martedì 16 ottobre 2012

Testo documento comitato 5 aprile Roma Rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro su proposte modifica legge salute e sicurezza con decreto semplificazioni


COMITATO 5 APRILE – ROMA aderente alla Rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro
Sede di riferimento c/o USICONS Largo G. Veratti 25 00146 Roma

OSSERVAZIONI E RILIEVI SU TESTO BOZZA DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE – bis, articoli di modifica in pejus della legislazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Introduzione: questo è un primo documento commentato su questa ennesima modificazione, questa volta nettamente peggiorativa, alle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha avuto con il “parto” del D. Lgs. 81/2008, già sottoposto a integrazioni e modifiche e interpretazioni (dis)applicative che ne stanno progressivamente snaturando la funzione e la finalità. Le modifiche del testo fra poco in approvazione al Consiglio dei Ministri e successivamente nell’iter di una legislazione …alla frutta, in diversi punti e aspetti, si pone in contrasto con quanto è previsto dalle disposizioni  e direttive comunitarie, che fanno parte a tutti gli effetti come “diritto dell’unione europea” del nostro ordinamento giuridico, come già lo ebbero ai tempi della “626”, ormai assorbita e sostituita dal D. lgs. 81/2008.
CI RISIAMO:  QUANDO LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO (e sui territori sempre più inquinati e devastati…) SONO ANCORA CONSIDERATI UN COSTO…I PADRONI E CHI DIFENDE I LORO INTERESSI, che NON COMBACIANO CON QUELLI DELLE CLASSI LAVORATRICI E DELLE LORO FAMIGLIE E DELLA CITTADINANZA, SI FANNO …“SEMPLIFICARE” LE COSE, con un abbassamento delle forme di tutela, con esclusione da forme di vigilanza e/o controllo, con limitazioni o eliminazioni di responsabilità e doveri. In questo nostro primo scritto, vediamo cosa cambia e gli effetti dannosi. Si ringrazia l’ingegner Marco Spezia, tecnico della sicurezza e Marco Bazzoni, operaio e RLS, che hanno fornito uno spunto prezioso con le loro argomentazioni e commenti critici …”in rete”.
LA FASE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE DAL BASSO E DI…VIGILANZA AUTORGANIZZATA CHE POSSIAMO METTERE IN CAMPO, anche come Rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro, per contrastare il peggioramento delle forme strumenti di tutela, prosegue dopo i vari lavori fatti sulla salute e sicurezza in edilizia, quello sulla sicurezza nelle scuole, sull’amianto, in ferrovia…     

SI RIDUCE L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORI DEFINITI “BREVI” (inferiori alle 50 giornate lavorative per anno solare)
All’articolo 3 del Decreto viene aggiunto il comma 13 bis: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento”.
Uno degli aspetti fondamentali per una seria attività e politica coerente di intervento in materia di PREVENZIONE, è data dall’obbligo datoriale (padronale di dovrebbe dire), in materia di FORMAZIONE e di SORVEGLIANZA SANITARIA. Risulta poco chiaro cosa voglia dire in concreto la “…semplificazione degli adempimenti…”, in ogni caso ogni tentativo di…semplificare, in termini di riduzione se non …omissione, su informazione, formazione e sorveglianza sanitaria è già motivo di preoccupazione per ogni lavoratore e lavoratrice in generale a tempo indeterminato, per i casi di utilizzo di forza lavoro per periodi di durata inferiore ai due mesi (50 giorni)  che sono tendenzialmente destinati ad aumentare in virtù della fase di smantellamento di quello che era il ”diritto del lavoro”, con minori garanzie e tutele scambiate e spacciate per “flessibilità”, questa nuova situazione è a dir poco con effetti disastrosi. In generale, la fase di informazione e quella di formazione sono aspetti fondamentale per permettere ai lavoratori e alle lavoratrici, di conoscere i rischi a cui si va incontro quotidianamente nell’attività lavorativa, a prescindere dalla sua durata nel tempo, come affrontare i fattori di rischio e pericolo, come prevenirli o evitare danni peggiori in caso si verifichino problemi.
L’esperienza concreta di questi anni, a partire dal “pacchetto Treu” (D. Lgs. 196/97) in poi, ma anche prima con i lavori temporanei extra (nel turismo, nel settore portuale, nell’agricoltura come nell’edilizia…) dimostrano che è proprio nei lavori di durata “breve”, che aumenta il rischio di infortuni, non solo perché è carente l’esperienza lavorativa, lo scambio di informazioni corrette e una formazione adeguata con la conoscenza dei processi lavorativi, dei ritmi in azienda e dei rischi e pericoli che si possono correre, che fanno sì che la formazione sia un elemento fondamentale per la fase di prevenzione e di conoscenza.
La stessa cosa vale per la “semplificazione”, in termini di riduzione e abbassamento di tutele, per la sorveglianza sanitaria. Tale funzione ridotta, può significare la consapevolezza insufficiente, da parte del medico competente aziendale, che il lavoratore sia utilizzato per attività lavorative, pur non essendo idoneo a svolgerle o a svolgerle con determinate precauzioni o prescrizioni.
Non a caso, infatti il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita preventiva di idoneità alla mansione, oltre alla prima…visita all’atto dell’assunzione, se ci fosse una pratica di massa a uso della forza lavoro contrattualizzata, invece delle attuali 44 tipologie contrattuali, molte delle quali flessibili o…precarie, in ogni caso duttili rispetto alla “rigidità” del lavoro salariato e a quei “fissati dei diritti e delle garanzie sul lavoro”.  

SI VUOLE ELIMINARE L’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DI LAVORATORI-LAVORATRICI, SOTTOPOSTI  SORVEGLIANZA SANITARIA
Con l’ipotizzata abrogazione ed eliminazione dei commi 1 e 2 dell’ articolo 40 e dell’Allegato III B e modificando il comma 2bis dell’articolo 40 (D. Lgs. 81/2008) , si ottiene l’effetto di eliminare l’ obbligo per il medico competente aziendale, di ogni azienda, di elaborare e di trasmettere all’autorità competente le informazioni relative ai dati relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici, gli infortuni denunciati, le malattie professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di idoneità.
Se manca un controllo sui fenomeni infortunistici e da malattie professionali delle aziende, viene meno anche la possibilità di elaborare statistiche nazionali, di correlazione tra rischi aziendali e infortuni/malattie.

ELIMINAZIONE DEL D.U.V.R.I.
Il comma 3 dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e diventerebbe:
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento” . Significa nei fatti l’eliminazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori in appalto. Si permetterebbe al datore di lavoro un altro esonero di compiti e di responsabilità con la nomina di un “incaricato” al posto dell’elaborazione del documento.
Si vuole così cancellare un tipo di documentazione, che dovrebbe permettere di poter analizzare i rischi di interferenze tra diverse società presenti nello stesso appalto ma in lavorazioni differenti. Lo scopo della norma che è in vigore, che si vorrebbe sostituire, era quella di definire in concreto le misure di prevenzione e protezione da adottare, sostituendo tale documento con una figura di “coordinatore”, al quale scaricare ogni responsabilità in caso di incidenti…
Non solo, con l’ipotesi di modifica del comma 3bis dell’articolo 26 del testo unico, si otterrebbe un altro risultato, non solo permettendo di non elaborare (più) il DUVRI e nemmeno di nominare il coordinatore, “nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze”. Quindi per i datori di lavoro committente e appaltatore basterà scrivere e dichiarare (non provare, però) sul proprio documento (grazie anche alla semplificazione di P.O.S. e del P.S.C.) di avere valutato tutti i rischi da interferenze (cosa impossibile, a causa dell’enorme variabilità dei possibili lavori…appaltabili) per eliminare del tutto ogni controllo (tramite DUVRI o tramite coordinatore) dei rischi di “interferenze” e nei fatti di ogni possibile collegamento, in caso di infortuni mortali, di incidenti, di attività di risanamento, di risarcimento danni o dell’insorgere di guai…, della filiera dei responsabili, dal committente fino all’ultima delle società in…subappalto, poiché mancherebbero i documenti dal DUVRI fino al P.O.S. e al P.S.C.
La conseguenza di queste modifiche è particolarmente grave in Italia, dove moltissime attività lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti, con la presenza contemporanea di decine di società nei medesimi luoghi di lavoro e per alcune figure “tecniche”, di lavoratori che figurano come “partite IVA”, Imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, di fatto operai e tecnici ai quali pure con le attuali disposizioni era richiesta una certa vigilanza, formazione e tutela perché partecipi del complesso delle attività, lavori o fasi di esso dell’appalto. Succede sempre più spesso che figure operaie, anche specializzate, siano “licenziate” o si “dimettano” proseguendo lo stesso lavoro come “imprenditore individuale” o accettando minori garanzie e maggiori rischi, pur di rimanere “nel giro degli appalti e dei lavori”.  
Eliminare l’obbligo di presentazione del DUVRI cancellerà ogni possibilità di controllo sulle interferenze “pericolose” (cioè dei furbetti che non rispettano le regole e le misure di tutela) con l’effetto di far aumentare il numero di infortuni e di incidenti e proseguire in una serie di lavori a rischio...sulla pelle degli operai e delle altre figure “riciclate”. Sottoposte non solo a tempi e ritmi maggiori di lavoro, ma anche a minore forme e strumenti di controllo, vigilanza e prevenzione dai fattori di rischio e di pericolo.
Sarà anche più difficoltoso il ruolo e l’attività dei rappresentanti sindacali aziendali (Rsa o Rsu) e delle figure specifiche con delega alla sicurezza (RLS), che avranno strumenti ancora minori di verifica e possibilità sempre più ridotte di intervento, nonché di segnalazione agli organismi di vigilanza e alle autorità competenti anche nei casi più gravi, con una incidenza sempre di minore efficacia dell’azione nei luoghi di lavoro, sia pubblici sia privati.

 IPOTESI DI ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”
Con ulteriore modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto Legislativo 81, il limite di tempo per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI (o grazie alle modifiche descritte prima) e della nomina - incarico del coordinatore), è innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando così per una massa enorme di attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le varie società.

ELIMINAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.) PER PICCOLE AZIENDE O PER AZIENDE DEFINITE “A BASSO RISCHIO”.
Con l’aggiunta di  4 commi all’articolo 29 del Decreto, che consentiranno di autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione del rischio ad aziende a “basso rischio” ( di cui non è chiara la definizione), alle aziende sotto i 10 lavoratori, ma anche a quelle sotto i 50 lavoratori che nei due anni precedenti non abbiano avuto infortuni o malattie professionali (dichiarati, aggiungiamo noi, è prassi usuale non denunciare gli infortuni come tali ma farli passare come malattia del lavoratore, così come ostacolare le procedure per ottenere le dichiarazioni di malattie professionali, contratte sul lavoro e in occasioni di attività lavorative, facendo sembrare che la patologia sia stata contratta dal dipendente al di fuori del lavoro…).
Si ribadisce che il D.V.R., il Documento di Valutazione del Rischio, non è una semplice elencazione del tipo e del livello dei rischi presenti, ma è soprattutto il documento nel quale sono definite in prima istanza le misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione e le figure aziendali che ne sono responsabili, nonché le varie misure e provvedimenti per raggiungere l’obiettivo di riduzione e/o di eliminazione dei fattori di rischio o pericolo riscontrati (o riscontrabili, in caso di adeguamenti organizzativi aziendali, come l’uso di macchinari nuovi, di diverse tecnologie o di metodologie nuove nelle fasi di lavorazione) .
In attesa di capire cosa intende l’estensore del provvedimento per le aziende a “basso rischio”, la cui denominazione è oscura, si rileva che qualunque attività lavorativa-aziendale,  comporta dei fattori di rischio o di pericolo. Anche il semplice lavoro d’ufficio può comportare rischi per la salute (stress, fattori posturali, uso di computer o videoterminali…) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in caso di emergenza, tipo terremoto).
La scelta di consentire alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi solo in base al numero di dipendenti non è un criterio utile ed efficace. Infatti, la valutazione è tanto più necessaria non in funzione del numero di lavoratori, ma in funzione del livello e dei tipi di rischio ai quali la forza – lavoro è sottoposta. Inoltre, dare la possibilità alle aziende,  di non redigere il documento coloro che non hanno avuto infortuni o malattie professionali è contrario a ogni principio di prevenzione. Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e protezione serve prioritariamente a ridurre la probabilità di infortunio.
Non è detto che ci debba scappare il morto, per imporre al padronato di fare la valutazione dei rischi.
Queste modifiche sono ancora più gravi tenendo conto della struttura produttiva italiana che è basata, nella stragrande maggioranza dei casi da piccole imprese, sotto i 10 dipendenti. Quelle poi sotto i 50 sono un numero ancora più elevato.

SNATURAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (P.O.S.)  E DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  (P.S.C.) NELLA CANTIERISTICA
E’ prevista l’aggiunta di un articolo 104-bis, relativo alla gestione del cantieri temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la semplificazione (cioè lo snaturamento) dei due documenti cardine per la gestione della sicurezza nei cantieri edili. Si tratta del  Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il PSC è il documento redatto dal soggetto committente, che deve specificare in maniera dettagliata i rischi esistenti nei cantieri, derivanti da interferenze tra le società presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o ridurre i rischi e pericoli derivanti da tali interferenze.
Il POS è invece il documento che tutte le società, appaltate e subappaltate devono redigere per ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di prevenzione e protezione delle singole aziende.
Permettere la semplificazione di tali documenti, significa aumentare la superficialità e genericità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e non con effetti ed efficacia sostanziale, con il risultato negativo di aumentare i rischi di infortuni in un settore, come quello delle costruzioni, che conta oggi la maggioranza degli infortuni mortali o invalidanti.

ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI
Tra le attività per le quali l’attuale articolo 88 del decreto permette di non applicare le modalità di gestione dei cantieri temporanei e mobili definiti dal Titolo IV del Decreto, è aggiunta anche  quella di “piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi”.
A parte la scarsa chiarezza della definizione di “piccoli scavi”,  permettere di non adottare le misure di tutela dei cantieri per questa situazione, comporterà l’aumento del rischio per un’attività (quella di scavo) che già oggi ha il triste primato di un elevato numero di incidenti.

ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA con abrogazione dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che: ”Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni”. Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo all’INAIL. In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno all’oscuro del fenomeno infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od omicidio colposo.

ELIMINAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI
Viene abrogato il primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che:
L'autorità di pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio”.
Sono soggetti a modifica i commi successivi dello stesso articolo togliendo alla Procura della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause dell’infortunio, demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro. Sono cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di procedimenti penali e civili a carico dei responsabili dell’infortunio (o per l’individuazione e accertamento delle responsabilità e dei soggetti responsabili).

ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’ DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI. L’articolo 67 del Decreto relativo all’obbligo di notifica all’organo di vigilanza della costruzione di nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di quelli esistenti viene completamente modificato nell’aspetto procedurale.
Nel nuovo testo viene abrogato il seguente periodo:
Entro trenta giorni dalla data di notifica, l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”.
Tale comunicazione non serve più a niente, non avendo più l’organo di vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di lavoro.

DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA
Tutte le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato adempimento costituisce reato penale:
notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili (articolo 99 comma del decreto)
superamento dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi (articolo 225, comma 8 del Decreto); eventi imprevedibili di esposizione ad agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del Decreto); notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori di rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto (articolo 250, comma 1 del Decreto);  dispersione nell’ambiente di agenti biologici pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze dannose (articolo 277, comma 2 del Decreto), potranno essere effettuate “in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” e non più dal datore di lavoro/padrone. Non è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro. Di sicuro la modifica permetterà uno “scaricabarile” di responsabilità con il conseguente allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato stesso.



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