domenica 12 febbraio 2012

SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.103 DEL 09/02/12

la newsletter n.103 del 09/02/12 di "Sicurezza sul lavoro ! - Know Your rights !".



In questo numero:

- Gli obblighi di gestione delle situazioni di emergenza medica -
Seconda parte

- Toscana: nel 2011 63.927 infortuni sul lavoro di cui 49 mortali

- Processo Eternit: l' amianto è una problematica nazionale

- Tutela della salute: vertici ENEL rinviati a giudizio

- Sull' obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei
rischi



Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste
notizie a diffonderle in tutti i modi.



La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei
lavoratori a tale proposito.



L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte:

"Marco Spezia - sp-mail@libero.it"

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !



Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



-------------------------------------------



GLI OBBLIGHI DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA MEDICA - SECONDA
PARTE

LE CONSULENZE DI SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS ! - N.20 - 2



Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS !
è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno
richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che
per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a
fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di
leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un' utile
fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili
o analoghi.



In questo caso riporto la relazione relativa agli obblighi a carico del
datore di lavoro in merito alla gestione delle emergenze mediche (infortuni
/ malori) nelle aziende, a seguito della segnalazione (vedi sotto) della
morte di un operaio alla Piaggio di Pontedera, a causa dell' inadeguatezza
del sistema di primo soccorso di tale azienda.

La relazione è stata da me inviata a Federico Giusti (COBAS Pisa) e Rossella
Porticati (FIOM-CGIL Pisa) come supporto "tecnico" per la redazione di un
esposto alla Procura della Repubblica relativamente alla morte dell'
operaio.



- - -



PIAGGIO: AI PADRONI NON INTERESSA LA SALUTE DEGLI OPERAI

Colpito da un malore è finito a terra non prima di avere violentemente
sbattuto la testa su un macchinario. Non imputiamo alla Piaggio il malore
del dipendente di cui non conosciamo il quadro clinico, ma se un malore può
essere in certi casi attribuibile alla fatalità, altrettanto non

possiamo dire sulle procedure di pronto soccorso adottate dall'azienda di
Pontedera. L'operaio è stato caricato da una ambulanza Porter della Piaggio
e portato in ospedale dove poche ore è deceduto.

Una azienda con migliaia di lavoratori che ha la pretesa di avere un
proprio sistema di primo intervento dovrebbe in realtà possedere ben altri
strumenti per il soccorso immediato, un defibrillatore e un medico interno
sempre a disposizione in caso di infortuni\malori, modificare le procedure
interne e permettere ad una ambulanza attrezzata (che la Piaggio dovrebbe
avere all'interno dello stabilimento) di raggiungere i luoghi dell'incidente
nel più celere tempo possibile.

Senza dubbio procedure di intervento diverse permetterebbero interventi più
tempestivi e adeguati alle situazioni, basterebbe chiamare il 118 !

Alla direzione Piaggio imputiamo procedure di pronto intervento inadeguate e
incapaci di offrire adeguata assistenza ai lavoratori.

Alla Direzione Piaggio imputiamo di considerare la sicurezza dei lavoratori
un costo aggiuntivo per l'azienda, insomma un costo da ridurre ai minimi
termini

Ma con la salute e la sicurezza degli operai non si scherza. Non si specula
sulla nostra salute e lo diciamo anche ai sindacati e ai loro delegati che,
a cuor leggero, sottoscrivono accordi aziendale che prevedono la
intensificazione dei ritmi e dei tempi di lavoro dai quali scaturisce
l'aumento degli infortuni e degli incidenti nei luoghi di lavoro.

CONFEDERAZIONE COBAS PONTEDERA E VALDERA



- - -



Nella prima parte (pubblicata nella precedente newsletter) ho riportato la
relazione inviata e gli obblighi legislativi richiamati.

In questa seconda parte riporto un esempio di come dovrebbe essere redatto
un piano per la gestione delle emergenze mediche.

Si tratta dell'estratto di un Piano di emergenza aziendale "tipo" che deve
essere lo strumento procedurale per gestire in ogni azienda ogni tipo di
emergenza, comprese appunto quelle di natura medica. Visto la lunghezza del
Piano ho omesso le parti non relative alle emergenze mediche, lasciando solo
i capitoli introduttivi generali.



Marco Spezia





ESEMPIO DI PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE PER LE EMERGENZE MEDICHE



1. PREMESSA



1.1 GENERALITA'

Il presente Piano di evacuazione e di Emergenza Aziendale (nel seguito PEA)
della società NOME AZIENDA per la presente unità operativa viene redatto con
lo scopo di formare e informare tutto il personale dipendente nonché i
fruitori della struttura sul comportamento da tenere nel caso di una
emergenza conseguente al verificarsi di eventi improvvisi, talvolta
difficilmente prevedibili, e tali da mettere in condizione di potenziale o
reale pericolo una o più persone / beni.

Tale piano d' emergenza è stato predisposto in accordo a quanto prescritto
oltre che dal Titolo I Capo III Sezione VI del D.Lgs.81/08 anche dal D.M.
10/03/98 e, secondo quanto riportato nell' allegato VIII di quest' ultimo,
contiene:

a) le azioni che i preposti, gli addetti all' emergenza e i lavoratori
devono mettere in atto per prevenire situazioni di emergenza;

b) le azioni che i preposti, gli addetti all' emergenza e i lavoratori
devono mettere in atto in caso di emergenza;

c) le procedure per l' evacuazione del luogo di lavoro che devono essere
attuate dai preposti, dagli addetti all' emergenza, dai lavoratori e dalle
altre persone presenti;

d) le disposizioni per chiedere l' intervento dei soccorritori (Vigili
del Fuoco, 118, Carabinieri, Polizia, ecc.) e per fornire le necessarie
informazioni al loro arrivo;

e) specifiche misure per assistere le persone diversamente abili.

Il PEA deve inoltre identificare un adeguato numero di persone incaricate di
sovrintendere e controllare l' attuazione delle procedure previste.

Il Datore di Lavoro, così come definito dall' articolo 2, comma 1, lettera
b) del D.Lgs.81/08 predispone il presente PEA, concernente le disposizioni
relative alla gestione di personale e mezzi in occasione di eventi anomali
possibili (incendio, infortunio, tromba d' aria, alluvione, esplosione /
scoppio, minaccia di attentato, ecc.) o improbabili (quali caduta
aeromobile, ecc.), che dovessero interessare la presente unità operativa di
NOME AZIENDA.



1.2 OBIETTIVI DEL PEA

Gli obiettivi del PEA sono:

- individuare e definire le situazioni di rischio;

- prevenire incendi, esplosioni e in generale situazioni di rischio;

- controllare e mantenere in efficienza i mezzi di rilevazione,
segnalazione e di spegnimento incendi;

- controllare e mantenere agibili le vie di esodo;

- fornire a tutto il personale le informazioni sulle norme
comportamentali di prevenzione incendi e da seguire in caso di incendio o
altri pericoli gravi;

- individuare nel Responsabile dell' emergenza la persona a cui
assegnare il compito di organizzare, programmare, attuare e verificare le
attività di prevenzione e gestione delle emergenze;

- informare, formare, addestrare ed assegnare incarichi al personale
con compiti specifici di prevenzione incendi e gestione delle emergenze;

- allertare e richiedere, quando necessario, l' intervento degli enti
pubblici deputati al soccorso (Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri, Polizia,
ecc.) e collaborare con i medesimi;

- prestare soccorso alle persone in difficoltà;

- attuare l' evacuazione se necessario;

- fornire la necessaria assistenza in caso di emergenza alle persone
diversamente abili.

Il presente documento dovrà essere periodicamente aggiornato e revisionato,
a cura del Servizio Prevenzione e Protezione nelle seguenti evenienze:

- una volta l' anno qualora risultasse necessario a seguito dell'
esperienza acquisita nel corso delle periodiche esercitazioni;

- a seguito di variazioni della realtà organizzativa e strutturale
del sito;

- a seguito di mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della
tecnica e dei mezzi disponibili;

- a seguito di mutate disposizioni di legge;

- a seguito di avvicendamenti delle persone con compiti specifici.



1.3 ALLEGATI AL PEA

Fa parte integrante del presente PEA (Allegato 1) la documentazione
cartografica di tutti i settori dell' attività sulla quale sono riportate le
seguenti informazioni:

- ubicazione delle uscite di emergenza e dei luoghi sicuri;

- individuazione dei percorsi di fuga;

- individuazione degli interruttori elettrici generali e di settore;

- ubicazione delle attrezzature antincendio (estintori, idranti,
pulsanti di emergenza);

- individuazione del punto di raccolta esterno.

Fanno inoltre parte integrante del presente PEA (Allegato 2) gli elenchi
delle figure incaricate della gestione delle emergenze (responsabili dell'
emergenza, preposti, addetti al servizio antincendio, addetti al servizio di
primo soccorso).

(...)



4. CLASSIFICAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

Il presente capitolo si occupa della classificazione e analisi dei rischi
che possono portare a situazioni di emergenza, conseguentemente al
verificarsi di eventi improvvisi, talvolta difficilmente prevedibili, e tali
da mettere in condizione di potenziale o reale pericolo una o più persone o
beni.

Nel presente piano sono considerate le seguenti tipologie di emergenze, in
quanto sono quelle ipotizzabili per la presente Unità operativa:

1. incendio;

2. terremoto;

3. emergenze mediche;

4. esplosioni;

5. tromba d' aria o eventi atmosferici eccezionali;

6. nube tossica;

7. allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere;

8. sversamento di liquidi o sostanze pericolose;

9. mancanza di energia elettrica;

10. rapina;

11. minaccia terroristica;

12. aggressione a dipendenti;

13. evacuazione dei locali per ordine dell' autorità costituita;

14. caduta di aerei.

Di seguito si esamineranno puntualmente le suddette ipotesi di rischio.

(...)



4.3 EMERGENZE MEDICHE

Un rischio facilmente individuabile in azienda è la possibilità che
dipendenti, visitatori, lavoratori di ditte esterne possano rimanere vittime
di emergenze mediche a causa dell' azienda (infortuni) o per cause
indipendenti dall' azienda stessa (malori).

Nel primo caso è evidente la responsabilità dell' azienda, non solo nel
dovere di prevenire l' infortunio, ma anche evidentemente nell' obbligo di
adoperarsi in ogni modo per minimizzare, per le vittime, le conseguenze
dell' infortunio. Nel secondo caso, anche se, in linea di massima, l'
azienda non è responsabile della causa del malore, è comunque obbligo
preciso dell' azienda di intervenire con competenza e sollecitudine.

Vale la pena di ricordare in proposito che il concetto di emergenza non
necessariamente va riferito alla collettività: infatti una singola persona
che ha improvvisamente bisogno di aiuto è una emergenza e come tale va
prevista e tenuta sotto controllo.

Le procedure di emergenza in questo caso contengono la descrizione delle
modalità di primo soccorso e, se necessario, di richiesta di intervento di
soccorso esterno (118).

(...)



5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PROCEDURALE DELLA PREVENZIONE E DELLA GESTIONE
DELLE EMERGENZE



5.1 Scopo

Lo scopo del presente PEA è quello di contribuire alla salvaguardia della
vita dei dipendenti, dei lavoratori delle ditte esterne e degli eventuali
visitatori, alla conservazione dei beni e delle attrezzature ed offrire uno
strumento che consenta al personale stesso di prevenire situazioni di
emergenza e, se del caso, di affrontare con sicurezza, determinazione ed
effica­cia le prime fasi della gestione di una situazione di emergenza che
interessi il presente punto vendita.



5.2 Campo di applicazione

La presente procedura si applica per la gestione quotidiana dei luoghi di
lavoro per prevenire situazioni di emergenza e in tutti i casi in cui si
verifichino emergenze, che possano creare impatti ambientali o legati alla
sicurezza delle persone.



5.3 Obiettivi

Il primo obiettivo della presente procedura è prevenire situazioni di
rischio che possano portare a situazione di emergenza e vigilare sulla
misure di protezione e di gestione delle emergenze (presidi antincendio, vie
di fuga, ecc.).

In caso si verifichino comunque situazioni di emergenza l' obiettivo della
procedura è ottenere, nella giusta sequenza: la corretta diramazione dell'
allarme all' interno del Unità operativa e verso gli organi preposti e l'
apprestamento delle corrette istruzioni per il salvataggio delle persone, il
confinamento e l' estinzione dell' incendio e di altre fonti di emergenza,
il primo soccorso a persone infortunate o colte da malore, la salvaguardia
dei beni.



5.4 Modalità strutturali del piano

La prima parte del piano consiste nelle procedure di prevenzione delle
situazioni di rischio.

Le successive procedure da adottarsi nel caso in cui si verifichi una
situazione di emergenza sono state strutturate in fasi distinte (fase di
preallarme, fase di evacuazione, fase di cessato allarme).

Nelle procedure sono state specificate le norme comportamentali di ogni
singola categoria di lavoratori nelle varie fasi, in funzione del lavoro
svolto e delle mansioni affidategli in caso del verificarsi dell' evento.



5.5 Figure coinvolte nella gestione DELLA PREVENZIONE E dell' emergenza

5.5.1 RESPONSABILI DELL' EMERGENZA

Per poter garantire, in ogni momento in cui l' Unità operativa è occupato da
dipendenti di NOME AZIENDA e di ditte esterne oppure da visitatori, la
presenza di un Responsabile di riferimento, l' Ufficio del Personale ha
individuato, all' interno dei Preposti, per ogni turno e per ogni giorno
della settimana, un Responsabile dell' emergenza. La turnazione dei
Responsabili dell' emergenza così definita è comunicata ai dipendenti di
NOME AZIENDA mediante affissione in prossimità dell' area uffici di cartelli
informativi.

I nominativi dei Responsabili dell' emergenza sono riportati in Allegato 2.

I Responsabili dell' emergenza si occupano di coordinare le attività di
prevenzione e di controllo relativamente a situazioni di emergenza.

I Responsabili dell' emergenza si occupano poi di sovraintendere e
coordinare tutte le attività per la gestione dell' emergenza dal momento del
suo insorgere fino alla sua completa risoluzione. Sono i riferimenti per gli
Addetti al Servizio Antincendio e al Servizio di Primo Soccorso e per i
soccorritori esterni (Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, 118) per
quanto attiene alla salvaguardia del personale e dei beni e alla
segnalazione di ogni possibile criticità. Essi decidono se, a seguito dell'
emergenza rilevata è necessario diramare l' allarme di evacuazione e ne
gestiscono tutte le fasi. Verificano, se necessario, il corretto andamento
dell' evacuazione del personale. Forniscono ai soccorritori ogni utile
indicazione su problematiche legate al personale.

Il Responsabile dell' emergenza è l' unica persona, che decide l'
evacuazione dell' Unità operativa.

5.5.2 ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

I nominativi degli addetti al Servizio Antincendio (ai sensi dell' articolo
43, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) sono riportati in Allegato 2.

La turnazione degli addetti al Servizio Antincendio definita dall' Ufficio
del Personale è comunicata ai dipendenti di NOME AZIENDA mediante affissione
in prossimità dell' area uffici di cartelli informativi.

Gli addetti al Servizio Antincendio sono responsabili del controllo
quotidiano della presenza e dello stato dei presidi antincendio e dello
stato delle vie di esodo e della relativa cartellonistica.

In caso di emergenze non di natura medica gli addetti al Servizio
Antincendio provvedono, se possibile, all' estinzione dell' incendio o alla
rimozione delle cause dell' emergenza. Provvedono all' intercettazione dell'
energia elettrica e del gas metano nelle aree interessate dall' emergenza,
confermandone l' avvenuta effettuazione ai Vigili del Fuoco. Forniscono ai
Vigili del Fuoco ogni utile indicazione sugli impianti interessati dall'
incendio.

5.5.3 ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

I nominativi degli addetti al Servizio di Primo Soccorso (ai sensi dell'
articolo 43, comma 1, lettera b) sono riportati in Allegato 2.

La turnazione degli addetti al Servizio di Primo Soccorso definita dall'
Ufficio del Personale è comunicata ai dipendenti di NOME AZIENDA mediante
affissione in prossimità dell' area uffici di cartelli informativi.

Gli addetti al Servizio di Primo Soccorso sono responsabili del controllo
quotidiano della presenza e dello stato dei presidi di primo soccorso.

In caso di emergenza di natura medica, gli addetti al Servizio di Primo
Soccorso provvedono a fornire la prima assistenza a infortunati o persone
colte da malore. Contattano il 118, fornendo le indicazioni utili alla
risoluzione telefonica dell' emergenza medica, se possibile, altrimenti
richiedono l' intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso. Forniscono
ai soccorritori ogni utile indicazione sulle cause e le circostanze dell'
infortunio o del malore.

In caso di emergenze non di natura medica sono di supporto alle eventuali
persone diversamente abili che abbiano difficoltà a percepire i segnali di
allarme e le indicazioni di evacuazione oppure che abbiano difficoltà a
deambulare per raggiungere i luoghi sicuri. Analogamente, nelle stesse
situazioni, sono di supporto a donne in avanzato stato di gravidanza.

5.5.4 PREPOSTI

I nominativi dei Preposti aziendali per la sicurezza (ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs.81/08) sono riportati in Allegato
2.

I Preposti sono responsabili del controllo quotidiano della presenza e dello
stato dei presidi antincendio e di primo soccorso e dello stato delle vie di
esodo e della relativa cartellonistica per il reparto di loro competenza.

In caso di emergenze non di natura medica i Preposti si devono
immediatamente dirigere verso il proprio reparto e verificare che tutti i
propri collaboratori abbiano compreso il segnale di preallarme e / o di
evacuazione. In tale situazione i Preposti devono verificare che eventuali
ascensori o montacarichi presenti in reparto siano vuoti e siano stati
bloccati.

In caso di evacuazione i Preposti aiutano i dipendenti e i visitatori a
uscire dalle uscite di sicurezza più vicine, dopodiché abbandonano l' Unità
operativa e si recano al punto di raccolta, verificando che tutto il
personale del proprio reparto sia presente.

5.5.5 DIPENDENTI

I dipendenti sono tenuti ad osservare le norme indicate nelle procedure di
prevenzione.

Inoltre in caso di rilevamento di un incendio o di un' emergenza oppure di
un malore o di un infortunio a un dipendente o a un visitatore, i dipendenti
devono avvertire immediatamente il Responsabile dell' emergenza fornendo
ogni utile indicazione sul tipo e sulle circostanze dell' emergenza. In
alternativa i dipendenti possono segnalare l' emergenza mediante i pulsanti
di allarme a vetro frangibile.

In caso di emergenze non di natura medica i dipendenti si devono
immediatamente dirigere verso il proprio reparto e verificare che tutti i
propri colleghi abbiano compreso il segnale di preallarme e / o di
evacuazione. In tale situazione i dipendenti devono verificare che eventuali
ascensori o montacarichi presenti in reparto siano vuoti e siano stati
bloccati.

In caso di allarme di evacuazione i dipendenti aiutano i visitatori ad
uscire dalle uscite di sicurezza più vicine e abbandonano ordinatamente il
proprio reparto attraverso le stesse, dirigendosi verso il punto di raccolta
e ivi rimanendovi sino a diverse disposizione da parte dei Responsabili
dell' emergenza.

I dipendenti non devono intralciare in nessun modo le operazioni di
evacuazione e di intervento degli Addetti e dei soccorritori.



5.6 PROCEDURE DI PREVENZIONE

Nel seguito sono riportate le procedure generali da adottare per prevenire
situazioni di rischio che possano portare a situazione di emergenza e
vigilare sulla misure di protezione e di gestione delle emergenze (presidi
antincendio, vie di fuga, ecc.).

(...)

5.6.3 PROCEDURE A CARICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Gli addetti al Servizio di Primo Soccorso dovranno verificare periodicamente
(almeno una volta al giorno) che tutte le cassette di primo soccorso
presenti siano integre e che contengano tutto il materiale previsto e
segnalare immediatamente al Responsabile dell' emergenza o al Preposto del
reparto interessato eventuali anomalie riscontrate a seguito di tale
controllo.

(...)

5.6.5 DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DI TUTTI I DIPENDENTI

Per tutti i dipendenti vigono i seguenti divieti:

(...)

è vietato usare i presidi presenti nelle cassette di primo soccorso se non a
seguito di infortuni occorsi durante il proprio orario di lavoro.

Per tutti i dipendenti vigono i seguenti obblighi:

(...)

è obbligatorio segnalare immediatamente al Responsabile dell' emergenza o al
proprio Preposto o agli addetti al Servizio di Primo Soccorso l' utilizzo di
presidi presenti nelle cassette di primo soccorso;

(...)



5.8 Procedure di emergenza DI NATURA MEDICA

Nel seguito sono riportate le procedure generali da adottare nelle varie
fasi della gestione di un emergenza di natura medica (allarme, fase di
assistenza, fase operativa dopo l' arrivo dei soccorritori) e le istruzioni
operative per le diverse figure coinvolte (Responsabile dell' emergenza,
Addetti al Servizio di Primo Soccorso, dipendenti).

Tali procedure si applicano a situazioni di emergenza medica (infortuni,
malore) per dipendenti di NOME AZIENDA e di ditte esterne oppure per
visitatori, sia che esse derivino da altre situazioni di emergenza, sia che
esse ne siano indipendenti.

5.8.1 FASE DI ALLARME

In caso di infortunio o malore, i dipendenti che ne vengano a conoscenza
devono immediatamente avvertire il Responsabile dell' emergenza.

Se necessario, i dipendenti devono evitare che attorno alla persona
infortunata o colta da malore si crei assembramento di altre persone, se non
quelle incaricate dell' emergenza.

Il Responsabile dell' emergenza deve avvertire gli Addetti al Servizio di
Primo Soccorso.

Il Responsabile dell' emergenza e gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso
devono recarsi immediatamente sul luogo dell' infortunio o malore.

5.8.2 FASE DI ASSISTENZA

Gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso intervenuti devono fornire il
primo soccorso alla persona infortunata o colta da malore, secondo quanto
appreso nello specifico corso di formazione, contattando in ogni caso il
118, fornendo le indicazioni utili alla risoluzione telefonica dell'
emergenza medica, se possibile.

Gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso, sulla base delle indicazioni
telefoniche fornite dal 118, se necessario e con il consenso del
Responsabile dell' emergenza, devono richiedere l' intervento del servizio
esterno di Pronto Soccorso. Altrimenti devono chiamare un taxi (che pagherà
NOME AZIENDA) per accompagnare la persona infortunata o colta da malore al
Pronto Soccorso. Le indicazioni da seguire in caso di chiamata dei
soccorritori sono riportate al Punto 5.8.4 "Indicazioni da seguire in caso
di chiamata di soccorritori (emergenza di natura medica)".

I dipendenti devono abbandonare celermente e senza indugio l' area in cui è
presente la persona infortunata o colta da malore.

Il Responsabile dell' emergenza devono verificare che dipendenti e i
visitatori si attengano a quanto sopra.

Il Responsabile dell' emergenza o gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso
(una sola persona) devono rimanere in prossimità della persona infortunata o
colta da malore, cercando di tranquillizzarla, fino all' arrivo del Pronto
Soccorso esterno. In caso di peggioramento delle condizioni mediche devono
informarne tempestivamente il 118.

5.8.3 FASE OPERATIVA DOPO L' ARRIVO DEI SOCCORRITORI

All' arrivo dei soccorritori, il Responsabile dell' emergenza o gli Addetti
al Servizio di Primo Soccorso che non sono rimasti in compagnia della
persona infortunata o colta da malore, devono accompagnare i soccorritori
sul luogo dove è presente la persona che ha bisogno di assistenza, fornendo
loro ogni utile indicazione per l' assistenza medica. Dopodiché essi devono
lasciare ai soccorritori ogni iniziativa.

Solo dopo che i soccorritori abbiano dichiarato la fine dell' emergenza, il
Responsabile dell' emergenza deve fare rientrare i dipendenti e i
visitatori nell' area interessata dall' evento.

5.8.4 INDICAZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI CHIAMATA DI SOCCORRITORI (EMERGENZA
DI NATURA MEDICA)

Il numero da contattare in caso di emergenza è:

Pronto Soccorso 118

L' Addetto al Primo Soccorso che dovesse richiedere telefonicamente l'
intervento del pronto soccorso, dovrà comunicare con calma e con voce ferma
le seguenti informazioni:

l' indirizzo dell' azienda e il numero di telefono;

indicazioni sul percorso di accesso al luogo dell' infortunio o del malore;

il tipo di emergenza in corso (infortunio, malore);

le condizioni fisiche della persona (presenza di ferite, stato di
incoscienza, ecc.);

L' Addetto al Primo Soccorso dovrà verificare, chiedendo conferma, che sia
stata pienamente compresa la gravità dell' emergenza e sulla base delle
indicazioni ricevute dovrà decidere assieme al Responsabile dell' emergenza,
la richiesta di intervento del Pronto Soccorso esterno.



6. PROCEDURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

Mentre al Punto 5 "Struttura organizzativa e procedurale della prevenzione e
della gestione delle emergenze" sono state indicate le procedure generali da
adottare in caso di emergenza, nel seguito si riportano le norme di
comportamento da attuare per ogni specifica situazione di emergenza
ipotizzata per la presente Unità operativa (vedi Punto 4 "Classificazione ed
analisi dei rischi").

Nel seguito sono quindi riportate le specifiche procedure per le seguenti
situazione di emergenza:

1. incendio;

2. terremoto;

3. emergenze mediche;

4. esplosioni;

5. tromba d' aria o eventi atmosferici eccezionali;

6. nube tossica;

7. allagamenti, inondazioni e danni da acqua in genere;

8. sversamento di liquidi o sostanze pericolose;

9. mancanza di energia elettrica;

10. rapina;

11. minaccia terroristica;

12. aggressione a dipendenti;

13. evacuazione dei locali per ordine dell' autorità costituita;

14. caduta di aerei.

(...)



6.3 Norme di comportamento in caso di emergenze mediche

6.3.1 RESPONSABILE DELL' EMERGENZA

Se ricevete una segnalazione di infortunio o malore recatevi immediatamente
nel luogo nel quale è stato segnalato l' evento.

Verificate che siano presenti anche gli Addetti al Servizio di Primo
Soccorso, altrimenti provvedete a chiamarli telefonicamente.

Invitate i dipendenti presenti in prossimità della persona infortunata o
colta da malore ad allontanarsi e verificate che nessuno, al di fuori degli
Addetti al Servizio di Primo Soccorso, rimangano nelle vicinanze.

Verificate che gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso abbiano fornito la
prima assistenza e abbiano, in ogni caso, contattato telefonicamente il 118,
seguendo le indicazioni presenti al Punto 5.8.4 "Indicazioni da seguire in
caso di chiamata di soccorritori (emergenza di natura medica)".

Sulla base delle indicazioni telefoniche fornite dal 118 agli Addetti al
Servizio di Primo Soccorso, se necessario, richiedete l' intervento del
servizio esterno di Pronto Soccorso.

Se non è necessario l' intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso,
chiamate un taxi per accompagnare la persona infortunata o colta da malore
al Pronto Soccorso.

In caso di richiesta di intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso,
rimanete (voi o uno degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso, ma comunque
una sola persona) in compagna della persona infortunata o colta da malore,
cercando di tranquillizzarla, fino all' arrivo del servizio esterno di
Pronto Soccorso.

In caso di peggioramento delle condizioni mediche, avvertite tempestivamente
il 118.

Se non siete rimasti in compagna della persona infortunata o colta da
malore, recatevi all' ingresso del negozio, attendete i soccorritori,
accompagnateli presso la persona, fornendo loro ogni utile indicazione per
l' assistenza medica.

Solo dopo che i soccorritori avranno dichiarato il termine dell' emergenza,
invitate i dipendenti che avete allontanato a riprendere le proprie
attività.

6.3.2 ADDETTI AL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Se ricevete una segnalazione di infortunio o malore recatevi immediatamente
nel luogo nel quale è stato segnalato l' evento.

Fornite la prima assistenza e, in ogni caso, contattate telefonicamente il
118, seguendo le indicazioni presenti al Punto 5.8.4 "Indicazioni da seguire
in caso di chiamata di soccorritori (emergenza di natura medica)".

Sulla base delle indicazioni telefoniche fornite dal 118 informate il
Responsabile dell' emergenza che, se necessario, richiederà l' intervento
del servizio esterno di Pronto Soccorso

In caso di richiesta di intervento del servizio esterno di Pronto Soccorso,
rimanete (voi o il Responsabile dell' emergenza, ma comunque una sola
persona) in compagna della persona infortunata o colta da malore, cercando
di tranquillizzarla, fino all' arrivo del servizio esterno di Pronto
Soccorso.

In caso di peggioramento delle condizioni mediche, avvertite tempestivamente
il 118.

6.3.3 DIPENDENTI

Se un dipendente di NOME AZIENDA e di ditte esterne o un visitatore è
coinvolto in un incidente oppure è colto da malore, informate immediatamente
il Responsabile dell' emergenza mediante telefono.

Evitate assembramenti presso la persona infortunata o colta da malore.

Solo nel caso in cui non riusciate a contattare alcun addetto alla
sicurezza, chiamate direttamente il numero per la richiesta di soccorso 118,
fornite ogni utile informazione sull' emergenza medica e attendete
istruzioni.

Fatta eccezione per i casi di imminente pericolo di vita, non cercate di
aiutare la persona infortunata o colta da malore, non spostatela e non
datele nulla da bere, ma attendete l' arrivo del Responsabile dell'
emergenza e degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso o del Pronto
Soccorso esterno.

Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla persona infortunata
o colta da malore, restate a disposizione del Responsabile dell' emergenza
che dovrà ricostruire l' accaduto. Fornite, quando richieste, tutte le
informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di
presentare ipotesi di cui non siete certi.

(...)



-------------------------------------------



TOSCANA: NEL 2011 63.927 INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI 49 MORTALI



Da Cobas Pisa

http://www.cobaspisa.it/



30 gennaio 2012 19:25



Toscana. Infortuni sul lavoro. Nel 2011 sono stati 63.927 di cui 49 mortali.

Aumentano le malattie professionali denunciate: hanno subito un preoccupante
aumento del 20%.



In materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali "le
statistiche del nostro distretto non sono incoraggianti": è quanto affermato
dal Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Firenze, Beniamino
Deidda, nel suo intervento all' apertura dell' anno giudiziario.



"Gli infortuni sul lavoro avvenuti nel 2011 sono stati 63.927 di cui 49
mortali contro i 66.935 dell' anno precedente", ha detto Deidda, "le
malattie professionali denunciate, invece, rispetto alle circa 4.000 del
2010, hanno subito un preoccupante aumento del 20%".



"Degli infortuni accaduti nel 2011, oltre 6.000 hanno dato luogo a reati di
omicidio e di lesioni colpose perseguibili di ufficio", ha continuato. "Con
tali cifre fa singolare contrasto lo scarso numero di procedimenti penali
iniziati nelle Procure del distretto, poco più di un migliaio per gli
infortuni e poche centinaia per le malattie professionali".



"E' necessario non lasciare impunite forme particolarmente gravi di
criminalità, che attentano alla vita e alla salute dei lavoratori", ha
continuato Deidda, che ha parlato di "adozione di buone prassi e di una
diffusa specializzazione dei magistrati" presso ogni procura, come "rimedi
per affrontare uno dei fenomeni criminosi socialmente più gravi: gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sui quali ripetutamente ha
soffermato la sua attenzione il capo dello Stato".



Tra le prassi, il PG Deidda ha ricordato un protocollo di indagine "i cui
punti salienti sono costituite dalla tempestiva trasmissione agli organi di
polizia giudiziaria delle Asl delle notizie di reato".



da www.gonews.it



-------------------------------------------



PROCESSO ETERNIT: L' AMIANTO E' UNA PROBLEMATICA NAZIONALE



Da Basta morte sul lavoro

http://bastamortesullavoro.blogspot.com/



giovedì 9 febbraio 2012





Non è mai troppo tardi per la giustizia !



Il 13 febbraio abbiamo un importante appuntamento. Torino, Palazzo di
Giustizia: Sentenza Eternit !

Noi ci saremo e tu ?



1.700 morti, 50 nuove vittime ogni anno (e non solo tra i lavoratori), una
città chiedono giustizia !



Casale Monferrato non deve essere solo conosciuta per essere la città dell'
amianto ma per le sue grandi ricchezze umane, culturali, storiche.

Purtroppo altri hanno portato a questo e nessun altro luogo deve vivere la
nostra esperienza.

Noi dobbiamo essere di riferimento non solo come affrontare ciò che quel
terribile killer provoca. Noi dobbiamo trasmettere la serenità di vivere
giorno per giorno senza paura del nostro destino.



L' Osservatorio Nazionale Amianto vuole cercare di esserci con tutte le
altre realtà istituzionali e associative, come AFEVA (Associazione Familiari
E Vittime Amianto), per la gente e con la gente, per essere insieme
portatori di questo messaggio ovunque sul territorio nazionale dove siamo
presenti. Sempre più sedi si stanno aprendo.



Questo se da una parte ci fa piacere perché é segno di interesse, di voglia
creare sinergie, dall' altra abbiamo sempre più la consapevolezza che questa
problematica non é solo di una città, di una regione ma dell' intera
nazione.

Si auspica che il nostro Governo se ne sia reso veramente conto e che,
partendo proprio dal simbolo di questa sciagura, intraprenda un cammino di
sostegno morale ma, e soprattutto, economico per la ricerca scientifica e la
bonifica delle aree compromesse.



Non può essere da chi ha portato questa ad associare la nostra città alla
morte, non può assolutamente esserlo. Non sarebbe giusto perché non é la
verità.

Nessun benestare semina morte. Questo si è ancora rischiato e solo negli
ultimi due mesi, con il tentativo di transazione proposto dagli avvocati di
Stephen Schmidheiney, l' ultimo proprietario dell' Eternit casalese.



L' impiego dell' amianto è fuori legge in Italia dal 1992. La legge n.257
del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle
attività inerenti all' estrazione e la lavorazione dell' asbesto, è stata la
prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all' amianto.

Il decreto ministeriale 18 marzo 2003 n.101 persegue l' obiettivo della
mappatura completa della presenza di amianto sul territorio.



Impianti industriali attivi e dismessi, edifici pubblici e privati, presenza
di amianto da attività antropica, presenza naturale.

E' un materiale molto comune, esistono studi fatti sulla sua presenza in
Valle d' Aosta, in Valmalenco, in Val di Susa. Come abbiamo potuto
constatare, l' amianto è meglio lasciarlo vivere in pace. E' sufficiente una
sua piuma per esserne vittima dopo decenni.



Aiutateci a farlo conoscere. Nessuno deve vivere quel che la Casale
Monferrato ha vissuto anche se giustizia attraverso la legalità sarà fatta.



Tiziana Volta (Commissario Osservatorio Nazionale Amianto, Casale
Monferrato)



Osservatorio Nazionale Amianto

via Crescenzio, 2

00193 Roma

telefono 06 68 89 16 95



-------------------------------------------



TUTELA DELLA SALUTE: VERTICI ENEL RINVIATI A GIUDIZIO



Da Basta morte sul lavoro

http://bastamortesullavoro.blogspot.com/



mercoledì 8 febbraio 2012





Mancata tutela sulla salute dei lavoratori.

A giudizio nuovi e vecchi vertice di ENEL.


Alla sbarra, tra gli altri, l' Amministratore Delegato di ENEL Fulvio Conti,
il suo predecessore Paolo Scaroni, oggi amministratore di ENI, e l' ex
numero uno Francesco Luigi Tatò.

Prima udienza fissata per il 24 settembre.



I vertici dei colossi energetici italiani finiranno a processo. L'
Amministratore Delegato di ENEL Fulvio Conti, il suo predecessore Paolo
Scaroni, oggi Amministratore di ENI, e l' ex numero uno Francesco Luigi
Tatò, sono stati rinviati a giudizio dal Giudice per le udienze preliminari
di Rovigo Alessandra Testoni.

I tre sono accusati, a vario titolo, di omissioni dolose di cautele contro
disastri e infortuni sul lavoro. Nel mirino degli inquirenti sono finte in
tutto dieci persone, tra ex funzionari e dirigenti, per l' attività della
centrale di Polesine Camerini a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, nel
periodo in cui il maxi impianto al confine con l' Emilia Romagna era
alimentato ad olio combustibile.


Secondo l' accusa, gli imputati, all' epoca dei fatti contestati (dal 1998
al 2002) e "ciascuno limitatamente ai periodi di competenza, omettevano di
collocare e far collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire
disastri e/o infortuni sul lavoro consistiti nel pericolo dell' insorgenza o
nell' aggravamento di malattie respiratorie, nonché di bronco reattività
aspecifica, asma e rinite allergica, e malattie cardiovascolari, in
dipendenza dell' inalazione e ingestione di sostanze inquinanti".


Questo si legge nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto
procuratore Manuela Fasolato che oggi è stata accolta in pieno dal GUP di
Rovigo.

In altre parole ci sarebbe stato un mancato adeguamento che, secondo la
Procura (che a sua volta si basa su uno studio delle aziende sanitarie sui
bambini tra gli 0 e i 14 anni) avrebbe avuto ripercussioni pesanti.

Gli accertamenti, poi finiti sotto la lente dei consulenti, vennero fatti su
svariati minori residenti nei Comuni veneti di Porto Tolle, Porto Viro,
Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Rosolina e in quello di Mesola, nel
Ferrarese. Comuni individuati attraverso un approfondimento epidemiologico
delle Asl di Rovigo e Adria condotto tra il 1998 e il 2006.



In particolare venne preso in esame il periodo tra il 1998 e il 2002 durante
il quale, secondo l' accusa, "è stata calcolata nella misura dell' 11% di
tutti i ricoveri, la percentuale legata alle patologie respiratorie".



La prima udienza è fissata per il prossimo 24 settembre. Parti offese il
Comitato Cittadini liberi di Porto Tolle difeso dall' avvocato Matteo Ceruti
del foro di Rovigo, i Comuni le Province e le Regioni interessante (Veneto
ed Emilia Romagna) l' Ente Parco Delta del Po, l' Ente Parco Emilia Romagna,
il Ministero dell' Ambiente e il Ministero della Salute.


Alla luce dell' accaduto, dal canto suo ENEL fa sapere di attendere "con
fiducia il giudizio di merito", nella "piena convinzione di aver sempre
operato nel rispetto delle leggi e nell' interesse della collettività".
Mentre l' avvocato Luigi Migliorini, che assiste alcuni Comuni e l' Ente
Parco Delta del Po, plaude all' attività del sostituto procuratore Manuela
Fasolato che ha avuto "il grande merito di svolgere un colossale e doveroso
lavoro d' indagine che ha ottenuto, almeno per adesso, il giusto
riconoscimento".



-------------------------------------------



SULL' OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Da Punto Sicuro

http://www.puntosicuro.it



Anno 14 - numero 2783 di lunedì 30 gennaio 2012


La Cassazione: il documento di valutazione dei rischi deve essere sempre
aggiornato e pertinente alle condizioni di svolgimento delle attività
lavorative al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di
sicurezza sul lavoro.



Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 24820 del 21 giugno 2011



Commento a cura di Gerardo Porreca.



Il caso preso in esame dalla suprema Corte di Cassazione in questa sentenza
riguarda una situazione molto diffusa nell' ambito delle attività lavorative
e cioè quella di una azienda che subentra ad un' altra assorbendone l'
intera organizzazione. Il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere
ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall'
azienda che ha cessata la propria attività anche se l' organizzazione
generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi e
ciò al fine di perseguire l' obiettivo richiesto dalle disposizioni di legge
vigenti in materia di garantire nel tempo il miglioramento continuo dei
livelli di sicurezza sul lavoro.



IL FATTO ED IL RICORSO IN CASSAZIONE.



Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale
alla pena di euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato
di cui al D.Lgs.626/94, articolo 4, commi 1 e 2, lettera a) e c) e articolo
89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in
azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei
rischi stessi.



L' imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha
chiesto l' annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non
ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo
stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed
alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per
migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla
sua società che era stata successivamente assorbita dall' altra società
della quale era l' attuale rappresentante legale, società quest' ultima che
svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria
attività nella medesima sede.



LE DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.



Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione ed è stato
pertanto respinto.

Secondo la stessa, infatti, il giudice di merito, mediante un esame
analitico puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, aveva
accertato che l' imputato, quale rappresentante legale della società, aveva
omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa
la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di
sicurezza, come richiesto dal D.Lgs.81/08, articoli 15, 17 e 29,
prescrizione questa già prevista dal D.Lgs.626/94, articolo 4 commi 1 e 2,
lettere a) e c), con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D
Lgs.81/08, articolo 55, (già previsto dal D.Lgs.626/94, articolo 89, comma
1, vigente all' epoca dei fatti).



Le censure dedotte dall' imputato nel ricorso sono state altresì ritenute
dalla Sezione III generiche ed infondate perché in contrasto con quanto
accertato dal giudice del merito e comunque errate in diritto poiché "il
fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato
redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova
società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di
programmazione come richiesto dalla citata normativa (D.Lgs.81/08, articoli
15, 17 e 29)".



"Trattasi", ha così concluso la suprema Corte, "di obbligo precipuo a carico
del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel
lavoro) che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni
di svolgimento dell' attività lavorativa sussistenti nell' azienda, anche al
fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
secondo il D.Lgs.81/08, articolo 15, comma 1, lettera f)".



Nessun commento: