Riporto a seguire un articolo di PuntoSicuro (http://www.puntosicuro.it)
relativo alle modifiche introdotte dal Decreto legge n. 76 del 28 giugno
2013 "Decreto lavoro" relativamente all'apparato sanzionatorio del
D.Lgs.81/08 (il cosiddetto "Testo unico sulla sicurezza").
Il D.L. prevede un incremento di circa il 10% delle sanzioni pecuniarie
previste per tutte le sanzioni del D.Lgs.81/08, come adeguamento all'indice
ISTAT (adeguamento che d'altro canto era già previsto nella formulazione
originaria del Testo, ma che non è mai diventato operativo).
Un inasprimento dell'apparato sanzionatorio sembra cosa positiva, ma non
dimentichiamoci che l'aumento delle sanzioni pecuniarie dovrebbe avvenire
automaticamente con la rivalutazione secondo l'indice ISTAT.
Inoltre all'inasprimento delle sanzioni pecuniarie non corrisponde un
proporzionato aumento di quelle detentive che rimangono le stesse (peraltro
già drasticamente ridotte dal D.Lgs.106/09 del governo Berlusconi di
modifica al testo Unico).
Sembra quindi che l'atto del governo sia solo uno dei tanti modi per battere
cassa, senza reali intenti deterrenti rispetto ai reati contro la salute e
la sicurezza sul lavoro.
Ma quello che è gravissimo è che tali interventi non sono seguiti da un
deciso incremento degli organici di vigilanza ad oggi ridotti all'osso e in
grado di controllare non più del 3% delle aziende.
Senza vigilanza diffusa sul territorio da parte delle ASL l'incremento delle
sanzioni pecuniarie inciderà veramente poco o niente sull'attività
deterrente nei confronti degli inadempimenti su salute e sicurezza.
Ma evidentemente gli obiettivi del governo sono ben altri.
Marco Spezia
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04 luglio 2013
L'AUMENTO DELLE SANZIONI: DAL PRIMO LUGLIO QUASI IL 10% IN PIÙ
Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 introduce modifiche in materia di
salute e sicurezza sul lavoro con riferimento alle sanzioni previste dal
D.Lgs.81/08.
Il Decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 - il cosiddetto "decreto lavoro"
relativo ai "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - contiene
modifiche in merito alle sanzioni previste dal D.Lgs.81/08.
Dopo averne riportato una breve informazione nelle nostre "Notizie brevi",
offriamo ai nostri lettori un primo approfondimento.
Ci soffermiamo sulle sanzioni, così modificate con l'articolo 9, comma 2 del
D.L.76/13:
"Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.81 è sostituito dal seguente: "4-bis. Le ammende previste con riferimento
alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e
le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché
da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto
del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale
superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà
del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro
effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
L'originario comma 4-bis dell'articolo 306 del Testo Unico, prevedeva che le
ammende - in relazione a contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza e alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Decreto
legislativo 81/08 e da atti "aventi forza di legge" - fossero rivalutate
ogni cinque anni partendo dal 15 aprile 2008 (entrata in vigore del Testo
Unico) in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. Rivalutazione che non è
avvenuta.
Il nuovo Decreto Legge Lavoro stabilisce innanzitutto che in sede di prima
applicazione la rivalutazione avviene nella misura del 9,6% a decorrere dal
primo luglio 2013.
Inoltre dà mandato al direttore generale della Direzione generale per
l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di
rivalutare tali ammende e sanzioni ogni cinque anni con decreto.
Infine si indica che le maggiorazioni effettuate saranno in parte
destinate - per la metà del loro ammontare - al finanziamento di iniziative
di vigilanza, prevenzione e promozione effettuate dalle Direzioni
territoriali del lavoro (DTL).
Ricordiamo a questo proposito quanto contenuto nell'articolo 13, comma 2
(Vigilanza) del D.Lgs.81/08 che indica gli ambiti dell'attività di vigilanza
delle DTL:
"Ferme restando le competenze in materia di vigilanza, ivi compresa quella
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della
legge 26 aprile 1974, n. 191, attribuite dalla legislazione vigente al
personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento
territoriale di cui all'articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in
particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in
sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute,
adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale
ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il
servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente
per territorio".
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