Da:
PuntoSicuro
06
settembre 2013
di
Rolando Dubini, avvocato in Milano
Le
novità relative alla valutazione dei rischi, alla formazione, alle notifiche
all’organo di vigilanza, al sistema di qualificazione delle imprese, alle
verifiche periodiche, ai modelli semplificati e agli adempimenti antincendio.
Presentiamo
la terza parte dell’approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini relativa
all’analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio prodotte
dalla conversione in legge ordinaria del Decreto Legge 69/13.
VALUTAZIONE
DI TUTTI I RISCHI PRESENTI DURANTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA: TRE MODALITA’ DI
EFFETTUARE L’ADEMPIMENTO
A
seguito della Legge di conversione n.98/13, la valutazione dei rischi può essere
effettuata secondo tre modalità, che il datore di lavoro può scegliere
liberamente qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del
D.Lgs.81/08:
-
valutare
tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, che
dovrà però esplicitarli come prevede l’articolo 28 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.81/08 (ai sensi del quale “la scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione”);
-
valutare
tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6
dell’articolo 29 D.Lgs.81/08, ma anche 6 bis e 7;
-
valutare
tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall’articolo 29
comma 6-ter del D.Lgs.81/08 per le attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, decreto che
dovrà essere emanato in futuro, lasciando quindi in sospeso la possibilità per i
datori di lavoro di ricorrere a questa terza modalità di valutazione dei
rischi.
Articolo
29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi
[...]
“5. I datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo
sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8,
lettera f). [...] Quanto previsto nel
precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) nonché g).
6.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). [...]
6-bis.
Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle
aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV [Cantieri Mobili e
Temporanei], sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
28.
6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare,
sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti
dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di
settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo
reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i
datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso
rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei
rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la
facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai
commi 5 e 6 del presente articolo.
7.
Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a)
aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e
g);
b)
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto”.
FORMAZIONE
DEGLI ADDETTI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INTERNI
ED ESTERNI E DEI LAVORATORI
La
Legge 98/13 modifica l’articolo 32, ma anche il 37, del D.Lgs.81/08 e ribadisce
un principio di ragionevolezza già comparso per quel che riguarda la formazione
di lavoratori, dirigenti e preposti nell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio
2012.
Detto
Accordo difatti stabiliva che “al fine di
evitare la ripetizione di percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti
e argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o
superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21
dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di
attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli
accordi che svolta in vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di
specifico riferimento costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi
citati”.
Il
principio diventa generale ora, e vale anche per addetti e responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione, e non solo per lavoratori, e si estende
pure ai loro rappresentanti, in forza del quale:
-
nuovo
articolo 32 comma 5-bis: “in tutti i casi
di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui
i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a
quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e
protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della
formazione e dell’aggiornamento corrispondenti
erogati”;
-
nuovo
articolo 37 comma 14-bis: “in tutti i
casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo
per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o
in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti
della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti
erogati”.
Questa
importante novità viene però sottoposta, a differenza di quanto prevedeva
l’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 che consentiva al Datore di Lavoro
l’autovalutazione di questo credito formativo (cosa del tutto legittima, posto
che anche il documento di valutazione dei rischi è una autovalutazione del
datore di lavoro) ad un appesantimento burocratico, che la lascia nel limbo
delle buone intenzioni con tempi tecnici tutti da verificare, ma sicuramente non
prima di un anno:
“Le modalità di riconoscimento del credito
normativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione
sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
Questi
i nuovi commi degli articoli 32 e 37 del D.Lgs.81/08:
Articolo
32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
[...]
“5-bis. In tutti i casi di formazione e
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei
percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per
il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del
credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di
istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
[...]
Articolo
37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[...]
“14-bis. In tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti,
preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è
riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della
formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di
riconoscimento del credito normativo e i modelli per mezzo dei quali è
documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli
istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi
equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e
dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati
di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul
lavoro”.
NOTIFICHE
ALL’ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO
Viene
correttamente trasferito all’ente pubblico l’obbligo di fornire alla ASL le
informazioni che già possiede per far fronte all’obbligo di cui all’articolo 67
del D.Lgs.81/08 di Notifica all’organo di vigilanza competente per territorio
dei nuovi insediamenti, ma questo solo quando verrà approvato l’ennesimo decreto
applicativo, nel frattempo restano fermi gli obblighi attuali di notifica
preventiva alla ASL a cura del datore di lavoro.
Ecco
il nuovo articolo 67 del D.Lgs.81/08:
Articolo
67 (Notifiche all’organo di vigilanza competente per
territorio
“1. In caso di costruzione e di realizzazione
di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di
ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono
essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere
comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi
informativi:
a)
descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di
esecuzione delle stesse;
b)
descrizione delle caratteristiche dei locali e degli
impianti.
2.
Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito
delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello
unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità,
le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare
per i fini di cui al presente articolo.
3.
Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a
trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio
le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma
2.
4.
L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove
è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1”.
SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
Al
fine di dar finalmente vita al Sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi previsto dall’articolo 27 del D.Lgs.81/08, a tutela della
qualità e sicurezza dell’attività svolta e dei committenti stessi, si toglie
alla Commissione Consultiva permanente e si trasferisce al Governo il
compito-potere di definire il sistema stesso, modificando l’articolo medesimo
come segue, posta l’impasse quinquennale nella quale si era arenata la
definizione di tale modalità di qualificazione delle
imprese:
Articolo
27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi
“1. Con il decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i
settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello
strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica
esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi
formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2,
nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi
nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie
di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni”.
[...]
VERIFICHE
PERIODICHE DI ATTREZZATURE
L’attuale
inefficiente sistema pubblico delle verifiche periodiche viene modificato
introducendo modalità razionali che consentono alle imprese di procedere
comunque alle verifiche avvalendosi se necessario di soggetti privati abilitati
adeguatamente responsabilizzati dalla norma, allo svolgimento delle
stesse:
Articolo
71 - Obblighi del datore di lavoro
[...]
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il
datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII
a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di
efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi
provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque
giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di
altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalitàdi cui al comma
13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di
lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da
soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di
cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito
delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma
sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste
a carico del datore di lavoro”.
[...]
ESONERI
DAGLI OBBLIGHI DI CUI AL TITOLO IV DEL D.LGS.81/08 SUI CANTIERI MOBILI E
TEMPORANEI
Prima
della riforma introdotta dalla Legge 98/13, l’articolo 88, comma 2, lettera
g-bis) del D.Lgs.81/08 disponeva che le misure del Capo I del Titolo IV non si
applicassero: “ai lavori relativi a
impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui
all’allegato X”.
Ora
vi è un grandissimo ampliamento dei casi di esonero dagli obblighi citati,
poiché ora la disposizione di cui al comma g-bis è stata sostituita dalla
seguente:
“ai lavori relativi a impianti elettrici,
reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai
piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno,
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,
che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato
XI”.
La
stessa applicazione del Titolo IV verrà ridefinita con il solito Decreto
Ministeriale da emanare per i settori degli spettacoli musicali e
cinematografici, e teatrali e per le manifestazioni fieristiche, il che, in
vista dell’Expo 2015 di Milano, assume un ulteriore
interesse.
Articolo
88, comma 2-bis
“Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse
allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre
2013”.
MODELLI
SEMPLIFICATI PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS), DEL PIANO
DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC), E DEL FASCICOLO
DELL’OPERA
La
Legge 98/13 introduce il nuovo articolo 104-bis del D.Lgs.81/08 che prevede
l’ennesimo Decreto Ministeriale di individuazione di modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100,
comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),
“fermi restando i relativi
obblighi”.
Importante
precisazione, quest’ultima, che significa che i “modelli semplificati” dovranno
comunque rappresentare una valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno
escluso, e includere sempre e comunque tutte le necessarie misure di prevenzione
e protezione.
Della
bontà dei modelli non si può dire nulla fino a che non verranno
emanati:
Articolo
104-bis. – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o
mobili
“Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in
sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la
redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1,
lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100,
comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),
fermi restando i relativi obblighi”.
Si
tratterà di vedere la qualità dei modelli proposti, che potrebbe essere tale da
innalzare il livello non eccelso oggi esistente, in non pochi cantieri, dei
documenti stessi.
PROROGHE
DI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO
Per
le attività a basso rischio d’incendio di cui all’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, indicate dall’articolo 11,
comma 4 di detto articolo viene prevista una diluizione di termini per gli
adempimenti di legge in materia di antincendio.
Articolo
38 del Decreto Legge 69/13 convertito con Legge 98/13 - Disposizioni in materia
di prevenzione incendi
“1. Gli enti e i privati di cui all’articolo
11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151,
sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3
del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche
la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorità.
2.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma
presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 2011 entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso”.
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