martedì 4 ottobre 2011

PROCESSO ETERNIT: UDIENZA DEL 3 OTTOBRE

L'udienza odierna si apre alle ore 9:20, e prevede la seconda parte delle arringhe dei difensori dei responsabili civili: Di Amato junior per la Becon, e Mangia, per la Amindus.
Dopo il consueto appello, il presidente Casalbore cede la parola a quest'ultimo; costui, come aveva già annunciato nel corso della precedente seduta, tratta due argomenti: la richiesta - formulata dai legali di parte civile - di solidarietà, nel risarcimento dei danni patrimoniali e non, tra gli imputati ed i responsabili civili, ed il nesso causale tra il disastro ambientale ed il periodo preso ad oggetto dal processo.
Secondo questo schifoso essere, la solidarietà tra i responsabili civili e gli imputati genocidi non può essere applicata a questo caso: il suo cliente non sarebbe coautore del medesimo reato.
Questa lettura è palesemente sbagliata e fuorviante; la Amindus è di proprietà dell'imputato Stephan Schmidheiny, e si occupa della medesima attività oggetto del processo: come è possibile sostenere, senza cadere nel ridicolo, che questa non sia obbligata al pagamento in solido dei danni causati dalla sua proprietà?
D'altronde, il principio di solidarietà serve per salvaguardare le vittime:
se il patrimonio personale degli imputati non bastasse a coprire la somma a cui ammonta il risarcimento, si procederebbe ad intaccare quello delle aziende a lui riconducibili; questo per evitare i furbi che intestassero i beni personali a parenti e conoscenti per non vedere toccati i frutti miliardari derivanti dalla loro condotta criminale.
A seguire tocca a Di Amato junior completare il proprio (s)ragionamento; costui straparla di ben quattro argomenti riguardanti il diritto alle azioni risarcitorie intentate dalle parti civili, opponendo le seguenti eccezioni:
prescrizione dei termini, estinzione dell'obbligazione a seguito della transazione effettuata il 10 giugno 1993 a Casale Monferrato, insussistenza nel merito, ed infine mancata prova.
Nello specifico, il servo chiede al Tribunale di emettere una sentenza così formulata.
Rigetto di tutte le domande risarcitorie per i decessi antecedenti l'aprile del 1999, nonché per le patologie manifestatesi prima dell'aprile 2004, per avvenuta prescrizione; inoltre lo stesso provvedimento dovrebbe riguardare le domande di rimborso dell'Inail, e quelle di danni non patrimoniali da parte delle associazioni che lamentano danni di immagine.
Dichiarare l'estinzione del diritto per la sopravvenuta transazione di Casale, che avrebbe - secondo lui - effetti anche per il futuro; peccato che per la legge italiana, questa avrebbe avuto un oggetto impossibile: non è lecito prevedere di escludere il risarcimento di danni sopravvenuti in seguito.
Dichiarazione di insussistenza del diritto per il fatto che una società straniera non può essere soggetta alla legge di un Paese diverso da quello in cui si è costituita: occorrerebbe quindi, secondo il legale, andare a vedere cosa prevede il diritto svizzero.
Assurdo: il fatto è avvenuto in Italia, e lo Schmidheiny non poteva non conoscere la legge italiana all'epoca dei fatti, essendo egli il capo indiscusso della società Eternit Italia S.p.A.
Infine, la mancata prova: come si fa a sostenere che c'è bisogno della prova che la condotta illecita degli imputati abbia causato il disastro ambientale nonché le morti e malattie da amianto; queste cose sono pacifiche, come si dice in legalese sono un fatto, non una possibilità.
Nelle prossime udienze - che avranno luogo lunedì dieci e martedì undici prossimi - la parola passerà ai difensori degli imputati persone fisiche.

Torino, 03 ottobre 2011 Stefano Ghio - Rete sicurezza Torinoc/o Slai Cobas per il sindacato di classe To/Mi/Bg/
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