venerdì 30 marzo 2012

SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.106 DEL 29/03/12

SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS ! – NEWSLETTER N.106 DEL 29/03/12

In allegato e a seguire la newsletter n.106 del 29/03/12 di “Sicurezza sul lavoro ! - Know Your rights !”.

In questo numero:

- Giù le mani dall'articolo 18

- La morte sul lavoro si è prescritta

- Comunicato stampa ex lavoratori Thyssenkrupp sull'incidente alla Lafumet di Villastellone

- Cronache dal mondo di eternit

- I rischi correlati ai campi elettromagnetici

- Rischio chimico: come tutelare la salute nei cantieri edili

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’ obiettivo è quello di diffondere il più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’ unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte:

“Marco Spezia - sp-mail@libero.it”

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !

Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

-------------------------------------------

GIU’ LE MANI DALL'ARTICOLO 18

Da: Osservatorio Indipendente di Bologna sulle morti per infortuni sul lavoro

http://cadutisullavoro.blogspot.com/

Mercoledì 21 marzo 2012

Giù le mani dall'Articolo 18

Da metalmeccanico in pensione e da curatore dell’Osservatorio Indipendente di Bologna morti per infortuni sul lavoro, non posso che essere indignato per quanto viene prospettato sugli interventi che questo governo intende adottare sull’Articolo 18.

Sono interventi che cambieranno in modo drammatico i rapporti all’interno della Fabbrica e di tutti i luoghi di lavoro. Verso il mondo del lavoro si sta completando una lotta di classe ventennale, lotta di classe avvallata dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, che a parte poche eccezioni è d’accordo con questo governo.

Un consenso trasversale, che vede anche la maggioranza dei parlamentari del PD, che come ho scritto altre volte, sono dal punto di vista culturale di centro-destra.

Il problema vero e quello del ricatto che le nuove norme avranno su tutti gli aspetti che regolano la vita nei luoghi di lavoro. Mi spiego meglio: con la scusa di “motivi economici” si manderà dei segnali, neanche tanto velati, al singolo lavoratore, "ti conviene non esporti su organizzazione del lavoro, contratto, essere iscritto a sindacati con la schiena dritta come la FIOM".

Si andrà a lavorare anche se si è ammalati, così salterà, anche il diritto di curarsi.

Potrei continuare all’infinito su questi possibili ricatti ma mi fermo qui. Insomma dalle aziende verrà adottata la massima di Mao “colpiscine uno per educarne cento”. Ma probabilmente basterà solo un “avvertimento”.

Tra l’altro con l’allungamento dell’età gli anziani lavoratori, tra l’altro molti saranno “acciaccati”, costretti a lavorare fino a quasi 70 anni, con gli scatti d’anzianità accumulati e i passaggi di categoria costeranno il doppio di un giovane e quindi per “ragioni economiche”, potrà essere licenziato dagli imprenditori con pochi scrupoli.

Queste modifiche all’Articolo 18 sono una VERGOGNA. Che fare? Una mobilitazione vera e lavorare fin da ora a creare le condizioni per avere nel prossimo parlamento solo parlamentari che vengono dal mondo del lavoro.

Lobby d’ogni genere e politici di professione, spesso implicati in malaffare legiferano contro il mondo del lavoro, d’accordo con questo governo di miliardari, che è una continuazione del precedente. Governo che tra l'altro non ha nessuna legittimazione democratica espressa dal voto.

Ricchi oligarchi che non sanno neppure cos’è un lavoratore, hanno l'appoggio della stragrande maggioranza del parlamento.

Mentre il mondo del lavoro, che esprime decine di milioni di voti, ha solo alcuni ex sindacalisti come Nerozzi e Damiano e un solo operaio come Boccuzzi che difendono senza tentennamenti gli interessi dei lavoratori. La FIOM e l’intera CGIL hanno una forza immensa che, però si scontra con l’ostilità di un parlamento classista e anti popolare, devono impegnarsi fin da ora per far eleggere alle prossime politiche solo rappresentanti del mondo del lavoro scelti tra i migliori sindacalisti e tra i lavoratori più preparati. Se necessario anche con liste proprie.

Non bisogna mai più affidare le sorti del mondo del lavoro a partiti che poi legiferano contro gli interessi dei lavoratori. Tra l’altro nei 5 anni di monitoraggio dei morti per infortuni sul lavoro viene fuori chiaramente che a morire sono soprattutto lavoratori che non hanno tutele sindacali. Quelle che in ultima analisi vogliono marginalizzare con l’abolizione di fatto dell’Articolo 18.

Carlo Soricelli

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro

-------------------------------------------

LA MORTE SUL LAVORO SI E’ PRESCRITTA

Dal blog di Samanta di Persio

http://sdp80.wordpress.com/

23 marzo 2012

Mentre il Governo dei tecnici è impegnato a discutere la riforma del lavoro, ancor prima che venga varata, l’articolo 1 della Costituzione viene sospeso per l’ennesima volta.

Antonio D’Amico è morto nello stabilimento Fiat di Pomigliano il 6 marzo del 2002.

E’ stato schiacciato da un muletto guidato dall’ultima ruota del carro dell’ingranaggio: un precario.

Il ragazzo guidava ad un velocità superiore ai 6 km orari, aveva la visuale coperta perché trasportava due contenitori con lamiere che superavano l’altezza consentita dalla legge di un metro e sessanta.

Quando è avvenuto l’incidente sul posto c’era anche Rosario, il figlio di Antonio.

Rosario conosce bene i tempi le dinamiche del lavoro: si stava producendo la nuova Punto, bisognava sbrigarsi, altrimenti si chiude e il lavoro viene delocalizzato. Allora se le cose stanno così si chiude un occhio, forse anche due, chi guida il muletto non ha il patentino ed è senza formazione. Il giovane precario durante il processo si è accollato tutta la colpa (come se la responsabilità di non essere formato sia la sua) ed in primo grado è stato condannato a poco più di un anno.

La Fiat ricorre in appello chiedendo l’annullamento del processo, la Fiat non è difesa da un avvocato qualunque, ma dal Presidente dell’ordine degli Avvocati della regione Campania.

I familiari di Antonio si appellano a chiunque, perfino al Presidente della Repubblica che li onora con la medaglia al lavoro. Il processo va avanti con altre testimonianze, altro dolore e tanta speranza per chi resta affinchè la verità possa emergere. Sul cammino incontrano un PM comprensivo, giusto o che semplicemente fa il proprio lavoro e chiede che la pena venga raddoppiata. Esattamente dopo dieci anni il processo si conclude e si conclude come ci ha abituato il dittatore degli ultimi diciassette anni. I colpevoli ci sono, ma restano impuniti:

IL REATO SI E’ PRESCRITTO!

MORI’ INVESTITO IN FABBRICA, REATO PRESCRITTO

NAPOLI

Il figlio dell'operaio scrive ai giornali: “Non c'è giustizia”

Suo padre, Antonio D' Amico, è una vittima del lavoro, morto nel 2002. Dopo un lungo iter giudiziario, il 22 marzo 2012 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato prescritto il reato. E oggi il figlio Rosario D' Amico, dalla sua casa a San Giorgio a Cremano (Napoli), esprime la sua amarezza. Lo fa con una lettera inviata ai quotidiani in cui riassume la vicenda.

Il padre era un operaio, dipendente della “Stola”, una ditta che esegue lo stampaggio per conto della Fiat Auto. Il 6 marzo 2002 nello Stabilimento Fiat di Pomigliano D'Arco fu travolto da un carrello elevatore manovrato da un operaio di un' altra ditta, esterna, incaricata dei trasporti nello stabilimento. “Dopo l'incidente - scrive nella lettera Rosario D'Amico - ci siamo affidati alla giustizia, volevamo giustizia. Purtroppo la giustizia non esiste”.

E la prescrizione è stata una sorpresa anche per l'avvocato Consiglia Fabbrocini che, fin dal primo momento, insieme ad altri colleghi ha seguito come parte civile la famiglia D'Amico. “Dobbiamo attendere le motivazioni della sentenza - afferma il legale - ma la prescrizione per noi avvocati di parte civile non è maturata. E dirò di più: la sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non l'ha eccepita la Procura Generale, nè la difesa degli imputati. Ma aspetto di conoscere le motivazioni della sentenza che saranno rese note entro i 90 giorni per avere un quadro chiaro”.

La famiglia D'Amico - fa sapere l' avvocato Fabbrocini - l'ha presa male. “Sono amareggiati, anche per loro è stata una sorpresa. La Corte d'Appello ha confermato le decisioni civili in primo grado, che hanno comportato il pagamento di una provvisionale alla famiglia - conclude il difensore della famiglia. Se la Corte d'Appello darà sostegno alla tesi dell'omicidio colposo è chiaro che agiremo in sede civile per il risarcimento del danno”.

ANSA - 25 marzo 2012

-------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA EX LAVORATORI THYSSENKRUPP SULL'INCIDENTE ALLA LAFUMET DI VILLASTELLONE

Da: Basta morte sul lavoro

http://bastamortesullavoro.blogspot.it/

27/03/12

Ancora una volta una giornata di lavoro è stata funestata da un gravissimo incidente.

E’ accaduto alla Lafumet di Villastellone, ditta di smaltimento rifiuti industriali dove 5 operai, tutti di origine maghrebina (a loro e alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza e solidarietà) sono rimasti gravemente ustionati in seguito ad una esplosione. E la memoria non può che tornare alla strage della ThyssenKrupp perché molte sono le analogie con quanto successo a Torino: produzioni altamente pericolose sottovalutate, scarsa sicurezza, ripetuti incendi che però non fanno insorgere nemmeno il minimo dubbio sull’ipotesi che possa verificarsi, in futuro, un evento disastroso (la ThyssenKrupp dopo l’incendio del 2002 non fece altro che raddoppiare la franchigia assicurativa), la procedura da adottare in caso di emergenza lasciata alla totale discrezione degli operai e le richieste di maggiore sicurezza da parte di lavoratori e sindacati ignorate dal titolare. Che ammette di aver dotato dell’indispensabile lo stabilimento e afferma che se avesse dovuto attrezzarlo con tutto il necessario per la sicurezza tanto valeva chiudere. Meglio continuare la produzione mettendo a rischio la vita degli operai! Parole che fanno capire quanto prima della dignità e della sicurezza dei lavoratori venga sempre e prima di tutto il profitto.

Marchiaro arriva addirittura a complimentarsi con i “suoi” lavoratori per essersi comportati in maniera ineccepibile. E lui? Ha fatto altrettanto?

Mentre CC, ASL, VV.FF. e ARPA ricostruiscono “il fatto” ci chiediamo: dov’erano “prima” che succedesse tutto questo? Hanno fatto i dovuti controlli sulla sicurezza? Hanno vigilato come dovevano? Da anni ripetiamo che il controllo della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro debba essere affidata a postazioni ispettive sotto la diretta supervisione dei lavoratori stessi e non delegata a terzi (RSU o RLS, che non hanno alcun potere decisionale). E che andrebbero “bypassate” direttamente le aziende stesse, rivolgendosi fin da subito alle Autorità preposte.

Gli organi di controllo intervengono sempre “dopo”, mai prima. Possibile?

Mentre nelle fabbriche (grandi e piccole), nei cantieri e sulle strade si continua a morire e ad ammalarsi c’è chi fa, indisturbato, ingenti profitti (controlli inesistenti presto sostituiti da autocertificazioni, secondo la legge 5/2012, multe irrisorie, organi di controllo spesso compiacenti, depotenziamento del Testo Unico 81/08 e la “speranza” che gli Espenhahn, gli Schimdheiny, i Del Papa e i Riva vadano in galera.

Espenhahn, l’ex AD di ThyssenKrupp, ha anche ricevuto gli applausi di Confindustria lo scorso anno – e la Marcegaglia è corsa ai ripari promettendo l’istituzione di un Premio alla Memoria delle vittime ThyssenKrupp - e qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Regionale dell’Umbria E. Brega, il Presidente della Regione Umbria C. Marini e il Sindaco di Terni Di Girolamo gli hanno tributato un sentito “grazie” per il buon lavoro svolto in questi anni. Proprio un bel lavoro!

Torino sicuramente non lo dimenticherà. Ingenti profitti ricavati sulla pelle di lavoratori sempre più penalizzati dalle misure “lacrime e sangue” introdotte prima dal piano Marchionne e poi dalle misure contenute nella recente riforma del mercato del lavoro varata dal governo “tecnico”, che colpisce soprattutto i più deboli, giovani, donne e immigrati.

L’utilizzo della manodopera immigrata, ricattabile e a basso costo, ha avuto per i padroni essenzialmente uno scopo: utilizzarla per estendere il generale abbassamento dei diritti e imporre le condizioni di sfruttamento e precarietà a tutti i lavoratori.

Ormai le più elementari norme democratiche della dignità del lavoro, sicuro e dignitoso, sono un lontano miraggio. La distanza tra cittadini e istituzioni è al minimo storico, per questo si sbandierano ai quattro venti celebrazioni dal sapore fintamente patriottiche come il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, mentre il paese viene lasciato andare in pezzi nelle mani dei soliti noti: banche, istituiti finanziari, Mafia, Vaticano, politica, affaristi, speculatori, ecc., lasciati indisturbati e liberi di speculare, aumentare a dismisura il debito, impoverire e sfruttare e lo Stato, incapace di dare risposte, criminalizza le lotte di chi non può fare altro che opporsi e difendere i propri diritti (sanità, istruzione, lavoro sicuro e dignitoso per tutti, salvaguardia ambientale) visto che è proprio lo Stato il primo a violare i diritti costituzionali che dovrebbe garantire.

I morti sul lavoro non sono altro che un’altra delle brutture che questo sistema produttivo non può, visto l’incedere travolgente della crisi, che far altro che accrescere.

Mentre destra e sinistra spalleggiano il governo Monti nell’opera di attacco indiscriminato ai diritti dei lavoratori e dei cittadini per fortuna tutta una parte sana del Paese si ribella e lotta per opporsi a questo scempio che vede sui lavoratori gravare tutto il peso della crisi: Movimento NO TAV, Movimento Pastori Sardi, Movimento dei Forconi, Comitato No Debito, FIOM-CGIL e sindacati di base, fabbriche in occupazione (Jabil, Rsi, lavoratori e sindacalisti combattivi, lavoratori e cittadini impegnati nella difesa dei Beni Comuni, ecc.).

Per questo oggi occorre più che mai solidarizzare, sostenere e appoggiare tutti quegli organismi, movimenti, associazioni, forze sindacali e sindacalisti più combattivi, lavoratori e singoli cittadini che, ognuno nel proprio ambito di lotta e con le proprie specificità, si oppongono alle misure più nefaste imposte dalla crisi.

Per non cadere nella deriva umana, materiale e sociale in cui vorrebbero relegarci promuovendo abbrutimento, sfiducia ed individui visti non come persone con sogli e aspirazioni ma come “esuberi” dobbiamo comprendere che lottare oggi contro queste nefandezze è utile ma soprattutto necessario e inevitabile.

Torino, 27 marzo 2012 Ex lavoratori ThyssenKrupp Torino

-------------------------------------------

CRONACHE DAL MONDO DI ETERNIT

Da Articolo 21

http://www.articolo21.org


di Valter Vecellio

Brutte notizie, dal mondo di Eternit. La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che a distanza di 45 anni ci dovrà essere sarà un nuovo esame, per verificare le eventuali responsabilità di alcuni ex dirigenti della Michelin nel decesso di un operaio avvenuto il 20 giugno 2002, per adenocarcinoma polmonare, conseguente, secondo l'accusa, all'inalazione di fibre di amianto nello stabilimento di Cuneo dal 1963 al dicembre 1994.

La Cassazione, pur prendendo atto della prescrizione del reato di omicidio colposo contestato agli ex legali rappresentanti della ditta tra il '79 e il '94, ha disposto un nuovo esame nei confronti del capo servizio della centrale termica dello stabilimento dal '63 al '66 e di un collega che ricopriva lo stesso incarico dall'88 al '94. In appello (Corte di Torino ottobre 2010) erano stati tutti condannati per omicidio colposo. Secondo i giudici di merito gli ex dirigenti erano responsabili di "omissioni colpose" e, in quanto "titolari di specifiche posizioni di garanzia durante la vita lavorativa della vittima, avevano determinato la riduzione dei tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente".

Ora la Suprema Corte, disponendo un nuovo esame della vicenda davanti alla Corte d'appello di Torino precisa che il nuovo giudizio "dovrà valutare se, a fronte di una nuova patologia multifattoriale quale l'adenocarcinoma patito dalla vittima, l'esposizione all'amianto, di un lavoratore aduso nel tempo a prolungato fumo di sigarette, abbia costituito una condizione necessaria per l'insorgenza della patologia o per un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa".

Dalla Cassazione a Roma, al tribunale di Padova. Assolti “perché il fatto non sussiste”. Questa la sentenza del giudice di Padova Nicoletta De Nardus per gli otto alti ufficiali della Marina militare, tra ammiragli e ufficiali della marina militare (uno di loro nel frattempo era deceduto) imputati di omicidio colposo per la morte di due militari dovuta a mesotelioma pleuruco; malattia che secondo l'accusa avevano contratto a causa dell'amianto impiegato nella costruzione delle navi da guerra.

C'era molta attesa in tribunale a Padova, per una sentenza che molte delle vittime dell'esposizione all'amianto speravano vincente dopo le condanne nel processo 'eternit' a Torino, e prima ancora per quello 'Breda-Fincantieri' relativo alle morti da amianto a Venezia. Bisognerà ovviamente attendere di conoscere le motivazioni della sentenza; che però appare un obiettivo freno alla seconda inchiesta, battezzata “Marina 2”, su cui fanno affidamento decine di ex marinai imbarcati su "navi maledette". Così le hanno definite quanti erano giunti da più parti d'Italia nella città veneta in attesa del verdetto.

L'indagine era scattata nel 2005 dopo la morte del capitano di vascello Giuseppe Calabrò, 61 anni, e del meccanico di bordo Giovanni Baglivo, 50 anni, ricoverati all'ospedale di Padova per mesotelioma pleurico da asbestosi. La malattia, secondo quanto ricostruito nel corso dell'indagine, sarebbe stata causata dall'esposizione all'amianto utilizzato con profusione nella realizzazione di componenti nelle navi della marina militare. Da qui l'iscrizione nella lista degli indagati e il successivo rinvio a giudizio di ex capi di stato maggiore della marina militare, degli allora direttori generali di Navalcostarmi, della sanità militare, e l’ex comandante in capo della squadra navale.

Prima del processo gli imputati avevano risarcito i familiari delle due vittime con 800mila e 850mila euro, facendoli uscire dalla vicenda giudiziaria, mentre in aula si erano costituite parti civili dell’associazione esposti all’amianto (AIEA) e Medicina Democratica. Per gli imputati il Pubblico Ministero aveva chiesto pene dai due anni ai due anni e otto mesi di reclusione. "Di fronte alle sentenze ormai acclarate di Venezia e Torino – hanno detto i rappresentanti di AIEA e Medicina Democratica – ci aspettavamo ben altro esito considerato che, sull’amianto, ormai la giurisprudenza è chiara; questa è una pericolosa battuta d'arresto".

Torniamo a Roma. La vicenda oltre che essere inquietante, ha dell’incredibile. Secondo quello che denunciano parlamentari di vari gruppi, su uno dei piazzali della manutenzione dell’aeroporto romano di Fiumicino ci sono i resti di nove aerei MD80 della flotta Alitalia, oggi Linee Aeree Italiana, società commissariata. Dovevano essere in parte smembrati per una eventuale vendita o rottamazione; durante le fasi di smontaggio però, i tecnici hanno rilevato la presenza, a bordo degli aerei, negli arredi, in alcune componenti meccaniche e strutturali, di una quantità di amianto tali da richiedere il fermo delle operazioni in attesa di una bonifica, come previsto dalla legge, per procedere in sicurezza alla rimozione delle componenti d’amianto, fino al loro completo smaltimento in discarica, come rifiuti tossici e pericolosi. Sugli MD80 in questione, risulterebbero presenti numerosi pezzi visibilmente danneggiati, esposti al contatto con l’aria, sia nelle parti meccaniche che negli arredi di bordo; di conseguenza, le pericolosissime particelle e polveri d’amianto, estremamente sottili e volatili simili a spore, facilmente inalabili e assorbibili dall’organismo umano, con conseguenze micidiali per lo stesso, rischiano di essere disperse nell’area aeroportuale, nei piazzali e nelle piste, luoghi frequentati da migliaia di lavoratori del settore e da milioni di passeggeri.

Quanti sono gli aerei MD80 della ex Alitalia, che oggi si chiama CAI, e che contengono parti in amianto? Gli Enti preposti al controllo della navigazione hanno mai effettuato analisi o bonifiche delle piste o dei piazzali aeroportuali? Le leggi italiane sull’obbligo di dismissione e smaltimento dell’amianto ne vietano da anni l’utilizzo nella costruzione, ad esempio, dei sistemi frenanti; cosa si è fatto e cosa si fa per garantire che le leggi in questione siano applicate e rispettate da tutte le compagnie aeree internazionali che volano e transitano nel nostro paese? E infine: fino a quando quei pezzi e quelle componenti di MD80 visibilmente danneggiati, continueranno a restare abbandonati, esposti al contatto con l’aria sia nelle parti meccaniche che negli arredi di bordo, e giacenti nell’aeroporto romano di Fiumicino?

Più in generale, di amianto l’Italia è letteralmente impestata. Un tempo di questo materiale si faceva largo uso, poi si è scoperto che quando si deteriora procura gravissimi e irreversibili danni alla salute, e non c’è – al momento almeno – salvezza. Gli epidemiologi dicono che si morirà per amianto almeno fino al 2040, il picco arriverà tra quattro o cinque anni, l’Eternit procura il 54 per cento di tutti i tumori professionali.

-------------------------------------------

I RISCHI CORRELATI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Da Punto Sicuro:

http://www.puntosicuro.it

Anno 14 - numero 2782 di venerdì 27 gennaio 2012


La prevenzione del rischio relativo all’esposizione ai campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz). Le radiazioni non ionizzanti, gli effetti diretti e indiretti, i riferimenti normativi, la Banca dati, la valutazione del rischio e le misure di prevenzione.

Siena, 27 Gennaio 2012

Riprendiamo il viaggio intrapreso da PuntoSicuro attraverso i rischi professionali presentati in “PAF – Portale Agenti Fisici”, un portale web realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell' Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n.5888 dell'1 dicembre 2008. Si avvicina, tra l’altro, il momento (da marzo 2012) in cui il portale sarà disponibile nella sua configurazione definitiva e, quando validato della Commissione consultiva ex art.6, DLgs. 81/2008, sarà utilizzabile ai fini della valutazione dei rischi da agenti fisici.

Dopo esserci occupati del rischio rumore e del rischio vibrazione al sistema mano-braccio e al corpo intero, ci soffermiamo oggi sui rischi correlati ai campi elettromagnetici(0 Hz – 300 GHz).

Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti (NIR, Non Ionizing Radiation) si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole, e in una sezione non ionizzante. Quest’ultima viene a sua volta suddivisa, in funzione della frequenza, in:

- una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz): ad esempio le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa;

- una sezione non ottica (0 Hz – 300 GHz): comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici: è di questa sezione che si occupa questa parte del portale.

Nella parte dedicata alla descrizione del rischio si ricorda che i meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano.

Tuttavia esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti esposti: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del campo elettromagnetico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, comma 4, lettera d).

Si ricorda inoltre che le principali organizzazioni protezionistiche internazionali hanno sviluppato un sistema di protezione dai campi elettromagnetici (CEM) organico e ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising Radiation Protection (ICNIRP).

E la filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le grandezze fisiche ‘dosimetriche’ proprie dell’interazione tra i campi e i sistemi biologici, nei due differenti meccanismi di base diretti precedentemente descritti. Tuttavia nella pratica le grandezze di base non sono però direttamente misurabili nei soggetti esposti. Per verificare il rispetto dei limiti di base è necessario considerare i valori delle grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici, direttamente misurabili nell’ambiente.

In Italia il riferimento normativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro è il Decreto legislativo 81/2008. Le disposizioni specifiche sulla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici sono contenute nel Capo IV del Titolo VIII e derivano dal recepimento della direttiva 2004/40/CE, fissato inizialmente al 30 aprile 2008, e successivamente posticipato di quattro anni dalla direttiva 2004/46/CE. Tuttavia benché l’entrata in vigore del Capo IV sia prevista per il 30 aprile 2012, resta valido il principio generale che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Il portale dedica spazio anche alla Banca Dati campi elettromagnetici (CEM), una banca dati sviluppata con i seguenti obiettivi:

- garantire un’agevole reperibilità dei valori di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche dai macchinari/impianti/sorgenti comunemente utilizzati in ambito industriale, sanitario e di ricerca al fine di favorire il più possibile l’attuazione di appropriati interventi di riduzione e prevenzione del rischio, già in sede di valutazione del rischio, senza dover necessariamente ricorrere a misure onerose e talvolta complesse;

- consentire ai datori di lavoro ed ai loro consulenti di individuare i macchinari/sorgenti che riducano al minimo il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici, in fase di acquisto ed aggiornamento del parco macchine.

In particolare per ciascun macchinario o apparato presente vengono fornite due tipologie di dati:

- dati anagrafici del macchinario, utili ai fini della corretta identificazione del macchinario/apparato;

- dati specifici delle sorgenti/applicatori a cui fanno riferimento le misurazioni riportate nel portale; va in proposito rilevato che può accadere che una stessa apparecchiatura / macchinario possa avere installate al suo interno, nelle condizioni operative di impiego, differenti applicatori. In tal caso andranno ricercati i dati relativi all'applicatore di interesse.

Si sottolinea che i dati di esposizione riportati nella Banca Dati possono essere usati ai fini della valutazione del rischio solo per apparati integri, e quando le specifiche tecniche dell’insieme macchinario - sorgente presente sul posto di lavoro e le modalità di utilizzo del macchinario coincidono con quelle riportate nel PAF – Banca dati esposizione.

Riguardo alla valutazione del rischio si indica che la valutazione del rischio CEM parte da un censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro.

Si definisce situazione “giustificabile” la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute. Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE.

In linea con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili quelle elencate in una tabella, presente sul portale, e elaborate a partire dalla norma CENELEC EN 50499. In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Sul portale è presente anche una tabella che riporta gli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d'azione per i lavoratori.

Rimandando i lettori ad un lettura esaustiva delle informazioni presenti sul portale, riportiamo alcune informazioni sulle misure di prevenzione e protezione.

In particolare nelle attività lavorative ove siano presenti macchinari o impianti emettitori di campi elettromagnetici potenzialmente nocivi, è in genere sempre possibile individuare un insieme di misure di tutela di tipo organizzativo e/o procedurale, che se messe in atto, consentono di:

- prevenire l’esposizione di individui con controindicazioni assolute o relative ai livelli esposizione associati agli apparati;

- ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici irradiati da tali apparati.

Riportiamo brevemente alcune delle misure principali, comuni alla maggior parte delle situazioni espositive:

- installazione e layout: è necessario che gli apparati emettitori di CEM siano installati in aree di lavoro adibite ad uso esclusivo degli stessi ed ad idonea distanza dalle altre aree di lavoro ove il personale stazioni per periodi prolungati. Inoltre, per prevenire effetti indiretti, problemi interferenziali e per evitare esposizioni indebite, è di fondamentale importanza evitare che in prossimità delle sorgenti di campo EM vengano posizionati, se non previa idonea valutazione tecnica, oggetti metallici di qualsiasi tipo ed apparecchiature elettriche;

- delimitazione delle aree: le aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, coincidenti con i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate con cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza: l’accesso a tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione dell’assenza di controindicazioni fisiche all’esposizione;

- formazione ed addestramento del personale: è fondamentale che il personale sia formato sulle corrette norme comportamentali da adottare nelle operazioni in prossimità del macchinario sorgente di CEM e soprattutto sulla necessità di limitare la permanenza nelle aree con esposizioni a campi elettromagnetici di interesse protezionistico (zone controllate) al tempo strettamente funzionale ad attività ed operazioni di controllo del macchinario/impianto sorgente di CEM;

- interventi sulle sorgenti/acquisto nuovi macchinari: secondo quanto riportato dalla Direttiva Macchine la progettazione e costruzione dei macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi.

L’ indirizzo del Portale Agenti Fisici (PAF) è:

http://www.portaleagentifisici.it/index.php

-------------------------------------------

RISCHIO CHIMICO: COME TUTELARE LA SALUTE NEI CANTIERI EDILI

Da Punto Sicuro:

http://www.puntosicuro.it

Anno 14 - numero 2819 di martedì 20 marzo 2012

I fattori di rischio chimico correlati alle operazioni lavorative del comparto edile. Silice, amianto, fibre minerali artificiali, polvere di legno, cemento, fluidi disarmanti, bitumi, catrami e prodotti adesivi. I rischi e le misure di prevenzione.

Reggio Emilia, 20 Marzo 2012

Per favorire idonee azioni informative e formative finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto edile, Punto Sicuro ha presentato qualche mese fa un documento con utili indicazioni pratiche per l’osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro riferibili a un cantiere tradizionale.

Stiamo parlando della “Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it (portale informativo collegato al Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia) e realizzata dall’AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.

Poiché troppo spesso, quando si affrontano i problemi dei cantieri edili, ci si sofferma solo sul rischio infortunistico, riprendiamo la presentazione del documento dell’AUSL di Reggio Emilia per mettere in luce alcuni rischi per la salute inquadrabili nel campo dell’igiene del lavoro.

Presentiamo, ad esempio, alcuni fattori relativi al rischio chimico, correlati alle operazioni lavorative del comparto edile che espongono all’inalazione di polveri di diversa natura:

- Silice: polveri miste, contenenti quote variabili di silice libera cristallina, possono prodursi durante varie lavorazioni, quali la preparazione di malte cementizie e calcestruzzi, nelle operazioni di sabbiatura delle facciate, nelle demolizioni, durante l’uso di strumenti vibranti su calce e calcestruzzo. L’inalazione di polveri miste, contenenti silice libera può causare malattie polmonari che vanno dalla bronchite cronica alla silicosi. Studi recenti indicano che la silice libera cristallina presenta effetti cancerogeni sul polmone, in particolare quando i materiali o i preparati che contengono silice cristallina vengono sottoposti ad azione meccanica (lavorazioni che implicano triturazione, macinazione, frantumazione).

- Amianto: il rischio di inalare fibre di amianto è limitato alle operazioni di rimozione del minerale o di demolizione degli edifici. Nelle operazioni di demolizione, fibre di amianto potranno liberarsi nell’aria in seguito ad operazioni di abrasione o di taglio delle opere portanti, o più semplicemente, data la friabilità del materiale, durante la rimozione di coperture (ondulati), rivestimenti isolanti, pannellature, stucchi adesivi. Le fibre di amianto possono provocare le seguenti malattie: fibrosi polmonare progressiva (asbestosi), tumore pleurico (mesotelioma), cancro bronchiale.

- Fibre minerali artificiali: vengono impiegate come isolanti termoacustici la lana di vetro e di roccia. Queste fibre sono dotate di capacità irritante sulla cute e sulle prime vie respiratorie. Studi recenti indicano che le fibre ceramiche refrattarie presentano effetti cancerogeni e sono state classificate con la frase R49 “Può provocare il cancro per inalazione” nel D.M. 01.09.98. Nello stesso D.M. però le lane minerali, che hanno una composizione chimica diversa e certe caratteristiche (ad esempio fibre di “grosso diametro”), non sono classificate cancerogene.

- Polvere di legno: i carpentieri e gli addetti alla posa in opera degli infissi e dei pavimenti in legno, sono esposti all’inalazione di polveri delle specie lignee utilizzate (pino, abete - classificati come legni teneri – castagno, faggio e altre specie lignee simili, legni esotici – classificati tutti come legni duri) spesso contaminate da conservanti del legno. Le polveri di legno duro sono state indicate come cancerogene nel decreto legislativo 66/00 (tumore ai seni nasali). Queste polveri sono anche dotate, in misura diversa, di azione irritante e sensibilizzante.

A tale proposito alcuni elementi di prevenzione possono essere:

- occorre adottare i provvedimenti necessari ad impedire o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri e delle fibre;

- si devono adottare modalità di lavoro che limitino lo sviluppo di polveri, quali l’umidificazione del materiale in lavorazione, l’utilizzo di utensili manuali o meccanici a bassa velocità e fornire idonei dispositivi di protezione individuali: ad es. maschere respiratorie tipo FFP1 (S) per le polveri inerti o di classe superiore (FFP2 o FFP3) per le polveri di legno duro, le fibre ceramiche refrattarie e le polveri contenenti silice libera cristallina;

- le lavorazioni che espongono a fibre di amianto richiedono particolari cautele. Il decreto legislativo 277 del 15/08/91 obbliga il datore di lavoro a predisporre un piano di lavoro prima dei lavori di rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto, in cui siano specificate le necessarie cautele per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; copia del piano di lavoro deve essere inviato, anticipatamente rispetto all’inizio dei lavori, al SPSAL dell’USL di competenza.

Il documento mette poi in rilievo alcuni rischi chimici in merito all’uso del cemento.

Infatti la presenza nel cemento del cromo ed in minor misura di altri metalli, è responsabile dell’insorgenza dell’eczema del muratore. È questa una malattia della pelle su base allergica estremamente frequente negli addetti all’edilizia.

Tale malattia compare inizialmente alle mani e poi si estende ad altre parti del corpo, riaccendendosi ed aggravandosi ad ogni nuovo contatto con il cemento, rendendo di fatto il lavoratore non più in grado di attendere alla propria attività. Nel documento, che vi invitiamo a visionare, sono indicate le iscrizioni e informazioni che devono essere presenti negli imballaggi di cementi e miscele contenenti cemento.

Riguardo alla prevenzione i lavoratori devono essere dotati di idonei mezzi di protezione personale.

In particolare i soggetti affetti da dermatite da cemento debbono sempre utilizzare un sottoguanto in cotone, in quanto il contatto diretto con la gomma o con la pelle del guanto di protezione può provocare una ricaduta dell’eczema.

Altre sostanze che presuppongono specifiche precauzioni sono i fluidi disarmanti.

Generalmente i fluidi disarmanti utilizzati in edilizia sono preparati non seguendo schemi standardizzati, ma sulla base dell’esperienza degli utilizzatori. Per questo la loro formulazione è assai varia, sia per quanto riguarda l’olio (spesso sono utilizzati oli esausti), sia per quanto riguarda gli additivi. I principali fattori di rischio sono legati alla possibile presenza negli oli degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), dei policlorobifenili (PCB) e delle nitrosammine, tutte sostanze dotate di potere cancerogeno.

Gli oli disarmanti possono essere responsabili della comparsa, negli utilizzatori, di una dermatite di tipo follicolare, localizzata alle mani ed alle cosce. Gli oli possono essere causa dell’insorgenza di tumori della pelle, mentre è discussa l’azione cancerogena di questi composti sul polmone.

In tal caso alcuni elementi di prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori possono essere:

- scelta del prodotto: è necessario scegliere oli con tenore nullo di IPA e PCB; è assolutamente da evitare l’utilizzo di oli esausti per la possibile presenza in questi di sostanze cancerogene;

- modalità di applicazione: è da preferirsi l’applicazione a pennello rispetto alla nebulizzazione;

- dispositivi di protezione individuali: quando il fluido è applicato a pennello è sufficiente utilizzare i guanti, la tuta, le scarpe antisdrucciolo resistenti agli oli; nel caso in cui si ricorra alla nebulizzazione è necessario indossare anche maschere respiratorie con filtro combinato per nebbie e vapori. La tuta deve essere lavata a secco per allontanare i residui di olio.

Il documento sottolinea poi che le operazioni di impermeabilizzazione comportano l’impiego di bitumi e catrami. E questi composti, ed in particolare i catrami e le peci ed in minor misura i bitumi, contenendo idrocarburi policiclici aromatici (IPA), possono essere responsabili dell’insorgenza di tumori a carico della pelle, nonché di congiuntiviti e dermatiti.

Concludiamo questa breve presentazione dei principali rischi chimici per i lavoratori edili, parlando di prodotti adesivi.

I prodotti adesivi sono impiegati per la messa in posa dei pavimenti e dei rivestimenti in ceramica ed in legno:

- Adesivi in polvere: il costituente principale è il cemento al quale sono addizionate cariche minerali (sabbia quarzifera o carbonato di calcio). La pericolosità per la salute di questi prodotti è legata alla polverosità del materiale e all’eventuale presenza di silice libera cristallina.

- Adesivi in dispersione: l’uso di questi prodotti non espone all’inalazione di polveri, in quanto queste sono disperse in soluzioni liquide, ma all’inalazione di solventi che si liberano sia durante la messa in posa che durante la presa.

- Adesivi composti da resine reattive: in base alla natura del legante sono distinguibili in adesivi a base di resine epossidiche, responsabili dell’insorgenza di malattie su base irritativa o allergica a carico della cute e del polmone, ed in adesivi a base di resine poliuretaniche capaci di provocare, a concentrazioni bassissime, gravi sensibilizzazioni a carico dell’apparato respiratorio. Sono impiegati numerosi altri prodotti di notevole tossicità come gli additivi per il cemento e il calcestruzzo, i prodotti impiegati nelle operazioni di restauro e di pulizia degli edifici (formulati che spesso contengono acido cloridrico, formico e altro), gli insetticidi e i fungicidi per il legno, ecc.

Concludiamo riportando alcuni elementi di prevenzione di carattere generale:

- conoscenza del rischio mediante l’acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti, privilegiando nell’acquisto i formulati adeguatamente caratterizzati da un punto di vista tecnico e della sicurezza;

- definizione, anticipata all’inizio della lavorazione, degli accorgimenti tecnici e dei mezzi di protezione da adottare nell’uso dei prodotti;

- norme di comportamento quali non mangiare, non bere e non fumare durante la manipolazione dei prodotti.

Si ribadisce infine che la scheda di sicurezza è uno strumento di prevenzione importante che può orientare nella scelta dei prodotti meno pericolosi e nell’adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione.

Il documento “Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011 della AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/111207_Guida_antinfortunistica_cantieri.pdf

Attenzione: file di grandi dimensioni (7.68 MB).

Nessun commento: