, reti
sicurezza, ecc.);

- Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).



Inoltre è importante:

- verificare se sono già stati predisposti sul fabbricato sistemi di
accesso e ancoraggio come previsto dalle norme vigenti;

- prima dell'accesso ad una copertura non praticabile accertarsi che
il solaio sia portante e che non presenti rischio di sfondamento a causa del
peso delle persone e di eventuali materiali depositati.



Riguardo alle coperture, il manuale distingue tra;

- coperture portanti: sono ad esempio quelle che poggiano su solaio
in calcestruzzo, con valore della portata riferita ai carichi verticali
concentrati non inferiore a 2 kN/m2 (riferimento D.M.14/9/05 Norme tecniche
per le costruzioni);

- coperture non portanti: in qualsiasi stato di mantenimento, sono,
ad esempio, quelle costituite solamente da lastre in fibro cemento (Eternit)
o da solette in cotto (tavelloni): il transito su di esse espone ad elevato
rischio di caduta per sfondamento in quanto non possono sostenere né il peso
delle persone né quello di eventuali materiali depositati.

In questo senso, e con riferimento ai tanti incidenti correlati, come
rilevato anche dalla rubrica "Imparare dagli errori", il documento ricorda
che prestare attenzione nel camminare sulle travature o sulle strutture
reticolari di sostegno di una copertura in eternit, non rappresenta una
misura di sicurezza!



Veniamo alle priorità delle misure di sicurezza sulle coperture.



Intanto quando si devono eseguire lavori sulle coperture è necessario
privilegiare l'adozione di misure di protezione collettiva, come
l'installazione di ponteggi lungo tutto il perimetro dell'edificio oggetto
dei lavori.

Inoltre:

- il personale addetto all'installazione di ponteggi deve ricevere
un'adeguata formazione mediante la partecipazione ad un corso
teorico-pratico di cui deve essere acquisita attestazione;

- se, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile allestire
ponteggi dovranno essere installati lungo tutto il perimetro parapetti
ancorati alla struttura del fabbricato.



Ecco in ordine di priorità le misure di sicurezza che si devono mettere in
atto a protezione dei lavori svolti sulle coperture sono le seguenti:

- ponteggi metallici fissi;

- parapetti di protezione lungo tutti i lati verso il vuoto;

- assiti di chiusura dei lucernari e delle aperture presenti sulla
copertura;

- sottopalchi di sicurezza e di servizio;

- reti di sicurezza;

- camminamenti su coperture non portanti;

- utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le
cadute.

Si ricorda che, a seconda dei casi, devono essere allestite
contemporaneamente più soluzioni tra quelle sopra indicate.



Nel manuale, che vi invitiamo a visionare anche in relazione alla ricchezza
di disegni esplicativi, uno schema riassume le possibili soluzioni da
adottare su coperture non praticabili, portanti o non portanti (soluzioni
che richiedono una corretta pianificazione dei lavori e un'adeguata
formazione e addestramento dei lavoratori).



Ad esempio in caso di copertura portante sono proposte, se realizzabili, due
soluzioni:

- soluzione 1: ponteggi con parapetto lungo tutti i lati verso il
vuoto;

- soluzione 2: parapetti lungo tutti i lati verso il vuoto.

mentre in caso di coperture non portanti sono proposte, se realizzabili,
due altre soluzioni:

- soluzione 4: camminamenti; parapetti o ponteggi lungo tutto il
perimetro dell'area di lavoro; sottopalco di sicurezza sotto la copertura;

- soluzione 5: camminamenti; parapetti o ponteggi lungo tutto il
perimetro dell'area di lavoro; reti di sicurezza tesate sotto la copertura.

Infine una soluzione alternativa quando le soluzioni 1-2-4-5 non sono
completamente realizzabili:

- soluzione 3: predisposizione di camminamenti su copertura non
portante; parapetti o ponteggi sui lati dell'area di lavoro in cui i DPI non
proteggono contro le cadute; uso di dispositivi di protezione individuali
(DPI) contro le cadute.



Ci soffermiamo brevemente, in relazione alle coperture non portanti, su
quanto indicato dal manuale in relazione alla scelta tra le soluzioni 4 e 5.

Ricordando che sottopalchi e reti di sicurezza allestiti sotto la copertura,
proteggono unicamente contro il rischio di caduta attraverso aperture o per
sfondamento della copertura stessa. Non proteggono contro il rischio di
caduta verso l'esterno del perimetro del fabbricato, devono perciò essere
previsti parapetti o ponteggi di protezione lungo il perimetro:

- soluzione 4 (sottopalchi di sicurezza): i sottopalchi di sicurezza
sono preferibili laddove le caratteristiche del sito consentono la loro
agevole installazione; l'allestimento dell'ultimo impalcato deve essere
effettuato il più vicino possibile alla copertura;

- soluzione 5 (reti di sicurezza): l'uso delle reti di protezione è
vantaggioso per lavori con evoluzione relativamente veloce che possono
essere eseguiti a "lotti" successivi. per il loro montaggio è necessario
seguire le indicazioni d'uso del fabbricante ed inoltre occorre assicurare
che: la rete sia installata quanto più vicino possibile al piano di lavoro,
al fine di ridurre l'altezza di caduta; lo spazio sotto la rete sia libero
da ostacoli, considerando anche la sua deformazione in caso di caduta di una
persona; siano presenti idonei punti di ancoraggio perimetrali in funzione
di quanto previsto dal fabbricante.



L'indice del manuale:

- Il rischio di caduta dai tetti

- Priorità delle misure di sicurezza sulle coperture

- Misure di sicurezza su coperture non praticabili

- Coperture portanti

- Coperture non portanti

- Uso di D.P.I. su coperture non praticabili

- Esempi applicativi

- Il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera e il Piano
Operativo di Sicurezza

- Glossario

- Appendice

- Elenco delle norme tecniche di riferimento

- Bibliografia e siti web tematici



Tiziano Menduto



Il documento "Io non ci casco - Manuale operativo per chi lavora in
altezza", terza edizione a cura di Manuela Barizza e Francesco Zecchin
SPISAL Azienda U.L.S.S. 15 "Alta Padovana" è scaricabile all' indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/120418_ULSS_15_Io_non_ci_casco.pdf

(Attenzione file di grandi dimensioni: 15 Mb).

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