A seguire la presentazione da me fatta al Convegno di Medicina Democratica
tenutosi il 29/11/13 a Firenze.
“Al
padrone non interessa nulla della vita e della salute dell’operaio, se non ci
sono le leggi che glielo impongono”
Karl
Marx
SEMPLIFICAZIONI
NORMATIVE UGUALE ELUSIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE?
GLI EFFETTI
NEGATIVI SULLA TUTELA DEI LAVORATORI DELLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA (D.LGS.81/08)
DERESPONSABILIZZAZIONE
DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI (DECRETO CORRETTIVO
106/09)
Contenuto
della modifica
Il
D.Lgs.106/09 ha ridotto gli oneri, a carico del datore di lavoro, di vigilanza
sul delegato.
La
modifica permette di dimostrare l’avvenuta vigilanza sui delegati anche mediante
l’adozione
ed efficace attuazione di un modello di
organizzazione e gestione della sicurezza, il quale a sua volta può essere
asseverato da organismo paritetici.
La
modifica ha inoltre esteso anche ai dirigenti, delegati dal datore di lavoro, la
possibilità di subdelegare i propri obblighi ai preposti.
Effetto
della modifica
Datore
di lavoro e dirigenti possono ora delegare ai preposti pressoché tutti i loro
obblighi di tutela, assolvendo all’obbligo di vigilanza anche mediante la semplicistica adozione e
attuazione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, la cui
conformità non viene però
demandato a organismi di vigilanza (Aziende Sanitarie Locali), ma a Organismi
Paritetici, organizzazioni datoriali anche dei Datori di Lavoro, che non
potranno garantire un’obiettività di giudizio.
La
deresponsabilizzazione di datore di lavoro e dirigenti comporta come effetto
principale la tendenza da parte della dirigenza a costruirsi alibi documentali
per dimostrare la propria estraneità a eventuali infortuni o malattie
professionali: il management aziendale, anziché investire in concreti interventi
di salvaguardia dei lavoratori, punta a creare un sistema formale di deleghe e
sub-deleghe, supportate da un modello di organizzazione e gestione formale, ma
non sostanziale, asseverato da organismi di comodo.
In
caso poi di ispezioni da parte degli organismi di vigilanza o di procedimenti
penali a seguito di infortuni o malattie professionali, è sempre più complesso
attribuire le reali responsabilità a chi ha le leve di direzione dell’azienda e
saranno più difficili sia l’effetto deterrente costituito dalle sanzioni, sia la
definizione dei reati (omicidio o lesioni colpose) a carico dei reali
responsabili.
PROROGA
DEI TERMINI PER L’ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNA
NUOVA IMPRESA O PER MODIFICHE SOSTANZIALI A UN’IMPRESA ESISTENTE (DECRETO
CORRETTIVO 106/09)
Contenuto
della modifica
Il
D.Lgs.106/09 ha consentito di formalizzare la valutazione dei rischi di una
nuova impresa solo dopo 90 giorni dalla sua costituzione e di formalizzare la
rielaborazione della valutazione dei rischi di un’impresa esistente, a seguito
di modifiche sostanziali, solo dopo 30 giorni dalle modifiche stesse.
Di
fatto questo consente al datore di lavoro di non eseguire nessuna valutazione
dei rischi per i primi tre mesi della nuova attività o per il primo mese dopo
modifiche sostanziali.
Effetto
della modifica
La
modifica permette al datore di lavoro di ritardare per periodi di tempo
significativi la elaborazione o la rielaborazione del documento di valutazione
dei rischi e pertanto di rimandare la definizione formale delle misure
di prevenzione e di protezione da attuare, del programma delle misure per
garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, dell'individuazione delle
procedure per l'attuazione delle misure da realizzare. Tutto questo
al di là della tipologia lavorativa e del livello di rischio
dell’azienda.
RIDUZIONE
GENERALIZZATA DELLE IPOTESI SANZIONATORIE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E
DIRIGENTI (DECRETO
CORRETTIVO 106/09)
Contenuto
della modifica
Il
D.Lgs.106/09 ha comportato un’importante riduzione generalizzata delle sanzioni
a carico di datore di lavoro e dirigenti. L’entità delle pene detentive è stata
ridotta del 25%, mentre l’entità delle pene amministrative è stata ridotta del
50%.
Effetto
della modifica
La
modifica comporta una drastica riduzione del potere deterrente delle sanzioni a
seguito di mancato adempimento di obblighi normativi e quindi di mancata
attuazione di misure di tutela per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Tenendo
conto anche della scarsità dei controlli da parte degli organi di vigilanza,
secondo la spietata logica del profitto e una bieca valutazione costi-benefici,
diventa quindi economicamente più conveniente per l’imprenditore non investire
in misure di sicurezza, considerando che il denaro così risparmiato sarà
sicuramente minore rispetto alla eventuale sanzione comminata per il mancato
adempimento degli obblighi normativi.
ELIMINAZIONE
DEL DUVRI PER “ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO” E PER “LAVORI BREVI” (DECRETO DEL FARE
69/13)
Contenuto
della modifica
Il
Decreto del fare ha comportato l’eliminazione dell’obbligo di redazione del
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da parte del
datore di lavoro committente per le attività in appalto, nel caso di settori di
attività a basso rischio infortunistico (ancora da definire). Il DUVRI in tali
casi sarà da sostituito dalla nomina di un incaricato dal datore di lavoro per
sovrintendere alle attività di cooperazione e coordinamento tra le ditte
committente e appaltate.
Inoltre
sempre il Decreto del fare ha comportato la possibilità di non redigere il DUVRI
per attività appaltate la cui durata non sia a superiore ai dieci uomini-giorno,
innalzando il limite attuale ed eliminando così per una enorme mole di attività
in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le ditte.
Effetto
della modifica
La
gestione delle interferenze tra ditte appaltanti e appaltate tramite un
supervisore anziché tramite un documento formale (a firma del datore di lavoro o
di un dirigente) comporta una minore efficacia nella definizione delle misure di
prevenzione e protezione, lasciate alla libera interpretazione del supervisore,
anziché a una rigorosa valutazione dei rischi; uno scarico di responsabilità dal
datore di lavoro committente (che non dovrà più redigere e firmare nessun DUVRI)
al supervisore, che si troverà a essere l’unico responsabile della gestione dei
rischi da interferenze; l’impossibilità per il supervisore (per motivi legati
alla sua presenza nel tempo e nello spazio) di eseguire un assiduo e costante
controllo sulle attività appaltate.
L’eliminazione
del DUVRI per attività appaltate “brevi” elimina poi, per una enorme mole di
attività in appalto, ogni controllo sul coordinamento tra le ditte, senza
considerare che non è solo la durata temporale del lavoro appaltato che richiede
una valutazione dei rischi da interferenze, ma soprattutto la gravità dei rischi
stessi.
ELIMINAZIONE
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER “ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO” (DECRETO
DEL FARE 69/13)
Contenuto
della modifica
Il
Decreto del fare ha comportato la possibilità di autocertificare (cioè di fatto
non eseguire!) la valutazione dei rischi per le aziende, indipendentemente dal
numero di lavoratori, nel caso di settori di attività a basso rischio
infortunistico (ancora da definire).
Effetto
della modifica
L’eliminazione
dell’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi comporta
l’eliminazione di fatto anche della definizione delle misure di prevenzione e
protezione, conseguenti all’individuazione dei fattori di
rischio.
Il
fatto che tale eventualità sia possibile solo per aziende “a basso rischio
infortunistico” non tiene conto del fatto che in qualunque azienda sono presenti
comunque dei rischi.
Permettere
alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in
base al livello di rischio, è contrario alla “ratio” della attuale normativa che
vede nel documento di valutazione dei rischi uno strumento operativo di
miglioramento delle condizioni di lavoro (qualunque esso sia), fino a tendere
all’assenza di rischio.
SNATURAMENTO
DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA E DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PER I
CANTIERI (DECRETO
DEL FARE 69/13)
Contenuto
della modifica
Il
Decreto del fare ha comportato per i cantieri temporanei e mobili la
“semplificazione”, cioè di fatto la riduzione a meri atti formali, dei contenuti
del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera. Tali documenti sono alla base
della gestione in sicurezza di qualunque cantiere e la loro complessità è in
funzione dei rischi presenti in cantiere, sia per le singole aziende (POS), sia
per i rischi di interferenze tra ditte diverse (PSC).
Effetto
della modifica
La
semplificazione dei documenti di gestione dei cantieri aumenta la superficialità
della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti di mero adempimento
formale e non sostanziale.
Essi
non entrano più nel dettaglio delle misure di prevenzione e protezione da
adottare per la tutela dei lavoratori, con rischio di aumento degli infortuni a
causa della mancanza di precise procedure operative, per altro in un settore,
quello delle costruzioni, che è oggi al secondo posto per infortuni mortali o
invalidanti.
ESCLUSIONE
DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA “DIRETTIVA CANTIERI” PER “LAVORI BREVI” (DECRETO
DEL FARE 69/13)
Contenuto
della modifica
Il
Decreto del fare ha aumentato i casi di non applicabilità del Titolo IV del
D.Lgs.81/08, relativo alle “Misure
per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, escludendo
dall’obbligo di redazione delle procedure da applicare ai cantieri i
lavori
la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla
realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per
servizi.
Effetto
della modifica
La
modifica introdotta permette il mancato adempimento di obblighi sostanziali di
tutela della sicurezza solo sulla base della durata dei lavori, senza
considerare il loro reale pericolo (si pensi ad esempio alla manutenzione di
infrastrutture quali viadotti o gallerie, potenziali fonti di gravissimi
pericoli, indipendentemente dalla loro durata).
Per
tali attività viene a mancare così una chiara definizione delle misure di
prevenzione e protezione da attuare con rischio di aumento degli infortuni a
causa della mancanza di precise procedure operative.
DERESPONSABILIZZAZIONE
DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA (DECRETO
DEL FARE 69/13)
Contenuto
della modifica
Il
Decreto del fare consente
di eseguire
per via telematica e anche per mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro,
le notifiche alle autorità competenti previste dal D.Lgs.81/08 relative a
superamento
dei valori limite di esposizione ad agenti chimici, incidenti che possono
comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, inizio
di lavori che possono comportare per i lavoratori un’esposizione ad amianto,
incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico pericoloso.
Effetto
della modifica
La
modifica riduce la responsabilità diretta del datore di lavoro relativamente
alla segnalazione alle autorità competenti di eventi particolarmente pericolosi
per la salute dei lavoratori e dei cittadini, permettendo le relative notifiche
non direttamente, a nome e responsabilità del datore di lavoro, ma attraverso
organismi
paritetici od organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
Anche
in questo caso la modifica è finalizzata alla deresponsabilizzazione del datore
di lavoro che si trova ora ad essere meno garante in merito alle notifiche e, di
conseguenza, anche alla definizione delle necessarie misure di protezione per la
salute.
RIDUZIONE
DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IMPRESE AGRICOLE E PER IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI
(DECRETO
DEL FARE 69/13)
Contenuto
della modifica
Il
Decreto del fare comporta una semplificazione, cioè di fatto una riduzione,
degli adempimenti relativi alla informazione e formazione e alla sorveglianza
sanitaria per
le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo
determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
Effetto
della modifica
La semplificazione
degli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori comporta una loro minore
consapevolezza e sensibilità rispetto al pericolo e alle misure di prevenzione e
protezione da adottare.
La semplificazione
degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria comporta una minore tutela
medica dell’integrità psicofisica del lavoratore.
E’ del tutto
incomprensibile tale “semplificazione” per le imprese di piccole dimensioni e in
particolare per le imprese agricole, che sono le più colpite dal fenomeno
infortunistico e nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e stagionali,
che sono i più esposti a rischi di infortunio e di malattia
professionale.
CONCLUSIONI
Le modifiche
apportate nel tempo al D.Lgs.81/08 ne hanno ridotto l’efficacia al fine della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tali modifiche
danno effettivamente la possibilità a datori di lavoro e dirigenti di non
adempiere compiutamente agli obblighi normativi.
La carenza di un
efficace e preventivo sistema di controllo da parte degli organismi di vigilanza
consente di fatto l’elusione delle misure di prevenzione e protezione da parte
di moltissime aziende.
La logica del
profitto e della riduzione indiscriminata dei costi rimane politica aziendale
predominante e prioritaria rispetto alla tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Marco Spezia
Ingegnere e tecnico
della sicurezza
SICUREZZA SUL
LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS!
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