giovedì 12 aprile 2012

SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.107 DEL 11/04/12

In questo numero:

- Come richiedere il rispetto degli obblighi del D.Lgs.81/08

- Morti di serie B: cittadinanza onoraria per Kumar Sanoy

- "Ferrovieri.... da morire": ci vogliono sui treni fino a 67 anni

- Comitato 3 marzo: conferenza stampa venerdì 13 aprile davanti al
Tribunale di Trani

- Iter per la denuncia ed eventuale riconoscimento di malattia
professionali

- OSHA: previsto un aumento dello stress sul lavoro

- REDSKA - La Rivolta



Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.



La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei
lavoratori a tale proposito.



L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte:

"Marco Spezia - sp-mail@libero.it"

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !



Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



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COME RICHIEDERE IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEL D.LGS.81/08

LE CONSULENZE DI SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS ! - N.21



Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS !
è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno
richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che
per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a
fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di
leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un'utile
fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili
o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle
persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.



Marco Spezia



QUESITO

Ciao Marco,

come RLS abbiamo rilevato all'interno della nostra azienda tutta una serie
di inadempienze degli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza.

Abbiamo fatto rilevare questi problemi al datore di lavoro, sia nell'ambito
della riunione annuale, sia mediante lettere.

Il datore di lavoro non ci ha dato nessuna risposta e le cose continuano a
rimanere come prima.

Abbiamo anche chiesto alla ASL di intervenire, ma a parte generiche
promesse, non abbiamo ottenuto risposte ufficiali, né tantomeno un
sopralluogo.

Come dobbiamo comportarci ?





RISPOSTA

Tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 ("Testo Unico sulla sicurezza")
per datore di lavoro e dirigenti (ma anche per preposti e lavoratori . . . )
prevedono in caso di mancato adempimento sanzioni penali.

I lavoratori hanno il diritto che tali obblighi vengano puntualmente
rispettati. Purtroppo nella maggior parte dei casi datore di lavoro e
dirigenti si guardano bene dal farlo, sostanzialmente per motivi di natura
economica (investimenti in impianti e attrezzature, DPI, formazione,
procedure che rallentano la produzione, ecc.) e quindi in nome del proprio
profitto.

E' ancora del tutto attuale quello che disse a suo tempo Karl Marx, cioè che
"Al padrone non interessa nulla della vita e della salute dell'operaio, se
non ci sono le leggi che glielo impongono".

In realtà le leggi ci sono, il problema è farle rispettare.

Vediamo come occorre procedere.

Nel seguito farò sempre riferimento al ruolo e alle attribuzioni degli RLS.
Ovviamente dove gli RLS non siano stati eletti dai lavoratori, le sue
attribuzioni possono essere svolte dal RLST (RLS territoriale) ai sensi
dell'articolo 48, comma 1 del D.Lgs.81/08:

"Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui
all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le
modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive
del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Primo passo, che è quello che avete già intrapreso senza successo, è la
richiesta formale al datore di lavoro o ai dirigenti dell'adempimento degli
obblighi che avete rilevato non essere stati ottemperati.

Per meglio evidenziare la formalità della richiesta, se già non lo avete
fatto, vi consiglio di inviarla mediante Raccomandata RR, in modo che ne
rimanga una prova ufficiale per eventuali usi futuri.

Nella richiesta mettete in evidenza che le vostre richieste come RLS sono
legittimate dall'articolo 50, comma 1, che dispone (riporto solo le parti
attinenti) che:

"Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;

- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività".

Non ricevendo nessuna risposta e, in ogni caso, se le problematiche che
avete rilevato non vengono risolte, segnalatele informalmente all'Organo di
vigilanza (la ASL) pertinente per territorio, con richiesta di intervento
per quanto di loro competenza (vedi dopo).

Un primo passo informale è consigliabile, ma non indispensabile. Dipende dal
tipo di rapporti che avete con i funzionari ASL.

In caso di mancato intervento (come ho capito sia il vostro caso) dovete
fare segnalazione di reato alla ASL in maniera formale (con raccomandata
RR), segnalando il più puntualmente possibile le inadempienze rilevate e se
possibile gli articoli del D.Lgs.81/08 riportanti gli "Obblighi per il
datore di lavoro o i dirigenti" che non sono stati rispettati.

Sarebbe preferibile che la lettera di denuncia sia sottoscritta dall'RLS
che, secondo l'articolo 50 comma 1, lettera o) del D.Lgs.81/08 "può fare
ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro".

In ogni caso la denuncia di reato relativo a ogni inadempienza al Testo
Unico può essere fatta da chiunque (anche da un singolo lavoratore), ai
sensi dell'articolo 333, commi 1 e 2 del Codice di Procedura Penale:

"Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne
denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. La
denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o
da un suo procuratore speciale".

Se avete dei ragionevoli dubbi dell'intervento da parte della ASL a seguito
di vostra richiesta formale, inviate la Raccomandata RR di denuncia di reato
non solo alla ASL, ma anche al Pubblico Ministero della Procura della
Repubblica di competenza, che ha il compito di verificare il corretto
operato degli ispettori ASL (vedi dopo).

Va osservato che gli ispettori ASL sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Infatti articolo 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs.758/94 (anch'esso
riportato in allegato) definisce come "Organi di vigilanza" relativamente ai
reati relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro:

"il personale ispettivo di cui all'articolo 21, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre
norme".

A sua volta l'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 stabilisce
che:

"In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27,
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del
presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità
sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi [...] assumano ai sensi delle
leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione
alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente
all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro".

In quanto Ufficiali di Polizia Giudiziaria gli ispettori ASL ai quali è
stato formalmente comunicato il reato devono intervenire obbligatoriamente
ai sensi dell'articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale:

"La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia
dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne
gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge
penale";

per impartire al datore di lavoro la prescrizione per l'adempimento
dell'obbligo, secondo la procedura fissata dall'articolo 20 del
D.Lgs.758/94:

"1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'Organo di
vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'articolo 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore
un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non
eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è
prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o
per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può
superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili
al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine
di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con
provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico
ministero.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il
contravventore.

3. Con la prescrizione l'Organo di vigilanza può imporre specifiche misure
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei
lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'Organo di vigilanza di riferire al pubblico
ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi
dell'articolo 347 del codice di procedura penale".

Gli ispettori ASL devono inoltre verificare che la prescrizione sia
ottemperata nei tempi impartiti dalla prescrizione stessa, secondo
l'articolo 21 del D.Lgs.758/94:

"1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'Organo di vigilanza verifica se la violazione è stata
eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'Organo di vigilanza
ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di
trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita
per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine fissato nella prescrizione, l'Organo di vigilanza comunica al
pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale
pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'Organo di vigilanza
ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione".

Di tutti questi passi, come si evince dal testo degli articoli, l'ASL come
Organo di vigilanza deve dare comunicazione al Pubblico Ministero, come
anche disposto dall'articolo 347 comma 1 del Codice di Procedura Penale:

"Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria, senza ritardo,
riferisce al Pubblico Ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del
fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa
documentazione".

In caso di adempimento e di pagamento della sanzione il reato penale è
estinto. In caso contrario (mancato adempimento o mancato pagamento della
sanzione) viene avviato dal Pubblico Ministero il procedimento penale.

Se a seguito di vostra denuncia formale, i funzionari ASL non intervengono,
commettono a loro volta reato penale, secondo l'articolo 328 del Codice
Penale:

"Il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio , che
indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia
o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve
essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni".

In questo caso dovrete denunciare il fatto alla Procura della Repubblica
(cioè al Pubblico Ministero), allegando la lettera inviata alla ASL
corredata della cartolina di RR e segnalando da parte dei funzionari ASL il
mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 20 del D.Lgs.758/94 e
dell'articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale sopra citati.

Inoltre potrete contestualmente inoltrare al Pubblico Ministero la richiesta
di intervento da parte della ASL ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del
D.Lgs. D.Lgs.758/94:

"Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati
di un pubblico servizio diversi dall'Organo di vigilanza, ne dà immediata
comunicazione all'Organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla
prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la
contravvenzione".

Oltre a questi passi, ovviamente vi consiglio di dare ampia pubblicità a
tutte le richieste di intervento da voi fatte alla ASL e al limite alla
Procura della Repubblica, sia sulla stampa locale o nazionale, sia tramite
il web.



Il testo della Legge 833/78 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" è
scaricabile, ad esempio, all'indirizzo:

http://liberlex.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2009/05/l-833-del-1978-riforma-istitutiva-ssn.pdf

Il testo del D.Lgs.758/94 "Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" è
scaricabile, ad esempio, all'indirizzo:

http://www.areadiservizioonline.it/images/d.lgs%20758-94.pdf

Il Codice Penale è scaricabile, ad esempio, all'indirizzo:

http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/manifesti/codicepenale.pdf

Il Codice di Procedura Penale è scaricabile, ad esempio, all'indirizzo:

http://www.polpenuil.it/attachments/048_codice_di_procedura_penale.pdf



Un caro saluto.

Marco Spezia



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MORTI DI SERIE B: CITTADINANZA ONORARIA PER KUMAR SANOY



Da: COBAS Pisa

http://www.cobaspisa.it/



MORTI DI SERIE B: CITTADINANZA ONORARIA PER KUMAR SANOY

10 aprile 2012



Abbiamo inviato alla stampa locale una presa di posizione sulla morte di
Kumar Sanoy, lavoratore di origine nepalese rimasto per settimane in coma
dopo un calcio sferratogli da un cavallo a San Rossore.

Kumar non era lì per caso, con molta probabilità aveva iniziato un rapporto
di lavoro anche se non risulta alcuna assunzione regolare. Dalla stampa
apprendiamo che i proprietari del cavallo si sono adoperati per la famiglia
del giovane lavoratore, rimane il fatto che non lo avevano assicurato, ma
questi e altri fatti ci auguriamo vengano appurati dalla ASL e dalla
Magistratura.

Rimane il fatto che in queste settimane di coma nessun amministratore locale
si è mosso per chiedere verità e giustizia, un assenza che stride con le
dichiarazioni a favore della liberalizzazione del settore ippico.

Quando c'è da farsi pubblicità i nostri amministratori non badano a spese,
ma quando a morire è un immigrato o un lavoratore di umili origini cala il
silenzio perché la notizia non fa audience, non porta pubblicità.

Noi non vogliamo arrenderci a questa realtà e torniamo a chiedere al Sindaco
e al Presidente della Provincia di pagare le spese per il trasporto in Nepal
della salma di questo sfortunato lavoratore.

Un dovere morale a cui aggiungere la richiesta di cittadinanza onoraria per
i lavoratori e le lavoratrici morti sul lavoro, concreto sostegno ai
familiari e borse di studio per i i figli, una politica efficace che
prevenga infortuni e incidenti.



I COBAS SCRIVONO AL SINDACO DI PISA PER CHIEDERE IMPEGNI SULLA MORTE DEL
LAVORATORE NEPALESE

10 aprile 2012

al Sindaco di Pisa alla Giunta comunale

Gentile Sindaco Filippeschi, gentili Assessori.

I Cobas sono intervenuti sulla morte del giovane lavoratore nepalese con
comunicati stampa e inserendo interventi sul sito www.cobaspisa.it.

Vogliamo proporvi un piccolo ma significativo gesto umanitario: il sostegno
economico del Comune di Pisa per riportare la salma del lavoratore nel suo
paese di origine.

Vogliamo proporvi di dare la cittadinanza onoraria a tutti i lavoratori e le
lavoratrici che da oggi in poi cadranno sul lavoro come segnale di
attenzione verso la piaga delle morti bianche.

Importante sarebbe una presa di posizione ufficiale della Giunta a sostegno
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a Pisa e Provincia, per
esempio potenziando la sorveglianza sui cantieri comunali per dare un
esempio che educhi al rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di
lavoro, per salvaguardare la salute di chi spesso opera in condizioni
precarie.

Saremmo lieti di ricevere una risposta

Vi salutiamo.



COBAS Pisa



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"FERROVIERI.... DA MORIRE": CI VOGLIONO SUI TRENI FINO A 67 ANNI



Da: ANCORA IN MARCIA !

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"FERROVIERI.... DA MORIRE". CI VOGLIONO SUI TRENI FINO A 67 ANNI



PENSIONI: ASSEMBLEA NAZIONALE SULLA RIFORMA MONTI-FORNERO: RIFLESSIONI,
PROPOSTE E INIZIATIVE PER CONTRASTARE UNA GRANDE INGIUSTIZIA.



TUTTI A ROMA IL 17 APRILE 2012, ore 10,30



Roma 7 aprile 2012

Assieme a tutti i lavoratori ed agli altri ferrovieri, come Macchinisti,
Capitreno e Manovratori, stiamo subendo un violentissimo attacco al sistema
previdenziale: la soglia di accesso alla nostra pensione è stata spostata di
colpo da 58 a quasi 67 anni con la conseguente certezza che non uno di noi
potrà arrivarci fisicamente idoneo.

Per questo siamo convinti che oltre ad essere profondamente ingiusta quella
norma è anche sbagliata. Questo è un tema che ci riguarda tutti e molto da
vicino perché la decisone del governo reazionario Monti-Fornero, se non
corretta in tempo, peserà come un macigno sulla vita di ciascuno di noi.
Dobbiamo avere ben chiaro che è parte del disegno di restaurazione sociale
guidato da banche, finanza e grandi speculatori internazionali, per
riportare i lavoratori in condizioni di subordinazione economica e sociale.
Dobbiamo agire presto a cominciare dalle forze politiche che in parlamento
hanno votato favorevolmente alle norme che hanno poi consentito all'INPS di
emanare la famigerata circolare 35/2012.

Macchinisti, Capitreno e Ferrovieri dell'esercizio, l'attacco che stiamo
subendo da alcuni anni a questa parte sembra proprio non avere fine.

Hanno cancellato anche il nostro diritto ad andare in pensione ad un'età
compatibile con le condizioni di disagio in cui lavoriamo: la circolare
l'INPS dispone il nostro nuovo limite pensionabile a oltre 66 anni come se
non lavorassimo la notte, su turni irregolari, esposti alle intemperie, in
luoghi sporchi e rumorosi e non dovessimo mantenere severi requisiti
psicofisici per conservare l'idoneità alla nostra mansione.

Inoltre, le imprese ferroviarie vogliono farci lavorare in condizioni
normative ed economiche sempre peggiori (vedi ad esempio accordi su agente
solo, IVU e Cargo in FS; la proposta di Federtrasporto sul rinnovo del CCNL
AF; i Contratti di NTV o di RTC).

Il Governo, per Decreto, ha eliminato l'obbligatorietà del Contratto
Nazionale per i ferrovieri e punta a superare il concetto stesso di
Contratto Collettivo di comparto, legalizzando la corsa al ribasso dei
contratti aziendali per una concorrenza basata sullo sfruttamento del lavoro
e sull'abbattimento dei salari.

Tutto questo è inaccettabile!

Sono stati invitati parlamentari di tutti i gruppi politici, esperti in
materia pensionistica e di diritto del lavoro.


ASSEMBLEA A ROMA

il 17 aprile 2012 ore 10,30

Sala del Sacro Cuore

via Marsala, 42 (immediate vicinanze Stazione Termini)



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COMITATO 3 MARZO: CONFERENZA STAMPA VENERDI' 13 APRILE DAVANTI AL TRIBUNALE
DI TRANI



Da: Basta morte sul lavoro

http://bastamortesullavoro.blogspot.it/



sabato 7 aprile 2012

Il 3 marzo 2008 cinque operai della Truck Center, azienda addetta al
lavaggio di automezzi presso la zona artigianale di Molfetta perdevano la
vita a causa delle esalazioni di acido solfidrico respirati nella cisterna,
in cui avrebbero dovuto lavorare.

Benché siano passati già quattro anni dalla sentenza, non è stata ancora
fatta giustizia.

Anzi una sentenza assurda e paradossale, ha assolto in primo grado l' ENI,
l'azienda produttrice del veleno, che ha causato la strage.

Non conosciamo ancora le motivazioni della sentenza, la pubblicazione è
slittata di ulteriori 90 giorni, un assurdità se pensiamo che sono bastati
soltanto venti minuti per emetterla.

Il Comitato 3 Marzo, formato da partiti associazioni e singoli cittadini,
consapevole che soltanto quando si mantiene alto il livello di mobilitazione
e di attenzione dell'opinione pubblica, è possibile ottenere giustizia, ha
nella rottura del silenzio mediatico, che ha caratterizzato tutta la
vicenda, uno dei suoi obiettivi principali.,

E' questa la logica che ha portato il comitato, all'organizzazione di una
manifestazione il 3 marzo scorso in occasione del quarto anniversario della
strage.

Migliaia di molfettesi sono scesi in piazza per rivendicare un bisogno
collettivo di verità e giustizia per le vittime della Truck Center.

Ora la vicenda processuale è giunta ad uno snodo cruciale: venerdì 13 aprile
ci sarà l'udienza preliminare presso il Tribunale per decidere in merito
all'eventuale rinvio a giudizio di altre due aziende coinvolte nella
vicenda, la Nuova Solmine e Meleam spa.

In caso negativo, la morte di cinque lavoratori non avrà alcun colpevole, né
il produttore del veleno, né il suo acquirente, essendo assolutamente
residuali le altre responsabilità accertate.

Per questi motivi il Comitato Tre Marzo organizza il giorno dell'udienza
preliminare venerdì 13 aprile alle ore 9 una conferenza stampa dinanzi al
tribunale di Trani in piazza Duomo.

Siamo convinti che la sicurezza sul lavoro non è un costo o una posta di
bilancio qualsiasi, ma è un diritto inalienabile dei lavoratori, uno dei
cardini su cui ogni paese civile dovrebbe costruire la propria società.



Comitato 3 Marzo.



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ITER PER LA DENUNCIA ED EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI MALATTIA PROFESSIONALI



Da INCA CGIL:

http://www.inca.it


Tratto dal "Bollettino Toscana RLS" n. 2/2012.



Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da
ricondurre all'attività o all'ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori
causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.); perché sia
riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.

Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine
occupazionale, l'INAIL ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise,
i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo
prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte
(settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate
in relazione alle novità medico-scientifiche. L'ultima revisione è stata
effettuata nel 2009.

Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle,
possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il
nesso di causalità.

Quest'ultima opportunità è stata introdotta a seguito del pronunciamento
della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988 che ha
modificato il sistema assicurativo INAIL.

Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il
riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non
esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto).

In Italia la tutela delle malattie professionali si basa, come si ricordava
in precedenza, su un sistema misto che prevede:

- malattie professionali tabellate;

- malattie da lavoro non comprese nelle tabelle.

Nel caso di malattie professionali tabellate, vale il principio della
cosiddetta "presunzione del nesso tra patologia e attività".

Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste
negli elenchi, non è richiesta altra documentazione, oltre alla
certificazione rilasciata dal medico.

Per le patologie extratabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche
non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l'inserimento
nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una
documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività
professionali svolte.

In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell'INAIL della
malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di
patologia tabellata o extratabellare.

L'iter di riconoscimento di una malattia professionale da parte
dell'Istituto Assicuratore INAIL inizia con la compilazione ad opera del
medico (di Patronato, di famiglia, competente) del primo certificato di
malattia professionale, certificato che il lavoratore deve consegnare entro
15 giorni al datore di lavoro.

Solo con la consegna al datore si dà avvio alla procedura per un eventuale
riconoscimento della tecnopatia da parte dell'Istituto Assicuratore.

Il datore di lavoro ha obbligo di trasmettere all'INAIL la denuncia di
malattia professionale entro 5 giorni dal ricevimento del primo certificato
medico, corredata da informazioni in merito alla lavorazione e/o sostanze
che avrebbero determinato la malattia, le mansioni del lavoratore, gli
accertamenti praticati in azienda (sorveglianza sanitaria ex D.Lgs.626/94 ed
oggi D.Lgs.81/80) e l'orario di lavoro.

Successivamente, l'INAIL chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire
l'anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è
stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale
di valutazione dei rischi.

Il lavoratore chiamato a visita dall'INAIL dovrà portare con sé:

- libretto di lavoro;

- documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata;

- accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda;

- eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti
giuridici.

Se la malattia denunciata non è prevista dalle tabelle, l'Istituto
assicuratore può avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di
accertamento del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive
all'interno dell'azienda e quantificarne l'esposizione.

L'INAIL, assumendosene l'onere economico, può anche richiedere al lavoratore
ulteriori accertamenti sanitari.

Con una successiva comunicazione, l'Istituto assicuratore farà conoscere al
lavoratore le sue conclusioni, che potranno accogliere (o respingere) la
richiesta di riconoscimento di malattia professionale quantificandone il
grado di inabilità al lavoro.

Il lavoratore, può presentare opposizione contro le decisioni assunte
dall'INAIL.

Diverso è l'impegno del lavoratore a secondo che la patologia sia o meno
prevista dalle tabelle di legge. L'inserimento tabellare riveste particolare
importanza in quanto nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali se la patologia è inserita nelle tabelle opera la "presunzione
legale dell'origine professionale" della malattia per cui il lavoratore deve
dimostrare l'esposizione ad una delle lavorazioni tabellate ed una malattia
ad essa riferibile; non deve invece fornire la prova del rapporto di
causalità fra la prima e la seconda.

Nel caso di malattia non tabellata, il diritto alle prestazioni assicurative
è subordinato alla dimostrazione della causa lavorativa da parte del
lavoratore. Per questo particolare importanza assume il fatto che le nuove
tabelle delle malattie professionali prevedano le patologie della colonna
vertebrale ma anche patologie quali il tunnel carpale o quelle a carico
delle spalle e del gomito oltre alle dermatiti da sostanze chimiche.

La denuncia assicurativa all'INAIL di una malattia professionale va tenuta
ben distinta dall'obbligo previsto dal Testo Unico INAIL 1124/65 che pone in
capo ai medici e, dunque, oggi in particolare ai medici competenti di
denunciare all'ASL, all'INAIL ed alla DPL le malattie di probabile origine
lavorativa incluse nelle liste di legge.

In questo caso si tratta di una denuncia medica senza un ruolo attivo del
lavoratore, il quale deve essere informato per eventualmente avviare la
denuncia all'INAIL e non incorrere così nella decadenza del suo diritto.

La finalità di questa denuncia ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/65 e
dell'art. 10 del Dlgs 38/2000 è di natura preventiva ed ha dunque lo scopo
ad esempio di permettere la programmazione dell'attività dell'Organo di
Vigilanza.

Dal 2008 l'elenco delle patologie di probabile origine lavorativa è stato
notevolmente ampliato rispetto a quello esistente dal 1973.

L'elenco si articola in:

- malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;

- malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;

- malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Questa attività di denuncia è fondamentale perché quanto più è elevato il
numero di una tipologia denunciata tanto più il legislatore sarà indotto a
provvedere all'aggiornamento delle cosiddette tabelle ufficiali delle
malattie professionali.

In merito al tema delle malattie professionali o correlate al lavoro è
importante ricordare che il D.Lgs.81/80 prevede che in sede di riunione
periodica il medico competente debba fornire informazioni, in forma anonima,
in merito a:

- riscontro in sede di visita periodica di patologie da porre in
relazione ai rischi noti di cui al documento di valutazione dei rischi;

- riscontro fra i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di
eventuali patologie in eccesso rispetto all'atteso che occorre valutare nel
loro rapporto con i rischi lavorativi ma anche a eventuali altri fattori
presenti nell'ambiente di lavoro.

In entrambe queste evenienze è fondamentale che l'RLS si confronti con il
medico del lavoro pubblico o con il medico di un Patronato per valutare la
possibile origine professionale ed avviare le misure di tutela assicurativa,
misure di tutela che, giova ribadirlo, comportano sempre ricadute positive
in termini di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Inoltre in occasione della riunione periodica, l'RLS deve chiedere al medico
competente se sono state fatte segnalazioni di malattie di
possibile/probabile origine lavorativa alla ASL ed all'INAIL e verificare se
i lavoratori siano stati informati della possibilità di avanzare la domanda
di riconoscimento assicurativo e avviare questi lavoratori al Patronato,
anche per evitare eventuali decadenze del diritto.



Marco Bottazzi

Responsabile Medico Legale

INCA Nazionale



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OSHA: PREVISTO UN AUMENTO DELLO STRESS SUL LAVORO



Da PuntoSicuro:

http://www.puntosicuro.it



Anno 14 - numero 2828 di lunedì 02 aprile 2012



Otto intervistati su 10 nell'ambito di un importante sondaggio d'opinione
paneuropeo prevedono un aumento dello stress sul lavoro.

Lo stress legato all'attività lavorativa è motivo di preoccupazione per una
grande maggioranza della forza lavoro europea: questa è la conclusione del
secondo sondaggio d'opinione paneuropeo sulla sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro. L'indagine, condotta da Ipsos MORI per conto dell'Agenzia
europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA), ha raccolto le
opinioni di oltre 35.000 cittadini di 36 paesi europei in relazione alle
problematiche attuali sul posto di lavoro, tra cui lo stress legato
all'attività lavorativa e l'importanza della sicurezza e della salute sul
lavoro per la competitività europea, anche nel contesto di un prolungamento
della vita lavorativa.

Su dieci intervistati in età attiva in Europa, otto (80%) pensano che il
numero di persone sottoposte a stress sul lavoro aumenterà nei prossimi
cinque anni; di questi, il 52% è convinto che l'aumento sarà "marcato". Tali
risultati riflettono quelli del sondaggio ESENER dell'EU-OSHA sui rischi
nuovi ed emergenti sul posto di lavoro, dal quale era emerso che il 79% dei
dirigenti ritiene lo stress un aspetto problematico per la propria azienda.
Lo stress rappresenta quindi per le imprese un fattore tanto rilevante
quanto gli infortuni sul lavoro.

Alla domanda "Ritiene che nei prossimi cinque anni il numero di persone
sottoposte a stress legato all'attività lavorativa nel suo paese subirà un
incremento oppure diminuirà?" il campione di 19.502 lavoratori ha risposto
come segue:

52% subirà un marcato incremento

28% subirà un modesto incremento

12% rimarrà pressoché invariato

4% diminuirà leggermente

3% diminuirà notevolmente

1% non so

Lo stress legato all'attività lavorativa è una delle principali sfide con
cui l'Europa deve confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza.
Comporta costi enormi in termini di disagio umano e performance economica.
Inoltre, in base al sondaggio una grande maggioranza degli europei (86%)
concorda sul fatto che, per mantenere la propria competitività economica, un
paese deve adottare buone prassi di salute e sicurezza sul lavoro, un
fattore della cui necessità il 56% di queste persone è fermamente convinto.
I lavoratori e le persone non occupate hanno espresso opinioni analoghe
(rispettivamente, l'86% e l'85% degli intervistati sono concordi su questo
punto).

"La crisi finanziaria e i cambiamenti che si susseguono nel mondo del lavoro
esercitano pressioni sempre maggiori sui lavoratori; non deve stupire,
quindi, che lo stress legato all'attività lavorativa sia una delle
principali preoccupazioni della gente" spiega la dottoressa Christa
Sedlatschek, direttore dell'EU-OSHA.

"Indipendentemente dall'età, dal genere e dalle dimensioni
dell'organizzazione, una grande maggioranza della popolazione è del parere
che lo stress legato all'attività lavorativa andrà aumentando. Nonostante
ciò, si registrano interessanti variazioni a livello nazionale tra coloro
che prevedono un aumento "marcato": per esempio, i norvegesi sono i meno
preoccupati (16%), mentre i greci sono i più preoccupati (83%: "subirà un
marcato incremento"). Fare fronte ai rischi psicosociali è uno dei
principali aspetti delle attività dell'EU-OSHA per migliorare la vita dei
lavoratori in Europa".

Infine, nell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra
generazioni, il sondaggio rivela che l'87% della popolazione europea è
convinta che l'adozione di buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro sia importante per aiutare le persone a lavorare più a lungo prima
della pensione (di questi, il 56% è del parere che si tratti di un
intervento "molto importante").

Un recente sondaggio di Eurobarometro mostra che molti europei non
respingono l'idea dell'invecchiamento attivo, ma che le attuali condizioni
di salute e sicurezza sul lavoro potrebbero non permettere loro di
continuare a lavorare in un'età più avanzata. Sebbene in Europa l'età
pensionabile sia in generale di 65 anni, secondo Eurostat nel 2009 l'età
media di abbandono del mercato del lavoro è stata di circa 61,5 anni. In
base al sondaggio di Eurobarometro, quattro europei su dieci (42%) sono
convinti di potere continuare a svolgere la propria attività lavorativa fino
all'età di 65 anni e oltre, mentre il 17% prevede di non essere in grado di
proseguire oltre i 59 anni.

L'EU-OSHA è attivamente impegnata nella promozione dell'Anno europeo
dell'invecchiamento attivo 2012, al fine di promuovere la necessità di una
buona salute e sicurezza sul lavoro in tutte le fasi della vita lavorativa.



Il pacchetto esaustivo per la stampa con i risultati relativi all'UE, le
sintesi per paese e la metodologia è scaricabile all' indirizzo:

http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit.pdf



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REDSKA - LA RIVOLTA



No, non puoi capire quant'è difficile

partire senza speranza e non sapere cosa fare, dove andare.

No, non puoi capire cosa vuol dire

soffrire e lavorare ogni giorno,

aumentare il proprio "capitale", investirlo in una nave.

No, non è una nave da signori, ma è un posto per la speranza

di una meta che si chiama lavoro e libertà.

No, non è una nave da signori, ma è un posto per la speranza

di una meta che si chiama lavoro e libertà.

SE DAL BASSO SENTIRAI,

QUA DALL'ALTO DI UNA GRU

INIZIERÀ LA RIVOLTA!

SE DAL BASSO LOTTERAI,

A PUGNO CHIUSO TU SARAI,

SARÀ LA NOSTRA VITTORIA!

No, non puoi capire quant'è difficile

continuare a sopravvivere con promesse di un permesso di soggiorno.

No, non puoi capire cosa vuol dire

lavorare senza l'ombra di un diritto

in un paese fortunato, chiamato "democratico".

Il vero problema è l'essere diverso in un paese tanto "perfetto",

dove ogni persona a se stessa penserà.

Ora una strana voce dalla radio sentirai,

questo è il nostro grido che si chiama libertà!

SE DAL BASSO SENTIRAI,

QUA DALL'ALTO DI UNA GRU

INIZIERÀ LA RIVOLTA!

SE DAL BASSO LOTTERAI,

A PUGNO CHIUSO TU SARAI,

SARÀ LA NOSTRA VITTORIA!

Rivolta dai Centri Sociali,

degli studenti bastonati,

Rivolta dei lavoratori,

Rivolta dei "NO TAV",

Rivolta contro il ponte sullo stretto

che mai si arrenderà,

Rivolta contro mafia, politica ed illegalità.

SE DAL BASSO SENTIRAI,

QUA DALL'ALTO DI UNA GRU

INIZIERÀ LA RIVOLTA!

SE DAL BASSO LOTTERAI,

A PUGNO CHIUSO TU SARAI,

SARÀ LA NOSTRA VITTORIA!



Tratto dal CD "La rivolta".



Il video è su:

http://www.youtube.com/watch?v=HZTKtUadKMM&feature=player_embedded#



Da http://www.myspace.com/redska/



A poco meno di due mesi dall'uscita europea del loro nuovo album, i REDSKA
hanno presentato il 28 marzo, il nuovo videoclip estratto dall'ultimo lavoro
discografico: "LA RIVOLTA", title-track del CD.

Il video, la cui regia è stata curata da Michele Valtancoli (MHV
Videomaking), racconta la storia di un operaio schiacciato dal suo lavoro in
nero e da un "padrone" superbo, sfruttatore e nostalgico.

Partendo dal suo "tugurio", consapevole del mondo che lo circonda, il
protagonista inizia un cammino di lotta e presa di posizione che, dapprima,
lo porta a compiere un atto non del tutto "lecito", per poi abbandonare il
maltolto e recarsi a compiere, con la propria band, la vera e propria
"rivolta".

Ambientato tra un cantiere edile, una stamberga (abitazione del
protagonista) ed una suggestiva e sperduta cava di estrazione mineraria in
disuso, il video scorre rapido e veloce e mantiene lo spettatore con il
fiato sospeso, sino all'ultimo.

In realtà, il testo de "LA RIVOLTA" prende spunto dai fatti di Brescia
dell'autunno 2010, quando alcuni migranti di varie origini, per chiedere il
rispetto dei propri diritti negati, salirono su una gru in segno di protesta
per diversi giorni.

I REDSKA, raccontando questo avvenimento, cantano di tutte quelle lotte e
proteste che hanno caratterizzato gli ultimi anni della storia italiana e
che spesso sono state accomunate dalla brusca e fredda repressione delle
forze dell'ordine: le contestazioni studentesche, le attività dei movimenti
"NO TAV" e "NO PONTE", le proteste dei lavoratori, le rivendicazioni partite
dai centri sociali, ultimo baluardo della libertà di espressione e
dell'arte.

"LA RIVOLTA" diventa, quindi, un grido di battaglia e di libertà contro un
sistema sociale, politico, economico e civile ormai al collasso e
necessariamente da cambiare.

"LA RIVOLTA" è contenuta nell'omonimo album, uscito tra la fine di gennaio e
la metà di febbraio in Germania, Spagna ed Italia e disponibile sia in
formato fisico che digitale.

In Italia l'album è disponibile presso tutti i negozi di dischi con
distribuzione VENUS.

"LA RIVOLTA" videoclip CREDITI:

Artista: REDSKA

Traccia: LA RIVOLTA

Album: LA RIVOLTA

Anno: 2012

Etichette: ONE STEP RECORDS/VENUS - MAD BUTCHER RECORDS - REDSTAR73 RECORDS

Diretto da: Michele Valtancoli (MHV Videomaking)

Fotografia, montaggio: MHV Videomaking

Scenografia: One Step Records

Soggetto: RedSka, One Step Records, MHV Videomaking

Attori: Ale "Il Duca", RedSka, Andrea "Botte" Brighi.

Un ringraziamento particolare a Christian Casadei ed a tutti gli operai del
cantiere.



I REDSKA supportano il progetto SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS !



Per contatti, info, acquistare il CD:

ONE STEP RECORDS

Via A. Venturini, 55

47121 Forlì (FC) - Italy

Cellulare

+39 349 59 29 669

E-mail

info@onesteprecords.it

Web

www.onesteprecords.it

www.youtube.com/onesteprecordstv

www.facebook.com/pages/one-step-records/193986923612

www.myspace.com/onesteprecords

www.myspace.com/osralternativezone


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