venerdì 20 aprile 2012

SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS ! "LETTERE DAL FRONTE" DEL 18/04/12

INDICE



Arezzo Alessandra alessandraarezzo@hotmail.com

INIZIATIVA 21 APRILE - SENZA CONTRATTO NESSUNA SICUREZZA



Assemblea 29 Giugno assemblea29giugno@gmail.com

INFORMAZIONE/DENUNCIA SUI FATTI DEL 13 APRILE ALL'ISOLA DEL GIGLIO



A.I.E.A. Paderno Dugnano a.i.e.a.padernodugnano@fastwebnet.it

APPELLO AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE PER DICHIARARE STEPHAN SCHMIDHEINY PERSONA NON GRADITA ALLA CONFERENZA RIO + 20



Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com

7 MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI ULTIMI DUE GIORNI LAVORATIVI



vbossari vbossari2010@libero.it

SITI UTILI PER RLS



Franco Pinerolo francesco.pinerolo@fastwebnet.it

CONTRORIFORMA DEL "MERCATO DEL LAVORO"



Roberto Toffolutti toffol@alice.it

PREMIO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA "IL LAVORO IN UN CALENDARIO"



ANCORA IN MARCIA ! redazione@ancorainmarcia.it

FERITO LASCIATO AGONIZZANTE SUI BINARI: TRE DENUNCE PER OMISSIONE SOCCORSO,
COINVOLTE RFI E TRENITALIA



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From: Arezzo Alessandra alessandraarezzo@hotmail.com

To:

Sent: Saturday, April 14, 2012 2:26 PM

Subject: INIZIATIVA 21 APRILE - SENZA CONTRATTO NESSUNA SICUREZZA



A seguire la locandina dell'iniziativa del 21 Aprile presso la Città
dell'Altra Economia, nella Sala Renato Biagetti, organizzata per discutere
delle condizioni in cui sono costretti a lavorare gli operai dello
spettacolo che si stanno organizzando dopo le tragiche morti di Francesco
Pinna a Trieste e di Matteo Armellini a Reggio Calabria durante i lavori per
i concerti di Jovanotti e della Pausini.
Prima ci sarà la proiezione del corto di Mastandrea ambientato in un
cantiere edile e poi la discussione.



Rassegna "Non chiamatele morti bianche"

http://www.ruggero-toffolutti.org/



SENZA CONTRATTO NESSUNA SICUREZZA



SABATO 21 APRILE

ORE 19:00

Città dell'Altra Economia, ex mattatoio di Testaccio, Largo Dino Frisullo

PROIEZIONE DEL CORTO DI VALERIO MASTANDREA 3,87



Seguirà discussione con gli operai dello spettacolo

Interventi:

Collettivo Autorganizzato Operai dello Spettacolo Live di Roma

http://mercenarishowbizroma.noblogs.org/

Claudio Petrelli: Ispettore del lavoro

Roberto Ciccarelli: Il Manifesto



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From: Assemblea 29 Giugno assemblea29giugno@gmail.com

To:

Sent: Saturday, April 14, 2012 6:32 PM

Subject: INFORMAZIONE/DENUNCIA SUI FATTI DEL 13 APRILE ALL'ISOLA DEL GIGLIO



A seguire quanto scritto da Loris Rispoli (Presidente associazione "140" -
Familiari Vittime Moby Prince) al Ministro dell'Interno su un gravissimo
fatto, avvenuto all'isola del Giglio venerdì 13 aprile.

Ogni commento è, ovviamente, superfluo!

Cosa dobbiamo pensare?

Che la perseveranza dei familiari delle vittime di stragi nella ricerca di
verità, giustizia e sicurezza e che il nascente Coordinamento dei Comitati e
delle Associazioni, inizino a dare fastidio a qualcuno?



A: dott. Annamaria Cancellieri Ministro dell'Interno

PC: Mario Monti Presidente del Consiglio dei Ministri

PC Enrico Rossi Presidente regione Toscana



Il giorno 13 aprile un gruppo di familiari delle Vittime della tragedia del
Moby Prince (140 morti il 10 Aprile 1991) e della tragedia della stazione di
Viareggio (32 morti il 29 Giugno 2009) si sono recati all'isola del Giglio,
per portare la loro solidarietà alle famiglie delle vittime della Costa
Concordia, per ringraziare la Comunità gigliese della disponibilità
mostrata, e per presenziare a un Convegno organizzato dalla regione Toscana
e dalla Comunità Europea sulla sicurezza della navigazione e dei trasporti
passeggeri.

Dopo aver effettuato il nostro intervento al Convegno, abbiamo accettato la
richiesta di alcuni giornalisti presenti di aprire i nostri striscioni nella
piazzetta vicino al locali dove si svolgeva il Convegno.

Poche immagini (anche per la pioggia), quando siamo stati avvicinati da un
signore che più volte ci ha fotografato e successivamente ci ha chiesto cosa
facevamo, chi eravamo e le motivazioni della nostra presenza.

Sinceramente mi sono meravigliato di tali domande, i due striscioni sono
chiari:

MOBY PRINCE 140 MORTI NESSUN COLPEVOLE

VERITÀ GIUSTIZIA SICUREZZA PER VIAREGGIO

frasi chiare lampanti che certo denunciano, ma non offendono la sensibilità
di nessuno, inoltre avevamo appena preso la parola al Convegno e quindi
detto chiaramente nome cognome e chi eravamo.

Sinceramente le domande rivolte a Daniela madre di una delle ragazze
deceduta a Viareggio, che aveva anche una maglia con la foto sorridente di
sua figlia, mi hanno disturbato (che cosa ci fa qui, come si chiama?) col
tono accusatore di chi ti pesca sul fatto.

Credo che non esistano leggi che impediscano a una madre di chiedere
giustizia per sua figlia soprattutto se lo fa con dolore, ma con
compostezza, con rabbia, ma con rispetto.

Ecco signor Ministro, mi rivolgo alla sua sensibilità di donna: si adoperi
perché i funzionari che vengono mandati a fare controlli usino il dovuto
RISPETTO a chi ha perso in maniera tragica un familiare e aspetta Giustizia.

Altrimenti è meglio che restino negli uffici e negli archivi a fare altro.

Colgo l'occasione per porgerle cordiali saluti.



Loris Rispoli

Presidente associazione "140"

Familiari vittime Moby Prince



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From: A.I.E.A. Paderno Dugnano a.i.e.a.padernodugnano@fastwebnet.it

To:

Sent: Sunday, April 15, 2012 10:03 AM

Subject: APPELLO AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE PER DICHIARARE
STEPHAN SCHMIDHEINY PERSONA NON GRADITA ALLA CONFERENZA RIO + 20



Invito tutti voi a rispondere e a diffondere l'appello di Fernanda Giannasi
dell'Associazione esposti all'amianto brasiliana (ABREA)
(fer.giannasi@terra.com.br)

Grazie

Lorena Tacco



Carissimi amici,

Alle ore 10 della Califonia (Stati Uniti) di oggi questo APPELLO tradotto in
diverse lingue sarà lanciato nel sito internet in quale si chiede al
Segretario Generale delle Nazione Unite e alla Presidente brasiliana Dilma
Roussef di dichiarare Stephan Schmidheiny persona non gradita, vietandogli
di partecipare alla Conferenza di Rio + 20 vista la condanna penale
emessa nel 13 febbraio 2012 a Torino (Italia).

Vi chiedemo di fare girare questo appelo per avere il massimo possibile di
gente in apppogio alla nostra causa.

Vi ringraziamo

Fernanda Giannasi



APPELLO AL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, BAN KI-MOON

Con la presente petizione, i sottoscritti si rivolgono alle Nazioni Unite,
alle autorità internazionali, ai capi di stato e di governo, alla Presidente
del Brasile Dilma Rousseff, affinché dichiarino Stephan Schmidheiny
"persona non gradita" alla conferenza Rio + 20 organizzata dalle Nazioni
Unite sullo sviluppo sostenibile che si terrà a Rio de Janeiro dal 20 al 22
giugno 2012. Schmidheiny è stato condannato per aver causato un disastro
ambientale, e per questo dovrebbe essergli vietata la partecipazione a
questa importante riunione che preparerà un piano e discuterà di come
proteggere il futuro del nostro pianeta Terra.

Se da una parte Schmidheiny è uno dei fondatori del World Business Council
for Sustainable Development (Consiglio Mondiale degli Imprenditori per lo
Sviluppo Sostenibile), se è un benefattore (il filantropo che ha creato la
Fondazione Avina tramite la quale sostiene progetti ambientali e sociali in
America Latina), dall'altra è l'ex proprietario della Eternit, l'azienda
produttrice di cemento-amianto.

Il 13 febbraio 2012 il Tribunale di Torino (Italia) ha condannato l'imputato
Schmidheiny a 16 anni di reclusione per aver causato un disastro ambientale
doloso permanente e per omissione volontaria delle cautele
antinfortunistiche. Se fossero state attuate, tali misure avrebbero potuto
proteggere le vite dei lavoratori e della popolazione locale dai ben noti
rischi di morte derivanti dall'esposizione all'amianto.

L'amianto è un minerale cancerogeno e secondo l'OMS è responsabile per la
morte di oltre 107.000 persone l'anno.

Vista la condanna penale emessa nei suoi confronti ed il danno ambientale
che ha causato, ci appelliamo alle Nazioni Unite ed alla Presidente del
Brasile Dilma Rousseff , affinché dichiarino Stephan Schmidheiny "persona
non gradita" vietandogli di partecipare alla Conferenza di Rio + 20.

Il seguente sito contiene maggiori dettagli e versioni della petizione in
altre lingue: http://bit.ly/IDB2Lb



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From: Carlo Soricelli carlo.soricelli@gmail.com

To:

Sent: Sunday, April 15, 2012 10:24 AM

Subject: 7 MORTI SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI ULTIMI DUE GIORNI LAVORATIVI



Tragica sequenza di morti sul lavoro negli ultimi 2 giorni lavorativi.

Tra giovedì e venerdì sono morti tre lavoratori in Emilia Romagna: a Parma,
a Modena e a Cesena, due in provincia di Bari, una a Livorno e una a
Perugia.

Dall'inizio dell'anno sono già 149 i morti sui luoghi di lavoro, con i morti
sulle strade e in itinere si arriva a superare i 300 morti.



Per approfondimenti:

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro.

http://cadutisullavoro.blogspot.com



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From: vbossari vbossari2010@libero.it

To:

Sent: Sunday, April 15, 2012 5:03 PM

Subject: SITI UTILI PER RLS



SITI SINDACALI

www.cgil.it/saluteesicurezza: questo sito offre documenti e informazioni a
chi opera nel campo dei della salute e sicurezza sul lavoro e a chi è
interessato a conoscere il punto di vista del sindacato ed in particolare
della CGIL

www.uil.it : in questo sito un settore specifico è dedicato alle
problematiche di salute e sicurezza

www.piazzaambiente.it: sito della Filcea-CGIL dedicato ai propri RLS, come
rete, ha funzioni di forum e archivio, è possibile iscriversi per accedere
ad altri servizi (posta elettronica, chat, ecc.)

www.626.cisl.it: sito creato come struttura di servizio di documentazione e
luogo di incontro degli RLS .

www.diario-prevenzione.it : è il sito della CGIL Emilia Romagna curato dal
mitico Gino Rubini: una miniera di link aggiornati e stimolanti

www.formilano.it: è il sito unitario della FOR (società di formazione per
gli RLS di CGIL-CISL-UIL Milano) , sul quale è stato messo in rete
recentemente il periodico per gli RLS "Il gazzettino della Prevenzione"

PORTALI

www.amblav.it :portale dell'Associazione Ambiente e Lavoro

www.sicurweb.com

www.sicurezzaon-line.it

SITI TECNICI

www.snop.it: Società nazionale degli operatori della prevenzione

www.acgih.org: American Conference of Governamental Idustrial Hyginists

www.aiha.org: Associazione degli igienisti industriali USA

RIVISTE ON-LINE

www.puntosicuro.it

SITI ISTITUZIONALI

http://www.iss.it/scientifica/index.htm Istituto superiore di sanità (ISS)



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From: Franco Pinerolo francesco.pinerolo@fastwebnet.it

To:

Sent: Sunday, April 15, 2012 11:19 PM

Subject: CONTRORIFORMA DEL "MERCATO DEL LAVORO"



IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

(Documento pubblicato in 3 parti):

1) ARTICOLO 18: MOLTA FLEX POCA SECURITY

2) LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI È UNA RIDUZIONE DELLE PROTEZIONI
SOCIALI (Quando l'imperativo è il risparmio, la persona umana non importa
più?)

3) PER I LAVORATORI PRECARI ED ATIPICI CAMBIA POCO



PRIMA PARTE

1) ARTICOLO 18: MOLTA FLEX POCA SECURITY

Il significato dell'art. 18 consisteva nel diritto della lavoratrice e del
lavoratore di essere reintegrati nel posto di lavoro da parte del Giudice
quando veniva accertata l'illegittimità del licenziamento ordinato dal
datore di lavoro. Grazie alla mobilitazione sviluppatesi in queste settimane
nel Paese è stato fatto solo un primo, piccolo passo avanti rispetto alla
drastica modifica proposta in un primo tempo dalla Ministra Fornero, e la
soluzione trovata per i licenziamenti economici individuali è suscettibile
ancora di ulteriori miglioramenti in Parlamento per quanto concerne alcune
parti del testo, dato che rappresenta un complicato percorso che
difficilmente potrà portare al reintegro per il lavoratore illegittimamente
licenziato per motivi economici, come ha ammesso perfino lo stesso
presidente del Consiglio Monti, che ha dichiarato il reintegro "riferito a
casi molto estremi ed improbabili".

LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI PLURIMI (non più di 4 nell'arco di 120
giorni)

Nel disegno di legge, per i licenziamenti economici che non siano
"manifestamente insussistenti" è previsto solo l'indennizzo, da 12 a 24
mensilità. In pratica l'azienda licenzierebbe il lavoratore "per motivi
economici"; entro 7 giorni la Direzione Territoriale del Lavoro convoca
azienda e lavoratore per la "conciliazione obbligatoria", che ha per
obiettivo la determinazione di un indennizzo condiviso da entrambe le parti;
se non c'è l'accordo il lavoratore può ricorrere al Giudice il quale, con
rito abbreviato, dovrà valutare se la motivazione economica sia valida e non
nasconda in realtà intenzioni "discriminatorie". Il Giudice però non può
entrare nel merito delle valutazioni tecniche, organizzative e produttive
del datore di lavoro che licenzia, e la riforma aggiunge che se lo fa, la
sua sentenza può essere impugnata. Se il Giudice non troverà motivi per
contestare la causale scelta dall'azienda, darà il via libera al
licenziamento e il lavoratore perderà anche l'indennizzo.

L'aspetto davvero singolare di questo disegno di legge è che se il datore di
lavoro non riesce a giustificare l'esistenza del motivo economico, e il
licenziamento è "illegittimo", mentre prima la regola era ordinare il
reintegro, adesso il Giudice condanna al pagamento di una indennità, da 12 a
24 mesi di stipendio e non può ordinare il reintegro, anche se la ragione
economica non è giustificata. È palesemente una norma che ne premia l'uso
disinvolto da parte di imprenditori con pochi scrupoli: se il datore di
lavoro non riesce a provare un motivo per licenziare e il Giudice stabilisce
che il licenziamento è infondato, perché mai non si dovrebbe essere
automaticamente reintegrati sul posto di lavoro? Sembra un assurdità, una
bestemmia, ma in effetti è così. Il legislatore ha previsto dunque un modo
confuso e scorretto di regolarsi di fronte a un atto giudicato illegittimo,
il cui riconoscimento dovrebbe ripristinare come logica conseguenza lo stato
antecedente. Sarebbe dunque lecito aspettarsi che il testo del disegno di
legge subisca una riscrittura in ambito parlamentare.

Nel caso invece di "illegittimità del licenziamento per manifesta
insussistenza", l'onere della prova si sposta sul lavoratore, che, in un
nuovo processo, dovrà farsi carico di assumere una pletora di psicologi,
investigatori, ricercatori, per dimostrare la «manifesta insussistenza»,
cioè un motivo chiaro ed evidente: in pratica deve dimostrare che si ricada
nella discriminazione, o che l'antipatia da parte del datore di lavoro sia
stata mascherata da una ragione economica. Inoltre, secondo il testo, il
Giudice anche nel caso di accertata e riconosciuta la «manifesta
insussistenza» non è obbligato, ma «può» ordinare il reintegro, cioè esso
non scatta automaticamente. parola

Anche in questo caso sarebbe d'uopo che il Parlamento intervenisse,
togliendo l'insensata dicitura di "manifestamente" insussistente riferita
al fatto posto alla base del licenziamento per motivi economici, perchè essa
è incomprensibile, assurda e suscettibile di interpretazione, e come tale da
eliminare: non è credibile infatti che avvenga, perché sarebbe come dire, ad
esempio, che il datore di lavoro abbia portato a ragione del licenziamento
la chiusura di un esercizio commerciale che è invece tuttora aperto, o un
passivo del bilancio, che invece indica un attivo, e così via. Parimenti
appare del tutto ragionevole cancellare il termine "può" nell'ordinare il
reintegro illegittimo, sostituendolo con il termine "deve", essendo ormai
acclarata ed accertata dal Giudice l'illegittimità del licenziamento. Non si
comprende infine, perché debba essere sanzionata con semplice indennizzo
l'azienda, in caso di licenziamento illegittimo, quando vi sia presenza di
vizi formali di procedura o di carenza di motivazione, dato che sarebbe
molto più ragionevole attendersi, nei casi in questione, il reintegro del
lavoratore.

Alcune considerazioni:

a) L'articolo 18 non è la causa della precarietà esistente.

1) E' dimostrato dal fatto che nelle aziende fino a 10 dipendenti, dove non
vige l'art. 18 e non c'è il sindacato, nel 2010 su 332.620 assunzioni solo
112.910 (il 33%) erano a tempo indeterminato, mentre le altre erano tutte
tempi determinati e stagionali.

2) Il tasso degli assunti a tempo indeterminato, esclusi gli stagionali,
nelle aziende sotto i 10 dipendenti, è poi quasi identico a quello delle
imprese con oltre 500 dipendenti (il 47% nelle microimprese contro il 46,6%
nelle grandi). Se aggiungiamo gli stagionali, la precarietà nelle imprese
dove non vige lo statuto dei lavoratori con il suo art. 18 sale addirittura
a livelli nettamente superiori a quello delle grandi imprese! (v. Patta)

La realtà quindi è che l'occupazione cresce o diminuisce, non a causa
dell'articolo 18, ma secondo l'andamento del ciclo economico e secondo le
leggi sul mercato del lavoro approvate nel frattempo (pacchetto Treu e legge
30 Biagi).

b) Come farà il Giudice a dimostrare l'insussistenza senza indagare
nell'economia dell'azienda?

Il disegno di legge rischia di essere fortemente lesivo dell'autonomia del
Giudice nella decisione relativa al possibile reintegro. Il giustificato
motivo oggettivo di licenziamento oggi è rimesso alla valutazione del datore
di lavoro, senza alcuna ingerenza da parte del Giudice circa la scelta dei
criteri di gestione dell'impresa, in quanto questi sono considerati
espressione della libertà di iniziativa economica dell' imprenditore.
Bisognerebbe consentire invece al Giudice di verificare la genuinità della
motivazione economica addotta.

c) Il disegno di legge dice poi che l'indennità di 12-24 mesi si applica in
"tutti gli altri casi di illegittimità che non siano manifesti". Qui il
problema più importante è quello di sapere quali sarebbero questi ulteriori
casi, e soprattutto se essi comprendono le ipotesi di cosiddetto
licenziamento "speculativo", non connesso ad una difficoltà aziendale di
tipo economico o organizzativo, ma solo alla ricerca di un maggior profitto
a scapito del lavoratore.

d) L'articolo 18 è anche un'arma preziosissima per il precario che nei fatti
svolge un lavoro da dipendente: Senza l'articolo 18 il lavoratore non può
denunciare il datore di lavoro che usa in maniera truffaldina il lavoro
precario come lavoro subordinato e quindi non può farsi assumere a tempo
indeterminato (v. l'esperienza dei call center, dove grazie al ministro del
governo Prodi, Cesare Damiano, in molti furono assunti a tempo pieno).

e) La possibilità di licenziare esiste già ampiamente in Italia.

1) In base alle leggi esistenti (art. 30 della legge 183 del 2010, legge 604
del 1966 e 223 del 1991) e ai Contatti Collettivi Nazionali, i datori di
lavoro possono licenziare, riducendo il personale e mettendo in mobilità i
lavoratori. La legge legge 604 del 1966 prevede che il licenziamento
individuale può essere liberamente intimato sia per motivi oggettivi di
carattere economico (ragioni tecniche organizzative e produttive, nelle
quali sono normalmente richiamati motivi economici, crisi, calo di domanda,
diminuzione dei costi, riorganizzazione, ecc.) sia per motivi soggettivi
dovuti al notevole inadempimento agli obblighi contrattuali del lavoratore o
ad una colpa grave costituente "giusta causa" (le mancanze disciplinari del
lavoratore). Vi è poi la possibilità, ampia ed incondizionata, di riduzione
del personale con i licenziamenti collettivi (legge 223/91): tale normativa
richiede solamente il rispetto di una procedura e di una verifica
giudiziaria per eliminare tutti i lavoratori che l'azienda ritiene in
esubero.

2) I licenziamenti per riduzione di personale avvengono quotidianamente da
parte di aziende con meno di 16 dipendenti, che non hanno altro onere che
quello di pagare un'indennità di preavviso molto più bassa di quella
prevista in altri Paesi europei: solo ove un Giudice accerti che le
motivazioni addotte non sono vere, dovrà pagare un'ulteriore indennità,
comunque non superiore a sei mensilità.

3) Nel 2010, sono stati estromessi in forma lecita dal mercato del lavoro
(parzialmente o in maniera definitiva tramite cassa integrazione,
disoccupazione, mobilità) circa 4 milioni di lavoratori, un terzo del totale
iscritto all'istituto previdenziale: il totale è consultabile nel Bilancio
2010 dell'Inps http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?iPDFIDItem=7344

4) Se guardiamo le imprese sopra i 500 dipendenti che, secondo alcuni,
sarebbero il santuario del posto fisso, apprendiamo dall'Istat che il turn
over è stato, nel 2010, mediamente di 113 assunti a fronte di 122 in uscita.

5) L'Italia (con il Belgio) è l'unico paese nel quale la legge non
garantisce un periodo minimo di preavviso, in molti ordinamenti superiore al
mese. L'Italia è uno dei pochi paesi europei che non riconosce alcuna forma
di indennizzo economico per chi è licenziato legittimamente.

6) La giurisprudenza italiana degli ultimi anni ha progressivamente
"liberalizzato" il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; un
orientamento che il governo Berlusconi ha inteso rafforzare con la norma del
"Collegato lavoro" che preclude al Giudice di estendere il proprio controllo
"al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro" (art. 30, co. 1,l. n.
183/2010).

7) In Italia c'è un vero "discount" delle braccia l'80% dei pochi nuovi
assunti ha un contratto a termine di quale altra flessibilità in uscita
hanno bisogno le imprese?

f) Più libertà di licenziare non porta le imprese ad assumere.

1) Su tredici ricerche realizzate, nove di esse danno risultati
indeterminati, tre segnalano che la maggior flessibilità del lavoro riduce
l'occupazione e aumenta la disoccupazione, e una soltanto segnala che la
flessibilità riduce la disoccupazione (cfr. T. Boeri and J. van Ours, The
economics of imperfect labor markets, Princeton University Press 2008).

2) Perfino O. Blanchard, del Fondo Montario Internazionale, dopo un'accurata
disamina dei principali lavori empirici sul tema, giunge a una conclusione
secca: «le differenze nei regimi di protezione dell'impiego appaiono
largamente incorrelate alle differenze tra i tassi di disoccupazione dei
vari paesi» (O. Blanchard, "European unemployment: the evolution of facts
and ideas", Economic policy 2006). v. Emiliano. Brancaccio.

3) È la domanda aggregata di merci e servizi che manca, arrivano poche
commesse, i dipendenti che già ci sono bastano e avanzano, c'è la crisi dei
consumi: ecco perché non ci si lancia in nuove assunzioni.

4) Dopo la riforma del 2003, che ha aumentato la cosiddetta flessibilità
(licenziabilità) in Italia e che l'ha resa superiore ad altri paesi come
Francia, Germania e Inghilterra, i nostri indici occupazionali sono
peggiorati. Anche la legge 30 "Biagi" è stata approvata col fine di avere
più occupazione e meno precarietà e gli esiti disastrosi sono ora sotto gli
occhi di tutti.

5) Non esiste un solo precedente, nella storia dell'industria italiana, in
cui la flessibilità nel mercato del lavoro abbia portato a un più alto senso
di responsabilità delle imprese. Non c'è alcuna ragione logica per pensare
che le imprese, una volta libere di licenziare, acconsentiranno poi
volentieri ad assumere.

g) Con la crisi il problema è fermare i licenziamenti, non facilitarli I
dati ISTAT segnalano, nello scorso anno, una riduzione di un milione di
giovani occupati rispetto al 2008: se a questo dato aggiungiamo l'aumento
della cassa integrazione del 21% nel marzo 2012 e il blocco delle pensioni,
che ha impedito a 800 mila giovani di entrare nel mondo del lavoro nei
prossimi tre anni, si comprende a quale ecatombe sociale siamo di fronte. Il
tema principale dovrebbe essere la crescita, ma su questo il governo Monti
non c'è.

h) L'indice di protezione contro i licenziamenti dei lavoratori a tempo
indeterminato, elaborato dall'Ocse è in Italia inferiore a quello dei nostri
principali concorrenti Francia e Germania (rispettivamente 1,69 contro 2,60
e 2,85 nel 2008). La scarsa dinamica della produttività non è dunque
imputabile a lavoratori perché protetti dall'art. 18, come dimostrano i
dati, ma semmai alla scarsa innovazione tecnologica e organizzativa e al
mancato adeguamento della specializzazione produttiva.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Con il sistema vigente, una volta accertata l'illegittimità
dell'allontanamento del lavoratore, il Giudice dispone il reintegro del
lavoratore stesso e condanna il datore di lavoro al pagamento di tutti gli
stipendi dalla data di estromissione dal servizio e sino a quella della
reintegra. Con la riforma recentissimamente cambiata, invece, il giudice,
una volta accertata l'illegittimità dell'allontanamento del lavoratore, può
decidere il reintegro o la sanzione economica all'Azienda senza reintegro,
nonostante l'ingiustificato motivo. Decide il reintegro per insussistenza
dei fatti contestati ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili
con una sanzione conservativa sulla base «delle previsioni della legge, dei
contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili». Il giudice
avrà la facoltà di decidere in base al criterio della proporzionalità
dell'infrazione disciplinare commessa rispetto alla sanzione che deve essere
applicata, come prevede l'articolo 2106 del Codice Civile. Ciò gli consente
una valutazione discrezionale della proporzionalità della sanzione applicata
(cioè il licenziamento) rispetto all'infrazione commessa.

Alcune considerazioni:

a) Che il legislatore abbia previsto la sanzione economica all'Azienda senza
reintegro, nonostante l'ingiustificato motivo, appare un'aberrazione
giuridica a tutti gli effetti, oltre che una palese ingiustizia nei
confronti del lavoratore.

b) Se dovesse passare la nuova normativa, sarebbe il Giudice a decidere
tutto e dovrebbe essere il lavoratore a dimostrare che il licenziamento è
così particolarmente ingiusto, da richiedere la sanzione della reintegra.
Insomma, si avrebbe una sorta di inversione dell'onere della prova. Oggi è
il datore di lavoro che deve dimostrare che ha licenziato giustamente,
domani sarebbe il lavoratore a dover dimostrare che è stato ingiustamente
licenziato. Siamo allo stravolgimento definitivo del sistema di tutele
garantito dallo Statuto dei lavoratori.

c) Sino ad oggi un lavoratore licenziato illegittimamente e reintegrato per
ordine del Giudice percepiva tutte le mensilità dalla data dell'illegittimo
licenziamento sino a quella della reintegra. Questo, ovviamente, costituiva
un grosso deterrente per le imprese che, prima di procedere ad un
licenziamento, ponderavano attentamente le eventuali conseguenze. Da domani
non sarà più così, quindi diventa meno rischioso e più economico il
licenziamento disciplinare rispetto a prima. Ben più ragionevole sarebbe una
norma che prevedesse l'obbligo per il datore di lavoro di versare i
contributi per l'intero periodo, a prescindere dalla copertura offerta dalla
indennità di disoccupazione.

LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI

Viene mantenuto il reintegro nel posto di lavoro.

a) I licenziamenti discriminatori sono vietati già oggi da qualsiasi
convenzione, legge, Costituzione, italiana, o internazionale. Ed è uno dei
tanti falsi del governo che con questo provvedimento il divieto sia esteso
sotto i quindici dipendenti, perché c'è sempre stato, grazie alla legge 108
del 1990, ma non ha mai agito per la semplice ragione che nessun datore di
lavoro è così fesso da licenziare per esplicita discriminazione personale,
ideologica, razziale, di fede religiosa, di appartenenza ad un sindacato, di
lingua o di sesso, di handicap, di età.

b) i casi in cui un Giudice abbia potuto accertare la natura discriminatoria
del recesso sono rarissimi. L'onere di dimostrare l'intento discriminatorio
incombe infatti sul lavoratore, che in un atto individuale non può neppure
fare ricorso ai dati statistici, utilizzabili invece nelle sole
discriminazioni collettive.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

L'art. 15 del disegno di legge tratta i licenziamenti collettivi,
introducendo un gravissimo peggioramento della disciplina. Attualmente per
le violazioni procedurali la sanzione per l'Azienda sarebbe unicamente
quella economica, mentre la sanzione di reintegra sarebbe limitata alla
violazione dei soli criteri di scelta dei licenziati. Cosa accade ora? Per
questo tipo di licenziamenti ci devono essere due comunicazioni da parte del
datore di lavoro: quella in cui annuncia la decisione generale, con il
numero dei licenziati, e poi quella finale, grazie alla quale il singolo
conosce i criteri per i quali è finito tra i licenziati. Ebbene, la prima
comunicazione, anche se scorretta, non sarà più impugnabile per errori
procedurali, perché si intende «sanata dall'accordo sindacale» eventualmente
raggiunto. La seconda è impugnabile dal singolo lavoratore, ma l'errore
procedurale non darà più luogo al reintegro, ma solo a un indennizzo da 12 a
24 mensilità. Il reintegro c'è solo nella rara eventualità che il lavoratore
riesca a indicare un collega che avrebbe dovuto essere licenziato al posto
suo: un'assurda guerra tra poveri! Il rendiconto dell'utilizzo dei criteri
di scelta dei licenziati è un documento delicatissimo, sulla cui regolarità
si è molto spesso giocata la sorte delle procedure di esubero.

Se non venisse modificato questo disegno di legge, il datore di lavoro
avrebbe convenienza a fare 5 o più licenziamenti invece di 4, ossia un
licenziamento collettivo al posto di 4 licenziamenti individuali, perché
così facendo si sottrarrebbe al rischio della reintegra nel posto di lavoro,
rientrando nella più permissiva disciplina dei licenziamenti collettivi.

IL PUBBLICO IMPIEGO

L'articolo 2 del Disegno di legge chiarisce: "Le disposizioni della presente
legge costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". Le nuove norme,
dunque, si estendono anche ai dipendenti di Ministeri, Enti locali ecc. Il
secondo comma specifica tuttavia che sarà il Parlamento a conferire apposita
delega al ministro per la P. a., Patroni Griffi, sentiti i sindacati, per
individuare e definire "gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione"
tra la nuova normativa e le leggi speciali che sinora hanno "tutelato" il
comparto pubblico.

Attualmente tutte le amministrazioni pubbliche, in un modo o nell'altro,
hanno applicato lo Statuto dei lavoratori, quindi se l'art. 18 viene
cambiato ne assumono automaticamente anche le modifiche. Lo Statuto dei
lavoratori (legge 300/70) è stato infatti recepito dal testo unico sul
pubblico impiego oltre dieci anni fa (legge 165/2001) anche se le sue
applicazioni passano per una disciplina normativa diversa da quella del
settore privato.

CONCLUSIONE ARTICOLO 18

Il punto centrale della questione è l'illegittimità del licenziamento: se il
licenziamento e' illegittimo la sanzione deve essere il reintegro, e non ci
possono essere sanzioni differenti. A uguale reato uguale sanzione, perché
questo prevedono la Costituzione e la stessa Carta dei Diritti fondamentali
dell'Unione Europea, che esige (art. 30 Carta di Nizza) la tutela dei
lavoratori contro ogni licenziamento ingiustificato. Al di fuori della
giusta causa o del giustificato motivo, il licenziamento è nullo: lo prevede
il Codice civile, la legge n. 604 del 15 luglio 1966 ma anche il diritto
internazionale (Convenzione OIL n. 158/82). Il lavoro non è una concessione
dell'imprenditore, ma il fondamento della Repubblica Italiana, che non può
essere semplicemente lasciato all'onestà del datore di lavoro.



Franco Pinerolo

15 aprile 2012



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From: Roberto Toffolutti toffol@alice.it

To:

Sent: Tuesday, April 17, 2012 8:35 AM

Subject: PREMIO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA "IL LAVORO IN UN CALENDARIO"



Premio Nazionale Di Fotografia

Luca Rossi



"IL LAVORO IN UN CALENDARIO"

IMPRESSIONI FOTOGRAFICHE PER UN FUTURO MGLIORE



Il lavoro è speranza, dignità, diritti, sicurezza, delusione, sfruttamento,
solidarietà, protesta e..



Il "Premio Luca Rossi" si propone la sensibilizzazione su queste tematiche.

Prima edizione 2012, dedicata alla fotografia.

Iscrizione gratuita, partecipazione aperta a tutti, montepremi 1.200 euro



BANDO E REGOLAMENTO

Articolo 1. L'associazione nazionale Ruggero Toffolutti per la sicurezza dei
luoghi di lavoro bandisce il premio fotografico nazionale "Luca Rossi". La
manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Piombino, Autorità
Portuale e Port Security di Piombino

Il concorso ha l'obiettivo di affrontare la tematica del lavoro secondo le
intuizioni e la sensibilità dei partecipanti. Ecco che il lavoro può essere
speranza, dignità, sicurezza, delusione, sfruttamento, solidarietà, protesta
o assumere altri significati che i partecipanti ritengono di dover
focalizzare.

Articolo 2. Al concorso sono previste due categorie di partecipanti:

categoria A: fino a compimento dei 21 anni di età alla data del 30 agosto
2012;

categoria B. oltre i 21 anni di età alla data del 30 agosto 2012.

Articolo 3. Per partecipare occorre compilare e sottoscrivere la scheda di
iscrizione scaricabile dal sito internet www.ruggero-toffolutti.org.

Articolo 4. Ogni partecipante con la firma accetta tutte le condizioni
contenute nel presente regolamento.

Articolo 5. Ogni partecipante dovrà inviare massimo tre fotografie. Sono
ammesse solo stampe a colori.

Articolo 6. Le stampe devono avere un formato orizzontale di cm. 20x30,
devono essere prive di qualsiasi supporto e di qualsiasi segno, scritta,
firma o cornice. Sul retro della foto dovranno essere indicati i seguenti
dati identificativi: nome e cognome del partecipante e titolo dell'opera.
Si chiede inoltre di inviare anche i file o le scansioni delle stampe
presentate. Non sono accettate diapositive. E' ammesso il fotoritocco
digitale. I dati dovranno essere indicati anche sulla scheda di iscrizione
al concorso.

Articolo 7. I file digitali dovranno essere in formato "JPEG" ad alta
risoluzione. Ogni file dovrà indicare i seguenti dati identificativi:
cognome e nome del partecipante e titolo della fotografia. Le immagini
dovranno essere presentate su supporto CD-ROM.

Articolo 8. Ogni partecipante deve garantire che le fotografie inviate siano
inedite e pertanto non siano mai state esposte e/o pubblicate.

Articolo 9. Le stampe e il CD-ROM con la scheda di iscrizione dovranno
essere spedite in buste chiuse e adeguate a garantirne la protezione durante
il recapito. La spedizione potrà essere effettuata scegliendo tra tre
modalità:

a) raccomandata A.R all'indirizzo della segreteria organizzativa presso il
signor Giancarlo Sbrilli, via Cavalleggeri, 82 57025 Piombino.

b) Posta ordinaria allo stesso indirizzo della segreteria organizzativa..
In questo caso sarà il partecipante a doversi accertare dell'avvenuto arrivo
del materiale, inviando una mail a premiolucarossi@gmail.com

c)Consegna manuale presso il negozio "Foto Romano" in corso Italia, a
Piombino.

Non saranno ammesse fotografie che non rispettino i requisiti richiesti dal
presente regolamento. Il materiale pervenuto non verrà restituito.

Articolo 10. Le fotografie, insieme alla scheda di iscrizione compilata e
firmata, devono pervenire materialmente attraverso una delle soluzioni
sopraindicate entro e non oltre il 30 agosto 2012. Non farà fede il timbro
postale e pertanto il materiale pervenuto successivamente sarà escluso dal
concorso.

Articolo 11. Gli autori conservano la proprietà intellettuale delle
fotografie ma cedono i diritti d'uso delle immagini all' "Associazione
Nazionale Ruggero Toffolutti" che ne garantisce l'impiego per attività prive
di lucro.

Articolo 12. Sottoscrivendo la scheda di iscrizione, i partecipanti
dichiarano

a) di essere interamente titolari dei diritti d'autore delle opere
presentate;

b) che le opere presentate non ledono in alcun modo i diritti di terzi;

c) di sollevare l'organizzazione da eventuali contenziosi collegati a
diritti di terzi assumendosi direttamente ogni responsabilità in merito.

In caso di concorrenti minorenni, la scheda di iscrizione deve essere
sottoscritta anche da un genitore o dalla persona che ne fa le veci.

Articolo 13. Qualunque utilizzo delle opere selezionate prevederà la
menzione dell'autore.

Articolo 14. Le decisioni della giuria sono inappellabili.

Articolo 15. Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:

categoria A:

1° classificato ? 300

2° classificato ? 200

3° classificato ? 100

categoria B:

1° classificato ?300

2° classificato ?200

3° classificato ?100

Articolo 16. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito internet
dell' "Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti" www.ruggero-toffolutti.org
a partire dal 30 ottobre 2012.

Articolo 17. Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) si informano i concorrenti che il trattamento dei loro
dati personali, che avverrà con modalità informatiche, avrà lo scopo di
individuare i vincitori, di identificare gli autori delle fotografie nelle
varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per la
promozione delle attività istituzionali dell' "Associazione Nazionale
Ruggero Toffolutti".

La giuria è composta da:

Romano Favilli (fotografo professionista, presidente onorario)

Luciano Tovoli (regista, direttore della fotografia)

Lucia Baldini (fotografa professionista)

Massimo Russo (giornalista, direttore Kataweb, gruppo L'Espresso)

Samanta Di Persio (scrittrice)

Manuela Innocenti (fotografa professionista)

Paolo Barlettani (fotoreporter professionista)

Marina Rossi (famiglia Luca Rossi)

Giancarlo Sbrilli (famiglia Luca Rossi, segreteria organizzativa)

Matteo Toffolutti (Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti)

Abdellah Berriria (Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti)

Fabio Falorni (Associazione Nazionale Ruggero Toffolutti)

La premiazione avrà luogo il 3 dicembre 2012 nella sala consiliare dl
Comune di Piombino.

I finalisti delle singole categorie riceveranno comunicazione tramite
e-mail.

Agli autori delle foto vincitrici e menzionate verranno rilasciati attestati
di partecipazione.

Il materiale selezionato dalla giuria sarà finalizzato alla realizzazione di
un calendario in cui ad ogni mese corrisponderà un'immagine. In base al
progetto grafico elaborato da Massimo Panicucci, nell'opera potrà essere
incluso un numero di immagini superiore con l'inserimento di pagine
aggiuntive.

Con l'invio del materiale completo di scheda di iscrizione sottoscritta e
compilata in ogni sua parte, l'autore attesta, sotto la sua responsabilità,
che l'opera è in regola con le norme del bando di concorso, che ne ha preso
visione e che ne accetta ogni sua parte.



Segreteria organizzativa:

Giancarlo Sbrilli, via Cavalleggeri, 82 - 57025 Piombino LI



Informazioni:
premiolucarossi@gmail.com

www.ruggero-toffolutti.org



Ente promotore:

Associazione per la Sicurezza sul Lavoro "Ruggero Toffolutti"

telefono e Fax 0565225467

via XX settembre, 58 - 57025 Piombino LI

www.ruggero-toffolutti.org



Con il patrocinio di:

Comune di Piombino

Autorità Portuale e Port Security Piombino



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Da: ANCORA IN MARCIA ! redazione@ancorainmarcia.it

Data: 18/04/2012 6.43

A:
Ogg: FERITO LASCIATO AGONIZZANTE SUI BINARI: TRE DENUNCE PER OMISSIONE
SOCCORSO, COINVOLTE RFI E TRENITALIA



ancora IN MARCIA !

GIORNALE DI CULTURA, TECNICA E INFORMAZIONE POLITICO SINDACALE, DAL 1908



PRONTO SOCCORSO FERROVIARIO: LA POLFER DI BARI INDAGA RFI E TRENITALIA PER
MORTE UOMO, OMISSIONE DI SOCCORSO

SI CERCANO TESTIMONI PER CHIARIRE LA VICENDA



Un episodio che se verificato getterebbe un velo di vergogna su tutti i
lavoratori delle ferrovie, ma in particolare su quei funzionari e dirigenti
FS che hanno perso di vista i più elementari valori di umanità e il senso
civico.

La Polizia ferroviaria di Bari sta compiendo accertamenti per verificare la
correttezza delle procedure seguite da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e
Trenitalia per la gestione dei soccorsi negli ambiti ferroviari in relazione
al presunto abbandono in linea di un uomo ferito, avvistato dal macchinista
del treno regionale 8349, domenica 19 febbraio, sulla linea Foggia-Bari.

Tre denunce per omissione di soccorso e altri reati sono state presentate
alla Procura della Repubblica di Trani.



Quel giorno il nostro collega, partito da Foggia alle 14.20, poco prima di
entrare in stazione a Barletta, avvistò sui binari un uomo a faccia in giù
che pareva dormisse. Il treno venne fermato per soccorrerlo, prestare le
prime cure ed accertarsi delle condizioni del ferito il capotreno e due
passeggeri scesero dal convoglio.

L'uomo respirava ancora, secondo la ricostruzione della Polfer, ma dalla
sala operativa sarebbe stato dato l'ordine al capotreno di riprendere la
marcia senza attendere i soccorsi. Alle forze di polizia, però, arrivarono
notizie incomplete e fuorvianti che, di fatto, avrebbero impedito di
rintracciare il malcapitato, deceduto dopo ore di agonia e identificato in
Jillali Motaki, cittadino marocchino di 47 anni.

Episodio sul quale magistratura oggi vuole giustamente fare chiarezza e
cerca testimoni, rivolgendosi innanzitutto ai passeggeri di quel treno.
L'uomo faceva il lavavetri a Barletta, ma era domiciliato a Foggia. Il
giorno precedente al ritrovamento sui binari era stato portato al pronto
soccorso dell'ospedale di Barletta dopo una caduta che gli aveva fatto
perdere i sensi e che gli aveva provocato una vasta ferita al volto.

La Polfer sta quindi cercando di fare chiarezza sull'episodio e invita
chiunque fosse a bordo di quel treno, o abbia notizie utili su quanto
accaduto durante la fermata straordinaria del 19 febbraio del treno
regionale 8349, di contattare la polizia ferroviaria ai numeri 0805222901 e
080522911 o per e-mail, usando l'indirizzo
comppolfer.pg.ba@poliziadistato.it.



17 aprile 2012

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