martedì 3 dicembre 2013

SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE UGUALE ELUSIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE?

A seguire la presentazione da me fatta al Convegno di Medicina Democratica tenutosi il 29/11/13 a Firenze.


“Al padrone non interessa nulla della vita e della salute dell’operaio, se non ci sono le leggi che glielo impongono”
Karl Marx

SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE UGUALE ELUSIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE?
GLI EFFETTI NEGATIVI SULLA TUTELA DEI LAVORATORI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D.LGS.81/08)

DERESPONSABILIZZAZIONE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (DECRETO CORRETTIVO 106/09)
Contenuto della modifica
Il D.Lgs.106/09 ha ridotto gli oneri, a carico del datore di lavoro, di vigilanza sul delegato.
La modifica permette di dimostrare l’avvenuta vigilanza sui delegati anche mediante l’adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, il quale a sua volta può essere asseverato da organismo paritetici.
La modifica ha inoltre esteso anche ai dirigenti, delegati dal datore di lavoro, la possibilità di subdelegare i propri obblighi ai preposti.
Effetto della modifica
Datore di lavoro e dirigenti possono ora delegare ai preposti pressoché tutti i loro obblighi di tutela, assolvendo all’obbligo di vigilanza anche mediante la semplicistica adozione e attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, la cui conformità non viene però demandato a organismi di vigilanza (Aziende Sanitarie Locali), ma a Organismi Paritetici, organizzazioni datoriali anche dei Datori di Lavoro, che non potranno garantire un’obiettività di giudizio.
La deresponsabilizzazione di datore di lavoro e dirigenti comporta come effetto principale la tendenza da parte della dirigenza a costruirsi alibi documentali per dimostrare la propria estraneità a eventuali infortuni o malattie professionali: il management aziendale, anziché investire in concreti interventi di salvaguardia dei lavoratori, punta a creare un sistema formale di deleghe e sub-deleghe, supportate da un modello di organizzazione e gestione formale, ma non sostanziale, asseverato da organismi di comodo.
In caso poi di ispezioni da parte degli organismi di vigilanza o di procedimenti penali a seguito di infortuni o malattie professionali, è sempre più complesso attribuire le reali responsabilità a chi ha le leve di direzione dell’azienda e saranno più difficili sia l’effetto deterrente costituito dalle sanzioni, sia la definizione dei reati (omicidio o lesioni colpose) a carico dei reali responsabili.

PROROGA DEI TERMINI PER L’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNA NUOVA IMPRESA O PER MODIFICHE SOSTANZIALI A UN’IMPRESA ESISTENTE (DECRETO CORRETTIVO 106/09)
Contenuto della modifica
Il D.Lgs.106/09 ha consentito di formalizzare la valutazione dei rischi di una nuova impresa solo dopo 90 giorni dalla sua costituzione e di formalizzare la rielaborazione della valutazione dei rischi di un’impresa esistente, a seguito di modifiche sostanziali, solo dopo 30 giorni dalle modifiche stesse.
Di fatto questo consente al datore di lavoro di non eseguire nessuna valutazione dei rischi per i primi tre mesi della nuova attività o per il primo mese dopo modifiche sostanziali.
Effetto della modifica
La modifica permette al datore di lavoro di ritardare per periodi di tempo significativi la elaborazione o la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi e pertanto di rimandare la definizione formale delle misure di prevenzione e di protezione da attuare, del programma delle misure per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare. Tutto questo al di là della tipologia lavorativa e del livello di rischio dell’azienda.

RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLE IPOTESI SANZIONATORIE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E DIRIGENTI (DECRETO CORRETTIVO 106/09)
Contenuto della modifica
Il D.Lgs.106/09 ha comportato un’importante riduzione generalizzata delle sanzioni a carico di datore di lavoro e dirigenti. L’entità delle pene detentive è stata ridotta del 25%, mentre l’entità delle pene amministrative è stata ridotta del 50%.
Effetto della modifica
La modifica comporta una drastica riduzione del potere deterrente delle sanzioni a seguito di mancato adempimento di obblighi normativi e quindi di mancata attuazione di misure di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Tenendo conto anche della scarsità dei controlli da parte degli organi di vigilanza, secondo la spietata logica del profitto e una bieca valutazione costi-benefici, diventa quindi economicamente più conveniente per l’imprenditore non investire in misure di sicurezza, considerando che il denaro così risparmiato sarà sicuramente minore rispetto alla eventuale sanzione comminata per il mancato adempimento degli obblighi normativi.

ELIMINAZIONE DEL DUVRI PER “ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO” E PER “LAVORI BREVI” (DECRETO DEL FARE 69/13)
Contenuto della modifica
Il Decreto del fare ha comportato l’eliminazione dell’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di settori di attività a basso rischio infortunistico (ancora da definire). Il DUVRI in tali casi sarà da sostituito dalla nomina di un incaricato dal datore di lavoro per sovrintendere alle attività di cooperazione e coordinamento tra le ditte committente e appaltate.
Inoltre sempre il Decreto del fare ha comportato la possibilità di non redigere il DUVRI per attività appaltate la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno, innalzando il limite attuale ed eliminando così per una enorme mole di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte.
Effetto della modifica
La gestione delle interferenze tra ditte appaltanti e appaltate tramite un supervisore anziché tramite un documento formale (a firma del datore di lavoro o di un dirigente) comporta una minore efficacia nella definizione delle misure di prevenzione e protezione, lasciate alla libera interpretazione del supervisore, anziché a una rigorosa valutazione dei rischi; uno scarico di responsabilità dal datore di lavoro committente (che non dovrà più redigere e firmare nessun DUVRI) al supervisore, che si troverà a essere l’unico responsabile della gestione dei rischi da interferenze; l’impossibilità per il supervisore (per motivi legati alla sua presenza nel tempo e nello spazio) di eseguire un assiduo e costante controllo sulle attività appaltate.
L’eliminazione del DUVRI per attività appaltate “brevi” elimina poi, per una enorme mole di attività in appalto, ogni controllo sul coordinamento tra le ditte, senza considerare che non è solo la durata temporale del lavoro appaltato che richiede una valutazione dei rischi da interferenze, ma soprattutto la gravità dei rischi stessi.

ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER “ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO” (DECRETO DEL FARE 69/13)
Contenuto della modifica
Il Decreto del fare ha comportato la possibilità di autocertificare (cioè di fatto non eseguire!) la valutazione dei rischi per le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori, nel caso di settori di attività a basso rischio infortunistico (ancora da definire).

Effetto della modifica
L’eliminazione dell’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi comporta l’eliminazione di fatto anche della definizione delle misure di prevenzione e protezione, conseguenti all’individuazione dei fattori di rischio.
Il fatto che tale eventualità sia possibile solo per aziende “a basso rischio infortunistico” non tiene conto del fatto che in qualunque azienda sono presenti comunque dei rischi.
Permettere alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al livello di rischio, è contrario alla “ratio” della attuale normativa che vede nel documento di valutazione dei rischi uno strumento operativo di miglioramento delle condizioni di lavoro (qualunque esso sia), fino a tendere all’assenza di rischio.

SNATURAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I CANTIERI (DECRETO DEL FARE 69/13)
Contenuto della modifica
Il Decreto del fare ha comportato per i cantieri temporanei e mobili la “semplificazione”, cioè di fatto la riduzione a meri atti formali, dei contenuti del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera. Tali documenti sono alla base della gestione in sicurezza di qualunque cantiere e la loro complessità è in funzione dei rischi presenti in cantiere, sia per le singole aziende (POS), sia per i rischi di interferenze tra ditte diverse (PSC).
Effetto della modifica
La semplificazione dei documenti di gestione dei cantieri aumenta la superficialità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti di mero adempimento formale e non sostanziale.
Essi non entrano più nel dettaglio delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela dei lavoratori, con rischio di aumento degli infortuni a causa della mancanza di precise procedure operative, per altro in un settore, quello delle costruzioni, che è oggi al secondo posto per infortuni mortali o invalidanti.

ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA CANTIERI” PER “LAVORI BREVI” (DECRETO DEL FARE 69/13)
Contenuto della modifica
Il Decreto del fare ha aumentato i casi di non applicabilità del Titolo IV del D.Lgs.81/08, relativo alle “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, escludendo dall’obbligo di redazione delle procedure da applicare ai cantieri i lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Effetto della modifica
La modifica introdotta permette il mancato adempimento di obblighi sostanziali di tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza considerare il loro reale pericolo (si pensi ad esempio alla manutenzione di infrastrutture quali viadotti o gallerie, potenziali fonti di gravissimi pericoli, indipendentemente dalla loro durata).
Per tali attività viene a mancare così una chiara definizione delle misure di prevenzione e protezione da attuare con rischio di aumento degli infortuni a causa della mancanza di precise procedure operative.

DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA (DECRETO DEL FARE 69/13)
Contenuto della modifica
Il Decreto del fare consente di eseguire per via telematica e anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, le notifiche alle autorità competenti previste dal D.Lgs.81/08 relative a superamento dei valori limite di esposizione ad agenti chimici, incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, inizio di lavori che possono comportare per i lavoratori un’esposizione ad amianto, incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.
Effetto della modifica
La modifica riduce la responsabilità diretta del datore di lavoro relativamente alla segnalazione alle autorità competenti di eventi particolarmente pericolosi per la salute dei lavoratori e dei cittadini, permettendo le relative notifiche non direttamente, a nome e responsabilità del datore di lavoro, ma attraverso organismi paritetici od organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Anche in questo caso la modifica è finalizzata alla deresponsabilizzazione del datore di lavoro che si trova ora ad essere meno garante in merito alle notifiche e, di conseguenza, anche alla definizione delle necessarie misure di protezione per la salute.

RIDUZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IMPRESE AGRICOLE  E PER IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI (DECRETO DEL FARE 69/13)
Contenuto della modifica
Il Decreto del fare comporta una semplificazione, cioè di fatto una riduzione, degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
Effetto della modifica
La semplificazione degli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori comporta una loro minore consapevolezza e sensibilità rispetto al pericolo e alle misure di prevenzione e protezione da adottare.
La semplificazione degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria comporta una minore tutela medica dell’integrità psicofisica del lavoratore.
E’ del tutto incomprensibile tale “semplificazione” per le imprese di piccole dimensioni e in particolare per le imprese agricole, che sono le più colpite dal fenomeno infortunistico e nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e stagionali, che sono i più esposti a rischi di infortunio e di malattia professionale.

CONCLUSIONI
Le modifiche apportate nel tempo al D.Lgs.81/08 ne hanno ridotto l’efficacia al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tali modifiche danno effettivamente la possibilità a datori di lavoro e dirigenti di non adempiere compiutamente agli obblighi normativi.
La carenza di un efficace e preventivo sistema di controllo da parte degli organismi di vigilanza consente di fatto l’elusione delle misure di prevenzione e protezione da parte di moltissime aziende.
La logica del profitto e della riduzione indiscriminata dei costi rimane politica aziendale predominante e prioritaria rispetto alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Marco Spezia
Ingegnere e tecnico della sicurezza
SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!

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