giovedì 10 gennaio 2013

Amianto, se l'operaio non è tutelato può astenersi dal lavoro

Importante sentenza della Cassazione (24 anni dopo...)

Una sentenza della Cassazione che certamente farà discutere, sebbene arrivi a
ben 24 anni di distanza dal fatto: se il datore di lavoro non adotta tutte le
cautele previste dalla legge, il lavoratore può astenersi dallo svolgere quelle
mansioni potenzialmente pericolose e nocive per la salute, anche dopo aver
timbrato il cartellino.Il caso nasce nel 1989, quando i dipendenti di una ditta
incaricata di rimuovere l'amianto da alcuni vagoni ferroviari, visto che le
ripetute richieste al datore di lavoro di mettere in sicurezza l'ambiente di
lavoro erano state più o meno disattese, avevano deciso di incrociare le
braccia, timbrando comunque il cartellino e mettendosi così a disposizione per
altre attività lavorative. Poi era intervenuto il pretore, che aveva ordinato
la chiusura immedia dei capannoni “incriminati", prescrivendo anche alcune
modifiche agli impianti e ai sistemi di lavorazione, dando quindi in qualche
modo ragione ai dipendenti. I quali, per il periodo di "stop" non avevano
percepito alcuna retribuzione. Per questo decisero la  causa, dalla quale è
scaturita la sentenza della Cassazione, benché con 24 anni di ritardo (quasi
una beffa) che gli dà ragione su tutto. E questo è il terzo pronunciamento,
dopo che già il primo grado, che l'appello avevano dato torto all'azienda. In
sostanza, sulla base delle perizie svolte, l'astensione dal lavoro degli operai
era legittimata dall’inadempimento della società che, violando gli obblighi ex
art. 2087 c.c., non aveva adottato le necessarie misure di tutela. La società,
Rete Ferroviaria Italiana, si è difesa, tra l'altro, sostenendo di aver messo
in atto tutte le misure antinfortunistiche che l’evoluzione tecnologica del
tempo consentiva di applicare. Secondo la Cassazione, invece, la responsabilità
del datore di lavoro deve riguardare tutte le cautele e il fatto che l'azienda
non avesse avviato un'indagine sui rischi connessi all'operazione di bonifica
dell'amianto dai vagoni ferroviari rappresenta la prova, per la Suprema Corte,
della inadempienza del datore di lavoro medesimo. Di qui, «il diritto del
lavoratore di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa
arrecare pregiudizio alla sua salute».

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