sabato 4 febbraio 2012

SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! -NEWSLETTER N.102 DEL 03/02/12

a seguire la newsletter n.102 del 03/02/12 di "Sicurezza sul lavoro ! -
Know Your rights !".



In questo numero:

- Gli obblighi di gestione delle situazioni di emergenza medica -
Prima parte

- Abolendo l' articolo 18 si vuole cancellare la dignità dei
lavoratori

- I difensori della Thyssen Krupp presentano ricorso contro la
sentenza

- Per non dimenticare la strage di Crevalcore

- Le norme di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri edili



Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste
notizie a diffonderle in tutti i modi.



La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei
lavoratori a tale proposito.



L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte:

"Marco Spezia - sp-mail@libero.it"

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !



Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



-------------------------------------------



GLI OBBLIGHI DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA MEDICA - PRIMA PARTE

LE CONSULENZE DI SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS ! - N.21 - 1



Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS !
è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno
richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che
per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a
fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di
leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un' utile
fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili
o analoghi.



In questo caso riporto la relazione relativa agli obblighi a carico del
datore di lavoro in merito alla gestione delle emergenze mediche (infortuni
/ malori) nelle aziende, a seguito della segnalazione (vedi sotto) della
morte di un operaio alla Piaggio di Pontedera, a causa dell' inadeguatezza
del sistema di primo soccorso di tale azienda.

La relazione è stata da me inviata a Federico Giusti (COBAS Pisa) e Rossella
Porticati (FIOM-CGIL Pisa) come supporto "tecnico" per la redazione di un
esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla morte dell'
operaio.

----

PIAGGIO: AI PADRONI NON INTERESSA LA SALUTE DEGLI OPERAI

Colpito da un malore è finito a terra non prima di avere violentemente
sbattuto la testa su un macchinario. Non imputiamo alla Piaggio il malore
del dipendente di cui non conosciamo il quadro clinico, ma se un malore può
essere in certi casi attribuibile alla fatalità, altrettanto non possiamo
dire sulle procedure di pronto soccorso adottate dall'azienda di Pontedera.
L'operaio è stato caricato da una ambulanza Porter della Piaggio e portato
in ospedale dove poche ore è deceduto.

Una azienda con migliaia di lavoratori che ha la pretesa di avere un
proprio sistema di primo intervento dovrebbe in realtà possedere ben altri
strumenti per il soccorso immediato, un defibrillatore e un medico interno
sempre a disposizione in caso di infortuni\malori, modificare le procedure
interne e permettere ad una ambulanza attrezzata (che la Piaggio dovrebbe
avere all'interno dello stabilimento) di raggiungere i luoghi dell'incidente
nel più celere tempo possibile.

Senza dubbio procedure di intervento diverse permetterebbero interventi più
tempestivi e adeguati alle situazioni, basterebbe chiamare il 118 !

Alla direzione Piaggio imputiamo procedure di pronto intervento inadeguate e
incapaci di offrire adeguata assistenza ai lavoratori.

Alla Direzione Piaggio imputiamo di considerare la sicurezza dei lavoratori
un costo aggiuntivo per l'azienda, insomma un costo da ridurre ai minimi
termini

Ma con la salute e la sicurezza degli operai non si scherza. Non si specula
sulla nostra salute e lo diciamo anche ai sindacati e ai loro delegati che,
a cuor leggero, sottoscrivono accordi aziendale che prevedono la
intensificazione dei ritmi e dei tempi di lavoro dai quali scaturisce
l'aumento degli infortuni e degli incidenti nei luoghi di lavoro.

CONFEDERAZIONE COBAS PONTEDERA E VALDERA

----

In questa prima parte riporto la relazione inviata e gli obblighi
legislativi richiamati.

Nella seconda parte (che pubblicherò nella prossima newsletter) riporterò un
esempio di come dovrebbe essere redatto un piano di emergenza per la
gestione delle emergenze mediche.



Marco Spezia



GLI OBBLIGHI DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA MEDICA

A seguito della morte di un operaio colto da malore alla Piaggio di
Pontedera e successivamente deceduto, anche a causa della inadeguatezza del
sistema di gestione delle emergenze mediche di tale azienda, riporto nel
seguito le mie considerazioni sugli obblighi relativi alla tutela della
salute dei lavoratori e alla gestione dell' emergenza, come da normativa
vigente (riportata nel seguito).



SORVEGLIANZA SANITARIA

Una prima considerazione va fatta in relazione al malore che ha colpito l'
operaio e che ha avuto come conseguenza il suo successivo decesso.

Occorre appurare se il malore possa essere legato in qualche modo alla
tipologia di rischi per la salute a cui era sottoposto il lavoratore e se la
Piaggio, per tramite del Medico competente, avesse previsto un' adeguata
sorveglianza sanitaria in proposito.

E' noto infatti che alcuni fattori di rischio legati alla mansione svolta
possono avere conseguenze aggravanti rispetto a una patologia pregressa, con
rischio non solo di aggravamento di malattia, ma anche di insorgere di
malore.

Nel caso in esame, dove il malore sembra dovuto a patologie a carico del
sistema cardiocircolatorio, occorre quindi verificare se la mansione del
lavoratore non comportasse rischi palesi per tali patologie (ad esempio
sforzi eccessivi e continuativi, microclima estremo caldo o freddo, ecc.) e
se tali fattori di rischio fossero stati considerati dal Medico competente
per definire i criteri di sorveglianza sanitaria (ad esempio
elettrocardiogramma a cadenza annuale), per verificare l' idoneità o meno
del lavoratore alla mansione svolta.

Da un punto di vista sanitario, l' idoneità o meno alla mansione da svolgere
deve essere giudicata dal Medico competente che, in caso di non idoneità, ne
deve dare comunicazione formale al datore di lavoro il quale a sua volta
deve adottare le azioni conseguenti.

Gli obblighi di cui sopra a carico del datore di lavoro e del medico
competente sono sanciti dagli articoli 18, comma 1, lettere a), g), bb), 25,
comma 1, lettera b), 41 del D.Lgs.81/08.



GESTIONE DELL' EMERGENZA

Molti articolo del Titolo I del D.Lgs.81/08 mettono in evidenza come gli
obblighi di tutela a carico del datore di lavoro non si riducano alle
normali situazioni lavorative, ma siano estesi a ogni situazione di
emergenza, tanto che, tra le misure generali di tutela di cui all' articolo
15 del Decreto, vengono citate "le misure di emergenza da attuare in caso di
primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave e immediato".

Come situazione di emergenza il legislatore non intende solo quella che è
ormai considerata l' emergenza classica, cioè l' incendio (a cui il
legislatore ha dedicato un decreto specifico: il D.M.10/03/98), ma tutti gli
eventi improvvisi, talvolta difficilmente prevedibili, e tali da mettere in
condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone.

A tale proposito, il datore di lavoro ha l' obbligo di definire un'
organizzazione in grado di gestire ogni tipo di emergenza con l' obiettivo
di ridurre al minimo le conseguenze negative della situazione di emergenza.

Nel caso in esame l' emergenza è l' infortunio o il malore di un lavoratore
che deve essere affrontata in funzione della gravità dell' evento, in modo
da ridurre, al minimo tecnicamente possibile, le conseguenza negative per la
salute del lavoratore.

In generale la gestione delle emergenze in una azienda non può essere
lasciata alla libera interpretazione dei singoli, ma (come vedremo dopo)
deve essere inserita in una specifica procedure che definisca tutte le
figure aziendali con ruoli di responsabilità o di azione in caso di
emergenza e per, ognuna di queste, le azioni da fare o da non fare.

A livello generale gli obblighi di cui sopra sono definiti dall' articolo
18, comma 1, lettere b), h) t) del D.Lgs.81/08.



ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

L' organizzazione del servizio di gestione delle emergenze in generale e in
particolare di quelle di natura medica è definito dall' articolo 43 del
D.Lgs.81/08.

Per le emergenze di natura medica, passo fondamentale di tale organizzazione
è la creazione di un servizio di primo soccorso con personale interno all'
azienda, in particolare mediante la nomina degli addetti al servizio di
primo soccorso (articolo 18, comma 1, lettera b) e articolo 43, comma 1,
lettera b) del D.Lgs.81/08.

Ovviamente gli addetti al servizio di primo soccorso devono essere
adeguatamente informati, formati e addestrati (articolo 43, comma 3) sulle
regole da adottare per prestare il primo soccorso alla persona coinvolta e
su come interagire con il servizi di soccorso esterno (118).

Come ben evidenziato dall' articolo 45, comma 1, lettera a) del Decreto,
scopo del servizio di primo soccorso non è la risoluzione completa dell'
emergenza medica, ma il "primo soccorso e l' assistenza medica di emergenza"
con l' obbligo immediatamente successivo di "stabilire i necessari rapporti
con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati".

Il ruolo del servizio di primo soccorso è quindi un primo intervento di
aiuto alla persona infortunata e colta da malore e la successiva chiamata
del servizi esterno (118) con il quale coordinare le successive azioni, in
funzione della gravità del caso.

Nel caso in esame è bene mettere in evidenza come il legislatore preveda
esplicitamente la necessità che i ruoli aziendali preposti alla gestione
dell' emergenza medica, coordinino sempre le proprie attività con il 118, in
modo da garantire la migliore assistenza sanitaria possibile.

A tale proposito l' articolo 43, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08
stabilisce che "il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso", mentre l'
articolo 45, comma 1, lettera a) del Decreto stabilisce che "il datore di
lavoro, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza, stabilendo i necessari rapporti con i
servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati".

Occorre anche mettere in evidenza che l' organizzazione della gestione dell'
emergenza (e in questo caso il servizio di primo soccorso) deve tenere conto
delle dimensioni dell' azienda e dei rischi specifici dell' azienda o della
unità produttiva (come più volte rimarcato dal D.Lgs.81/08).

In particolare il numero di addetti al servizio di primo soccorso deve
essere tale da garantirne la presenza su tutti i turni di lavoro, con la
possibilità di intervenire in tempi ristretti. Ovviamente in aziende di
grandi dimensioni non sarà quindi sufficiente un addetto a turno, ma saranno
necessari più addetti, uno per ogni area logistica dell' azienda.

Per le attrezzature del servizio di primo soccorso e per la formazione che
gli addetti devono svolgere, il D.Lgs.81/08 rimanda esplicitamente al
D.M.388/03.

Tale Decreto, in funzione della classificazione dell' azienda (la Piaggio di
Pontedera è azienda del gruppo B), definisce i requisiti minimi delle
attrezzature di primo soccorso.

Occorre sottolineare che tra tali attrezzature non compare il
defibrillatore, anche se molte aziende di notevoli dimensioni e con numero
elevato di addetti e di visitatori se ne sono dotato.

Va invece messo in evidenza come tra le attrezzature a disposizione del
servizi di primo soccorso è esplicitamente citato (articolo 2) "un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale", che conferma come intento del legislatore sia
che le figure aziendali preposte debbano in caso di emergenza medica
attivare immediatamente anche il 118.

Il D.M.388/03 definisce poi i contenuti minimi della formazione a cui devono
essere sottoposti gli addetti al servizio di primo soccorso, sempre in
funzione della classificazione dell' azienda.

Anche in questo caso, il D.M.388/03 mette bene in evidenza (articolo 3,
comma 1) che tra le nozioni che gli addetti al servizio di primo soccorso
devono possedere vi sono "l' attuazione delle misure di primo intervento
interno" e successivamente, se necessario, "l' attivazione degli interventi
di pronto soccorso" esterni (118).



PROCEDURE PER LA GESTIONE DELL' EMERGENZA MEDICA

Tra gli obblighi a carico esclusivo del datore di lavoro (cioè non
delegabili), rientra quello definito dall' articolo 17, comma 1, lettera a)
del D.Lgs.81/08, cioè "valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall' articolo 28"

Secondo l' articolo 28 del Decreto, il documento di valutazione dei rischi,
oltre a contenere "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute" (compresi quelli legati a situazioni di emergenza),
deve riportare anche "l' indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate" e "l' individuazione delle procedure per l' attuazione
delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell' organizzazione aziendale
che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri".

Pertanto, come già detto, la gestione di una situazione di emergenza,
compresa quelle di natura medica, non può essere lasciata all' iniziativa
dei singoli lavoratori, ancorché addetti al servizio di primo soccorso, ma
deve essere inserita in una procedura di più largo respiro in cui siano
definiti i ruoli e le responsabilità di tutte le figure aziendali: dirigenti
(articolo 18, comma 1, lettere h) e t) del Decreto), preposti (articolo 19,
comma 1, lettera c) del Decreto), lavoratori (articolo 20, comma 2, lettere
b) e g) del Decreto).

Scopo della procedura è coordinare in ogni fase dell' emergenza le azioni da
compiere da parte delle varie figure, con particolare riferimento a quelle
di responsabilità, per ottenere il risultato atteso, cioè la salvaguardia
della vita e della salute dei lavoratori.

All' interno di tali procedure, nello spirito della gestione dell' emergenza
medica, devono essere individuate in maniera chiara e in funzione della
gravità dell' evento, le situazioni in cui è necessario l' intervento di
soccorritori esterni (118), le figure preposte all' attivazione della
chiamata e le modalità operative della chiamata.

In genere nelle aziende complesse, come la Piaggio di Pontedera, tali
procedure sono contenute all' interno di un Piano di Emergenza Aziendale
(PEA).

In Allegato 2 è fornito un esempio di PEA, tratto da un Piano reale da me
redatto per un' azienda di una certa complessità organizzativa, come può
essere la Piaggio di Pontedera.

In tale esempio è riportato l' indice di tutto il Piano per meglio
comprenderne la struttura complessiva e i soli capitoli relativi alla
gestione delle emergenze di natura medica.



LA TUTELA DEL PERSONALE ESTERNO

La gestioni di ogni tipo di emergenza in un Azienda non può essere relativa
al solo personale dipendente, ma deve riguardare tutte le persone "ospiti"
(lavoratori in appalto, visitatori, clienti), secondo il principio che le
persone esterne, in quanto estranee ai luoghi di lavoro, non ne conoscono i
specifici rischi in caso di emergenza e le relative procedure di intervento
e pertanto ne devono essere edotti dall' Azienda ospitante.

A tale proposito l' articolo 18, comma 1, lettera t) del D.Lgs.81/08
specifica che le misure di emergenza devono essere adeguate "al numero delle
persone presenti", cioè tutte quelle presenti in azienda al momento dell'
emergenza. Il fine di tale disposto è garantire una gestione dell' emergenza
di qualunque natura, in funzione non solo del numero dei lavoratori, ma di
tutte le altre persone coinvolte (si pensi al caso di un grande centro
commerciale, dove il numero di "esterni", cioè i clienti, è enormemente
maggiore rispetto ai dipendenti).

In merito poi al primo soccorso l' articolo 45, comma 1 del D.Lgs.81/08
specifica che i provvedimenti necessari devono tenere conto anche di
"eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro", quindi anche non
dipendenti dall' Azienda.

Per la gestione dei contratti di appalto o d' opera e quindi per la gestione
della tutela in caso di emergenza di dipendenti di ditte esterne o di
lavoratori autonomi, occorre inoltre ricordare che il datore di lavoro
appaltante deve fornire alle ditte appaltatrici e ai lavoratori autonomi
"dettagliate informazioni sulle misure di emergenza adottate in relazione
alla propria [dell' appaltatore] attività" (articolo 26, comma 1, lettera b)
del D.Lgs.81/08).

In merito infine alla presenza di lavoratori somministrati ("interinali")
occorre ricordare che ai sensi dell' articolo 23, comma 5 del D.Lgs.276/03
(cosiddetta "Legge Biagi"), "l' utilizzatore osserva altresì, nei confronti
del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti".

Pertanto tutti gli obblighi di protezione dei dipendenti della Piaggio,
comprese quelli relativi alla gestione delle emergenze anche di natura
medica, si applicano anche ai lavoratori somministrati da essa utilizzati.





LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO



DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 08, N. 81

ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

ART. 15. MISURE GENERALI DI TUTELA

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

(...)

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

(...)

ART. 17. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall' articolo 28;

(...)

ART. 18. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all' articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(...)

a) nominare il medico competente per l' effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell' attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi
di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza;

(...)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'
osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;

(...)

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'
evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e
immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell' attività, alle dimensioni dell'
azienda o dell' unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

(...)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l' obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica
senza il prescritto giudizio di idoneità.

ART. 19. OBBLIGHI DEL PREPOSTO

1. In riferimento alle attività indicate all' articolo 3, i preposti,
secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

(.)

c) richiedere l' osservanza delle misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;

(.)

ART. 20. OBBLIGHI DEI LAVORATORI

2. I lavoratori devono in particolare:

(.)

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;

(.)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;

(.)

ART. 25. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione,
ove necessario, della sorveglianza sanitaria (...) e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro (...);

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all' articolo 41
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e
tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

(...)

ART. 26. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture all' impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all' interno
della propria azienda (...):

(...)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell' ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.

(...)

ART. 28. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. La valutazione di cui all' articolo 17, comma 1, lettera a) (...) deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...)

2. Il documento di cui all' articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, (...) deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l' attività lavorativa (...)

b) l' indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati (...);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l' individuazione delle procedure per l' attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell' organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;

(...)

ART. 41. SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite
dalla Commissione consultiva di cui all' articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l' assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (...);

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di
salute, suscettibili di peggioramento a causa dell' attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'
idoneità alla mansione specifica;

(...)

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di
cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico
competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio
medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

(...)

ART. 43. GESTIONE DELLE EMERGENZE DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 18, comma 1, lettera t),
il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'
emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all' articolo 18, comma 1,
lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave
e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

(...)

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di
lavoro tiene conto delle dimensioni dell' azienda e dei rischi specifici
dell' azienda o della unità produttiva (...).

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei
rischi specifici dell' azienda o dell' unità produttiva.

(...)

ART. 45. GESTIONE DELLE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle
dimensioni dell' azienda o della unità produttiva, sentito il medico
competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di
primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in
relazione alla natura dell' attività, al numero dei lavoratori occupati ed
ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio
2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito
il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

(...)



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 LUGLIO 2003, N.388

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, IN
ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 15, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE
1994, N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

ART. 1. CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto
della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei
fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'
obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all' articolo 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie
definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956,
n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di
inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche
nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre
di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell' agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità
produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all' Azienda
Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'
attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza
del caso. Se l' azienda o unità produttiva svolge attività lavorative
comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all' attività
con indice più elevato.

ART. 2. ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile
con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'
allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente,
ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d' uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro,
adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione
minima indicata nell' allegato 2, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale
sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, la completezza ed il corretto stato d' uso dei presidi ivi
contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

(...)

ART. 3. REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell' articolo 12,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
formati con istruzione teorica e pratica per l' attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l' attivazione degli interventi di pronto
soccorso.

(...)

ART. 4. ATTREZZATURE MINIME PER GLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove
previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell' azienda o unità
produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti
al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all' attività lavorativa
dell' azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di
pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

(...)



DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N.276

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI
CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30.

ART. 23. - TUTELA DEL PRESTATORE DI LAVORO ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE
E REGIME DELLA SOLIDARIETÀ

(...)

5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la
salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra
all' uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione
può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall' utilizzatore; in tale
caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui é adibito il prestatore di lavoro richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l' utilizzatore
ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L' utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo
prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei
propri dipendenti ed é responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

(...)



-------------------------------------------



ABOLENDO L' ARTICOLO 18 SI VUOLE CANCELLARE LA DIGNITA' DEI LAVORATORI



Da Osservatorio Indipendente di Bologna

http://cadutisullavoro.blogspot.com/





martedì 24 gennaio 2012



Come mai c' è tanto accanimento del vecchio e nuovo governo e degli
industriali contro l' articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori ?

Lo abbiamo scritto più volte, eliminare l' articolo 18 vuol dire avere il
controllo totale nei luoghi di lavoro e far sparire i sindacati più attenti
al benessere dei lavoratori.

E' semplice, e tutto quello che viene detto accampando altre motivazioni, di
qualsiasi tipo, sono solo balle e i sindacati lo sanno bene ed è per questo
che si oppongono strenuamente.

Con la scure sulla testa su ogni lavoratore la fabbrica sarà ridotta ad un
luogo silenzioso dove non si potrà più esprimere un' opinione contraria alle
direttive aziendali, non ci si potrà ammalare e prendere qualche giorno di
cura in caso d' influenza, si dovrà essere "simpatici" in tutti i sensi al
capetto nevrotico che scaricherà le sue nevrosi contro i sottoposti.

Non si potranno più esprimere opinioni politiche che non siano in linea con
la direzione aziendale.

Non ci potrà più contestare la mancanze sulla "Sicurezza" come succede nelle
aziende artigianali, dove muoiono o restano gravemente feriti tantissimi
lavoratori per infortuni sul lavoro.

Questo posso documentarlo e affermarlo con certezza, nei 5 anni di
monitoraggio dell' Osservatorio Indipendente di Bologna viene fuori in modo
evidente che dov' è presente il sindacato le morti sul lavoro sono quasi
inesistenti, ma nelle piccole aziende la percentuale si alza in modo molto
significativo.

Nei miei quasi 40 anni di lavoro in fabbrica ho visto tutta l' involuzione
che c' è stata dagli anni settanta, anche per colpa di partiti di sinistra e
sindacalisti che sono rimasti affascinati dal liberismo economico.

Quello che scrivo sono cose che ho vissuto in prima persona e conosco bene
tutti i meccanismi che portano a far morire la democrazia in un luogo di
lavoro.

Sopratutto in tempo di crisi, come è capitato anche alla Thyssen Krupp dove
sono morti i sette operai in una fabbrica che era in smantellamento.

C' è da aggiungere anche che alcuni lavoratori, quando si trovano nell'
impossibilità di esprimere le proprie opinioni e sono sotto pressione,
diventano meschini e succubi e si schierano con la parte più forte, che
senza il sindacato che conti diventa inevitabilmente il capetto e l'
azienda.

Per tutelare loro stessi diventano feroci contro i compagni di lavoro in
difficoltà, in caso di malattia, se svolgono il lavoro assegnato più
lentamente, infischiandosene delle motivazioni, questo soprattutto in
momento di crisi aziendale dove è in gioco la Cassa Integrazione e il posto
di lavoro. Mors tua vita mea. Anche tutte queste cose significa l'
abolizione dell' articolo 18: mantenimento della dignità dei lavoratori.

Ed è per questo importante che alle prossime elezioni ci siano tantissimi
candidati in parlamento che vengono dal mondo del lavoro, è intollerabile
che decine di milioni di lavoratori siano rappresentati solo da pochissimi
parlamentari che vengono dal sindacato e dal mondo del lavoro.

Carlo Soricelli



-------------------------------------------



I DIFENSORI DELLA THYSSEN KRUPP PRESENTANO RICORSO CONTRO LA SENTENZA


Da: Mai più Thyssenkrupp, mai più morti sul lavoro

http://maipiuthyssenkrupp.blogspot.com/

{ requestReceipt: false, isGreyFolder: false, isDraftFolder: false,
accountAddress: "sp-mail@libero.it", expired: null }

Inizio modulo

Fine modulo


I legali che rappresentano la multinazionale dell' acciaio hanno presentato
appello rispetto alla sentenza di primo grado che aveva condannato per
omicidio volontario l' Amministratore Delegato della Thyssen Italia.

Il collegio difensivo della Thyssen ha depositato gli atti di appello contro
la sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Torino il 15
aprile 2011.

I legali, secondo quanto s' apprende, intendono evidenziare, tra l' altro,
che il presupposto che il comportamento degli imputati sia stato
condizionato dall' intento di non effettuare investimenti per la sicurezza
presso lo stabilimento di Torino, poiché destinato alla chiusura, "non
rispecchia la realtà dei fatti e non è dimostrato".

"Gli impianti di Torino, spiega una nota diffusa dalla Thyssen, dovevano
essere trasferiti, in perfetta efficienza e con la migliore tempestività a
Terni, per potenziarne, a fini produttivi e di economie di scala, le
attività di sito integrato".

"Negli atti di appello sono sviluppate, si aggiunge nella nota, articolate
motivazioni giuridiche e fattuali, basate su prove documentali, testimoniali
e tecniche, alla luce delle quali sottoporre all' attenzione della Corte d'
Assise di Appello la riforma della sentenza di primo grado.

Gli atti di appello ricostruiscono le dinamiche del tragico evento, avvenuto
presso la Linea 5 dello stabilimento di Torino il 6 dicembre 2007,
attraverso prove documentali e testimonianze, e forniscono un differente
quadro ricostruttivo, rispetto a quello sulla cui base la Seconda Sezione
della Corte di Assise ha formulato la propria valutazione".

La sentenza di primo grado ha condannato a 16 anni e mezzo per omicidio
volontario (prima volta in Italia per un incidente sul lavoro) l'
amministratore delegato della Thyssen Krupp Harald Espenhahn. Al banco degli
imputati Cosimo Cafueri, responsabile della sicurezza, Giuseppe Salerno,
responsabile dello stabilimento torinese, Gerald Priegnitz, membro del
comitato esecutivo dell' azienda, assieme a Marco Pucci, e un altro
dirigente Daniele Moroni, accusati a vario titolo di omicidio e incendio
colposi, oltre che di omissione delle cautele antinfortunistiche. Gerald
Priegnitz, Marco Pucci, Raffaele Salerno e Cosimo Cafueri sono stati
condannati a 13 anni e 6 mesi, Moroni a 10 anni e 10 mesi.


07 gennaio 2012



-------------------------------------------



PER NON DIMENTICARE LA STRAGE DI CREVALCORE



Da: ANCORA IN MARCIA !

http://www.inmarcia.it/home{ requestReceipt: false, isGreyFolder: false,
isDraftFolder: false, accountAddress: "sp-mail@libero.it", expired: null }

Inizio modulo

Fine modulo





Il 7 gennaio 2005 un treno guidato da un solo macchinista non rispettava un
segnale rosso e si scontrava con un treno merci che viaggiava in senso
opposto.

17 morti e nessun colpevole.

L' unica responsabilità è stata attribuita al povero Vincenzo De Biase,
lasciato solo, col pedale dell' Uomo Morto, a guidare nella nebbia.

Era stato da poco eliminato il secondo macchinista, prima ancora di
introdurre le tecnologie di sicurezza. La giustizia dei tribunali non ha
trovato colpevoli ma noi sappiamo che tutto il peso di quella tragedia lo
devono sopportare le coscienze di quanti hanno deciso o accettato con
criminale leggerezza la riduzione delle sicurezze su una linea a grande
traffico, a binario unico e speso gravata da forti nebbie. Quelle che
seguono sono la testimonianza di chi, tra noi, è consapevole di essere stato
sfiorato dalla medesima sorte e quella del sindaco di Crevalcore con il
discorso pronunciato durante la commemorazione.



TESTIMONIANZA DI UN MACCHINISTA SULLA STRAGE DI CREVALCORE

Sette anni fa il treno 2255 faceva parte di un turno di 30 giornate di cui
anch' io facevo parte: la sorte estrasse fra quei 30 macchinisti il nome di
Vincenzo De Biase.

Oggi a quel treno non sarebbe stato consentito di partire. Oggi non è
ammesso partire col pedale dell' Uomo Morto inserito ma soprattutto la
normativa attuale (PEIF 3.9) non ammette la partenza senza l' SCMT (Sistema
Controllo Marcia Treno).

Oggi, 7 Gennaio 2012, sono tornato a Bolognina, sul quel prato a commemorare
le vittime e mi è tornata in mente una leggenda che si racconta fra i
macchinisti.

Oggi una leggenda narra di un treno, una "Freccia Argento", che non molti
giorni fa, sarebbe partito da Verona (come quel treno di 7 anni prima),
senza SCMT perché guasto ma con un lasciapassare firmato da un ingegnere, un
pezzo grosso.

Si sa che non bisogna credere alle leggende, ce ne sono alcune affascinanti
ma questa no, non mi piace per niente.

Luciano Ciriello, Macchinista di Bologna

Crevalcore, 7 gennaio 2012



DISCORSO DEL SINDACO DI CREVALCORE

Buongiorno a tutti, e grazie di aver voluto essere presenti a questa
giornata.

Grazie ai familiari delle vittime, alle autorità civili e militari, a tutte
le associazioni ed ai loro volontari presenti.

Sette anni fa, proprio qui, a pochi passi da dove ci troviamo ora, il
macchinista di un treno passeggeri, non vide un segnale di rosso, non
arrestò il proprio treno.

Treno, che pochi secondi dopo impattò frontalmente con un merci che
proveniva in direzione contraria. Si potrebbe anche riassumere così la
tragedia della Bolognina.

O almeno, così l' hanno riassunta i giudici dei tribunali chiudendo il caso.
Un errore umano !

Noi non la pensiamo così.

Noi non vogliamo riassumerla così !

Noi che l' abbiamo vissuta, noi che c' eravamo, noi sappiamo che non è
andata solo e semplicemente così.

Noi sappiamo che era una giornata di nebbia intensa, di quelle che possono
capitare dalle nostre parti.

Noi sappiamo che si trattava di una linea ferroviaria molto trafficata, ma
con un solo binario e in via di dismissione.

Noi sappiamo che non era installato su quella linea, così come su altre, il
Sistema di Sicurezza di Controllo Marcia Treno.

Noi sappiamo, quindi, che non vi era un sistema di sicurezza efficace e
capace di riparare l' errore umano. Sistemi di sicurezza, che pure, già
allora, erano in uso su altre reti ferroviarie.

Noi sappiamo, che 17 persone sono morte, convinte d' essere o di lavorare su
di un mezzo di trasporto che ritenevano totalmente sicuro ed affidabile.

Noi sappiamo che quella linea oggi non esiste più, e che al suo posto ne
esiste una nuova, con adeguati e moderni sistemi di sicurezza.

Ecco, noi sappiamo tutto questo.

E se sappiamo tutto questo, noi non vogliamo e non possiamo chiamarci fuori
da quel sette gennaio. Perché nessuno si può chiamare fuori da un fatto così
straordinario.

Certo, l' errore umano, certo.

Ma noi sappiamo che se quell' errore umano fosse successo su una linea
diversa, probabilmente non sarebbe accaduto nulla.

Noi sappiamo che con un sistema di sicurezza più efficace, il treno
passeggeri si sarebbe arrestato. Noi sappiamo che un solo macchinista può
sicuramente condurre un treno.

Noi sappiamo, che averne un secondo al fianco può essere superfluo, può
essere inutile, può essere un costo, può essere uno spreco.

Può essere !

Ma noi sappiamo che quel sette gennaio è stato !

E sarebbe potuto non essere ! ! ! !

Voglio essere molto chiaro.

Il ricordo di quella tragedia e le mie parole, non sono e non vogliono
essere un attacco alle ferrovie.

Io ringrazio i dirigenti delle ferrovie, che ogni anno sono presenti e in
modo non formale ma sentito, e continuano a fare i conti con questa
giornata, e so quanto è difficile anche per loro.

Noi non vogliamo sostituirci ai giudici o giudicare le sentenze.

Non ci interessa e soprattutto sarebbe profondamente sbagliato perché
significherebbe ancora una volta dare a noi stessi un alibi, una falsa
certezza o meglio una falsa sicurezza..

Non ci interessa, quindi oggi, andare alla ricerca di un colpevole, ci
interessa, caso mai, dare il nostro contributo a risvegliare le coscienze di
ognuno di noi.

Perché ognuno di noi può e deve essere portatore d' impegno e di sicurezze.

Perché portare rispetto, per quei morti, per quelle famiglie, significa oggi
certo ricordare, testimoniare, celebrare, ma significa anche e soprattutto
non chiudere mai fino in fondo questa ferita.

Significa fare i conti ogni giorno con quello che è stato e per ognuno di
noi, chiunque di noi, significa, per i gesti che compiamo, per i ruoli che
ricopriamo e per le responsabilità che portiamo, agire sempre e comunque con
coscienza e responsabilità massima.

Direbbe Don Ciotti, fare in modo di non dover mai dire un giorno, "io sapevo
e non ho alzato la voce, io sapevo e ho lasciato che altri facessero".

Significa non arrendersi mai all' idea che si possano fare compromessi o
deroghe quando si parla di sicurezza, di rischi, di regole e del loro
rispetto.

Significa pretendere che le migliori e più efficaci misure che la tecnologia
ci può offrire, assieme alla formazione professionale di ogni lavoratore
siano un patrimonio a disposizione di tutti in modo omogeneo e diffuso.

E questo vale nelle cose quotidiane di tutti i giorni così come per le
scelte più strategiche.

Vale nell' operare in sanità, vale nell' uso coscienzioso e nella
manutenzione del territorio, vale nei cantieri edili, vale sulle strade,
vale sui luoghi di lavoro.

Soprattutto vale sui luoghi di lavoro.

Ed in particolare, e chiudo, su quel luogo di lavoro che era il km.34+150
della linea Bologna - Verona alle ore 12 e 35 del 7 gennaio 2005.

Grazie ancora a tutti voi per essere stati qui, a testimoniare con la vostra
presenza la volontà di non dimenticare.

Claudio Broglia Sindaco di Crevalcore

Crevalcore, 7 gennaio 2012



-------------------------------------------



LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI



Da Punto Sicuro

http://www.puntosicuro.it



Anno 13 - numero 2762 di venerdì 16 dicembre 2011


Una guida, giunta alla nona edizione, offre diverse indicazioni per la
tutela di salute e sicurezza dei lavoratori edili. I temi affrontati, la
normativa, gli schemi di montaggio e i modelli di documenti. Focus su
recinzione e viabilità in cantiere.

Reggio Emilia, 16 Dicembre

Malgrado i recenti dati che segnalano un leggero decremento degli infortuni
professionali, il comparto edile è ancora un comparto ad alto rischio di
infortuni che necessita di politiche, campagne e azioni informative e
formative finalizzate alla prevenzione.

Un documento che, malgrado la realtà molto variegata dei cantieri, riesce
comunque a offrire utili indicazioni pratiche per l' osservanza delle norme
di igiene e sicurezza del lavoro riferibili a un cantiere tradizionale è la
" Guida pratica all' antinfortunistica nei cantieri edili".

La guida, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it (portale informativo
collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia) e realizzata dall'
AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna, è destinata
espressamente ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai
Datori di Lavoro, ai Coordinatori per la progettazione e per l' esecuzione
dei lavori, alle imprese affidatarie delle opere, ai Capi Cantiere e ai
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Dopo una raccolta di informazioni relative alle leggi sull'
antinfortunistica, con particolare riferimento al Titolo IV del D.Lgs.81/08,
ai contenuti minimi del piano operativo di sicurezza e degli obblighi dei
vari soggetti operanti in cantiere, la guida entra nel dettaglio di diversi
temi che hanno a che fare con la sicurezza nel comparto costruzioni:
viabilità, luoghi di lavoro, scavi e fondazioni, passerelle, andatoie,
scale, ponteggi, ponti su ruote a torre, impalcati e parapetti dei castelli,
macchine da cantiere, apparecchi di sollevamento, impianti elettrici in
genere, lavori di demolizione, lavori speciali, dispositivi di protezione
individuali, sistemi di arresto caduta, igiene del lavoro, sorveglianza
sanitaria in edilizia, pronto soccorso, prevenzione incendi, ecc.

E' da segnalare la presenza nel documento anche di diversi schemi di
montaggio, ad esempio con riferimento alle coperture prefabbricate in
cemento:

- schema di montaggio coperture piane;

- schema di montaggio coperture a doppia pendenza;

- schema di montaggio coperture speciali.

Sono presenti anche descrizioni e schemi di montaggi tratti dal piano di
sicurezza di una ditta della provincia di Reggio Emilia.

Inoltre non mancano le prescrizioni per i segnali gestuali (Allegato XXXII
D.Lgs.81/08) con indicazione, attraverso immagini, dei gesti convenzionali
utilizzabili in cantiere.

E non si può dimenticare che la guida presenta al suo interno diversi
modelli di documenti, ad esempio con riferimento alle dichiarazioni e
richieste da inoltrare all' ASL ad ogni installazione di gru a torre, e
contiene una proposta di piano di lavoro per la rimozione di materiale
contenente amianto in matrice compatta (articolo 256 D.Lgs.81/08).

Rimandando eventuali approfondimenti a futuri articoli di PuntoSicuro, ci
soffermiamo oggi in particolare su quanto indicato a proposito della
recinzione e della viabilità in cantiere.

Riguardo alla recinzione (Articolo 109 D.Lgs.81/08) si indica che il
cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di
recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l' accesso agli
estranei alle lavorazioni.

Alcune note giurisprudenziali ricordano che la necessità di recingere il
cantiere deriva anche dal fatto che le norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro sono dettate anche a tutela delle persone diverse dai
lavoratori, che possano venire comunque, anche occasionalmente, a contatto
dell' ambiente di lavoro. È necessario impedire l' accesso al cantiere delle
persone estranee, anche se aventi interesse, come nel caso di aspiranti
acquirenti (responsabile è il capo cantiere).

E non bisogna dimenticare che è "stato ritenuto che fanno parte del luogo o
ambiente di lavoro, in cui è obbligatoria la normativa antinfortunistica,
non soltanto il cantiere vero e proprio, ma anche i locali accessori, pur se
esterni al cantiere, come i locali adibiti a mensa o a spogliatoi igienici o
a deposito di materiali. Per quanto riguarda la chiusura del cantiere, la
responsabilità sussiste se l' infortunio si verifichi pur dopo la cessazione
della vera e propria attività del cantiere, ma prima del suo definitivo
smantellamento. Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non
sono poste esclusivamente a tutela della vita e dell' incolumità dei
lavoratori inseriti nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell'
impresa, bensì a tutela della sicurezza di chiunque possa essere esposto a
pericolo dallo svolgimento dell' attività, nel cui ambito le norme stesse
spiegano validità ed efficacia" (Corte di Cassazione Sezione 4, 28/01/85 n.
877).

Riguardo infine alla viabilità nei cantieri (Articolo 108 e Allegato XVIII
punto 1 D.Lgs.81/08) la guida sottolinea che durante i lavori deve essere
assicurata nei cantieri edili la viabilità delle persone e dei veicoli.
Rimandandovi alla lettura esaustiva del documento (ricco anche di disegni
esemplificativi), riportiamo alcune delle indicazioni contenute:

- le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l' impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi;

- l' accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso
indipendente dall' accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse
possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale
da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro
del veicolo;

- qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo
lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli
non superiori a 20 metri lungo l' altro lato;

- i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto
quando il dislivello superi i 2 metri;

- le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che
garantiscano idonea stabilità;

- alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono
essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le
disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte
dei posti di lavoro;

- i luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare
buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed
essere inoltre correttamente aerati ed illuminati;

- le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire
di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;

- in caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori;

- il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza dipendono dall' impiego, dall' attrezzatura e dalle
dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone
che possono esservi presenti;

- le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione
devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità
sufficiente in caso di guasto all' impianto.

AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, La "Guida pratica all'
antinfortunistica nei cantieri edili", nona edizione, gennaio 2011 della ASL
di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna è scaricabile all' indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_Guida_antinfortunistica_cantieri.pdf





Nessun commento: