COMITATO 5 APRILE – ROMA aderente alla Rete nazionale salute e sicurezza
sul lavoro
Sede di riferimento c/o USICONS Largo G. Veratti 25 00146
Roma
OSSERVAZIONI E
RILIEVI SU TESTO BOZZA DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE – bis, articoli di modifica
in pejus della legislazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.)
Introduzione: questo è un primo documento
commentato su questa ennesima modificazione, questa volta nettamente
peggiorativa, alle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, che ha avuto con il “parto” del D. Lgs. 81/2008, già
sottoposto a integrazioni e modifiche e interpretazioni (dis)applicative che ne
stanno progressivamente snaturando la funzione e la finalità. Le modifiche del
testo fra poco in approvazione al Consiglio dei Ministri e successivamente
nell’iter di una legislazione …alla frutta, in diversi punti e aspetti, si pone
in contrasto con quanto è previsto dalle disposizioni e direttive comunitarie, che fanno parte a
tutti gli effetti come “diritto dell’unione europea” del nostro ordinamento
giuridico, come già lo ebbero ai tempi della “626”, ormai assorbita e sostituita
dal D. lgs. 81/2008.
CI RISIAMO: QUANDO LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO (e
sui territori sempre più inquinati e devastati…) SONO ANCORA CONSIDERATI UN
COSTO…I PADRONI E CHI DIFENDE I LORO INTERESSI, che NON COMBACIANO CON QUELLI
DELLE CLASSI LAVORATRICI E DELLE LORO FAMIGLIE E DELLA CITTADINANZA, SI FANNO
…“SEMPLIFICARE” LE COSE, con un abbassamento delle forme di tutela, con
esclusione da forme di vigilanza e/o controllo, con limitazioni o eliminazioni
di responsabilità e doveri. In questo nostro primo scritto, vediamo cosa cambia
e gli effetti dannosi. Si ringrazia l’ingegner Marco Spezia, tecnico della
sicurezza e Marco Bazzoni, operaio e RLS, che hanno fornito uno spunto prezioso
con le loro argomentazioni e commenti critici …”in
rete”.
LA FASE DI
INFORMAZIONE, FORMAZIONE DAL BASSO E DI…VIGILANZA AUTORGANIZZATA CHE POSSIAMO
METTERE IN CAMPO, anche come Rete nazionale salute e sicurezza sul lavoro, per
contrastare il peggioramento delle forme strumenti di tutela, prosegue dopo i
vari lavori fatti sulla salute e sicurezza in edilizia, quello sulla sicurezza
nelle scuole, sull’amianto, in ferrovia…
SI RIDUCE L’OBBLIGO DELLA
FORMAZIONE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LAVORI DEFINITI
“BREVI”
(inferiori alle 50 giornate lavorative per anno
solare)
All’articolo 3 del
Decreto viene aggiunto il comma 13 bis: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la
Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di
semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle
prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di
riferimento”.
Uno degli aspetti
fondamentali per una seria attività e politica coerente di intervento in materia
di PREVENZIONE, è data dall’obbligo datoriale (padronale di dovrebbe dire), in
materia di FORMAZIONE e di SORVEGLIANZA SANITARIA. Risulta poco chiaro cosa
voglia dire in concreto la “…semplificazione degli adempimenti…”, in ogni caso
ogni tentativo di…semplificare, in termini di riduzione se non …omissione, su
informazione, formazione e sorveglianza sanitaria è già motivo di preoccupazione
per ogni lavoratore e lavoratrice in generale a tempo indeterminato, per i casi
di utilizzo di forza lavoro per periodi di durata inferiore ai due mesi (50
giorni) che sono tendenzialmente
destinati ad aumentare in virtù della fase di smantellamento di quello che era
il ”diritto del lavoro”, con minori garanzie e tutele scambiate e spacciate per
“flessibilità”, questa nuova situazione è a dir poco con effetti disastrosi. In
generale, la fase di informazione e
quella di formazione sono aspetti
fondamentale per permettere ai lavoratori e alle lavoratrici, di conoscere i
rischi a cui si va incontro quotidianamente nell’attività lavorativa, a
prescindere dalla sua durata nel tempo, come affrontare i fattori di rischio e
pericolo, come prevenirli o evitare danni peggiori in caso si verifichino
problemi.
L’esperienza
concreta di questi anni, a partire dal “pacchetto Treu” (D. Lgs. 196/97) in poi,
ma anche prima con i lavori temporanei extra (nel turismo, nel settore portuale,
nell’agricoltura come nell’edilizia…) dimostrano che è proprio nei lavori di
durata “breve”, che aumenta il rischio di infortuni, non solo perché è carente
l’esperienza lavorativa, lo scambio di informazioni corrette e una formazione
adeguata con la conoscenza dei processi lavorativi, dei ritmi in azienda e dei
rischi e pericoli che si possono correre, che fanno sì che la formazione sia un
elemento fondamentale per la fase di prevenzione e di conoscenza.
La stessa cosa vale
per la “semplificazione”, in termini di riduzione e abbassamento di tutele, per
la sorveglianza sanitaria. Tale funzione ridotta, può significare la
consapevolezza insufficiente, da parte del medico competente aziendale, che il
lavoratore sia utilizzato per attività lavorative, pur non essendo idoneo a
svolgerle o a svolgerle con determinate precauzioni o
prescrizioni.
Non a caso, infatti
il primo passo della sorveglianza sanitaria è la visita preventiva di idoneità
alla mansione, oltre alla prima…visita all’atto dell’assunzione, se ci fosse una
pratica di massa a uso della forza lavoro contrattualizzata, invece delle
attuali 44 tipologie contrattuali, molte delle quali flessibili o…precarie, in
ogni caso duttili rispetto alla “rigidità” del lavoro salariato e a quei
“fissati dei diritti e delle garanzie sul lavoro”.
SI VUOLE ELIMINARE
L’OBBLIGO DI ELABORARE I DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DI
LAVORATORI-LAVORATRICI, SOTTOPOSTI
SORVEGLIANZA SANITARIA
Con l’ipotizzata abrogazione ed
eliminazione dei commi 1 e 2 dell’ articolo 40 e dell’Allegato III B e
modificando il comma 2bis dell’articolo 40 (D. Lgs. 81/2008) , si ottiene
l’effetto di eliminare l’ obbligo per il medico competente aziendale, di ogni
azienda, di elaborare e di trasmettere all’autorità competente le informazioni
relative ai dati relativi ai rischi
cui sono esposti i lavoratori e le lavoratrici, gli infortuni denunciati, le
malattie professionali segnalate, la tipologia dei giudizi di
idoneità.
Se manca un controllo sui fenomeni infortunistici e da malattie
professionali delle aziende, viene meno anche la possibilità di elaborare
statistiche nazionali, di correlazione tra rischi aziendali e
infortuni/malattie.
ELIMINAZIONE DEL
D.U.V.R.I.
Il comma 3
dell’articolo 26 del Decreto viene stravolto e
diventerebbe:
“Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze o
individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione,
esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e
coordinamento” . Significa nei fatti l’eliminazione del DUVRI
(Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenze) per i lavori in
appalto. Si permetterebbe al datore di lavoro un altro esonero di compiti e di
responsabilità con la nomina di un “incaricato” al posto dell’elaborazione del
documento.
Si vuole così
cancellare un tipo di documentazione, che dovrebbe permettere di poter
analizzare i rischi di interferenze tra diverse società presenti nello stesso
appalto ma in lavorazioni differenti. Lo scopo della norma che è in vigore, che
si vorrebbe sostituire, era quella di definire in concreto le misure di
prevenzione e protezione da adottare, sostituendo tale documento con
una figura di “coordinatore”, al quale scaricare ogni responsabilità in caso di
incidenti…
Non solo, con
l’ipotesi di modifica del comma 3bis dell’articolo 26 del testo unico, si
otterrebbe un altro risultato, non solo permettendo di non elaborare (più) il
DUVRI e nemmeno di nominare il coordinatore, “nei casi in cui i documenti di valutazione
dei rischi del datore di lavoro committente e dell’impresa appaltatrice
considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze”. Quindi per i
datori di lavoro committente e appaltatore basterà scrivere e dichiarare (non
provare, però) sul proprio documento (grazie anche alla semplificazione di
P.O.S. e del P.S.C.) di avere valutato tutti i rischi da interferenze
(cosa impossibile, a causa dell’enorme variabilità dei possibili
lavori…appaltabili) per eliminare del tutto ogni controllo (tramite DUVRI
o tramite coordinatore) dei rischi di “interferenze” e nei fatti di ogni
possibile collegamento, in caso di infortuni mortali, di incidenti, di attività
di risanamento, di risarcimento danni o dell’insorgere di guai…, della filiera
dei responsabili, dal committente fino all’ultima delle società in…subappalto,
poiché mancherebbero i documenti dal DUVRI fino al P.O.S. e al
P.S.C.
La conseguenza di
queste modifiche è particolarmente grave in Italia, dove moltissime attività
lavorative prevedono miriadi di appalti e subappalti, con la presenza
contemporanea di decine di società nei medesimi luoghi di lavoro e per alcune
figure “tecniche”, di lavoratori che figurano come “partite IVA”, Imprenditori
individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi, di fatto operai e
tecnici ai quali pure con le attuali disposizioni era richiesta una certa
vigilanza, formazione e tutela perché partecipi del complesso delle attività,
lavori o fasi di esso dell’appalto. Succede sempre più spesso che figure
operaie, anche specializzate, siano “licenziate” o si “dimettano” proseguendo lo
stesso lavoro come “imprenditore individuale” o accettando minori garanzie e
maggiori rischi, pur di rimanere “nel giro degli appalti e dei lavori”.
Eliminare l’obbligo
di presentazione del DUVRI cancellerà ogni possibilità di controllo sulle
interferenze “pericolose” (cioè dei furbetti che non rispettano le regole e le
misure di tutela) con l’effetto di far aumentare il numero di infortuni e di
incidenti e proseguire in una serie di lavori a rischio...sulla pelle degli
operai e delle altre figure “riciclate”. Sottoposte non solo a tempi e ritmi
maggiori di lavoro, ma anche a minore forme e strumenti di controllo, vigilanza
e prevenzione dai fattori di rischio e di pericolo.
Sarà anche più
difficoltoso il ruolo e l’attività dei rappresentanti sindacali aziendali (Rsa o
Rsu) e delle figure specifiche con delega alla sicurezza (RLS), che avranno
strumenti ancora minori di verifica e possibilità sempre più ridotte di
intervento, nonché di segnalazione agli organismi di vigilanza e alle autorità
competenti anche nei casi più gravi, con una incidenza sempre di minore
efficacia dell’azione nei luoghi di lavoro, sia pubblici sia privati.
IPOTESI DI ELIMINAZIONE DEL DUVRI E DEL
COORDINAMENTO PER “LAVORI BREVI”
Con ulteriore
modifica del comma 3-bis dell’articolo 40 del Decreto Legislativo 81, il limite
di tempo per il quale decade l’obbligo di compilazione del DUVRI (o grazie alle
modifiche descritte prima) e della nomina - incarico del coordinatore), è
innalzato a dieci uomini-giorno, eliminando così per una massa enorme di
attività in appalto ogni controllo sul coordinamento tra le varie
società.
ELIMINAZIONE DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (D.V.R.) PER PICCOLE AZIENDE O PER AZIENDE
DEFINITE “A BASSO RISCHIO”.
Con l’aggiunta di
4 commi all’articolo 29 del Decreto, che
consentiranno di autocertificare (cioè di fatto di non eseguire) la valutazione
del rischio ad aziende a “basso rischio” ( di cui non è chiara la definizione),
alle aziende sotto i 10 lavoratori, ma anche a quelle sotto i 50 lavoratori che
nei due anni precedenti non abbiano avuto infortuni o malattie professionali
(dichiarati, aggiungiamo noi, è prassi usuale non denunciare gli infortuni come
tali ma farli passare come malattia del lavoratore, così come ostacolare le
procedure per ottenere le dichiarazioni di malattie professionali, contratte sul
lavoro e in occasioni di attività lavorative, facendo sembrare che la patologia
sia stata contratta dal dipendente al di fuori del
lavoro…).
Si ribadisce che il
D.V.R., il Documento di Valutazione del Rischio, non è una semplice elencazione
del tipo e del livello dei rischi presenti, ma è soprattutto il documento nel
quale sono definite in prima istanza le misure tecniche e organizzative di
prevenzione e protezione e le figure aziendali che ne sono responsabili, nonché
le varie misure e provvedimenti per raggiungere l’obiettivo di riduzione e/o di
eliminazione dei fattori di rischio o pericolo riscontrati (o riscontrabili, in
caso di adeguamenti organizzativi aziendali, come l’uso di macchinari nuovi, di
diverse tecnologie o di metodologie nuove nelle fasi di lavorazione)
.
In attesa di capire
cosa intende l’estensore del provvedimento per le aziende a “basso rischio”, la
cui denominazione è oscura, si rileva che qualunque attività
lavorativa-aziendale, comporta dei
fattori di rischio o di pericolo. Anche il semplice lavoro d’ufficio può
comportare rischi per la salute (stress, fattori posturali, uso di computer o
videoterminali…) e per la sicurezza (rischi da impianti elettrici, rischi in
caso di emergenza, tipo terremoto).
La scelta di
consentire alle aziende di non elaborare il documento di valutazione dei rischi
solo in base al numero di dipendenti non è un criterio utile ed efficace.
Infatti, la valutazione è tanto più necessaria non in funzione del numero di
lavoratori, ma in funzione del livello e dei tipi di rischio ai quali la forza –
lavoro è sottoposta. Inoltre, dare la possibilità alle aziende, di non redigere il documento coloro che non
hanno avuto infortuni o malattie professionali è contrario a ogni principio
di prevenzione. Valutare i rischi e definire le misure di prevenzione e
protezione serve prioritariamente a ridurre la probabilità di infortunio.
Non è detto che ci debba scappare
il morto, per imporre al padronato di fare la valutazione dei
rischi.
Queste modifiche
sono ancora più gravi tenendo conto della struttura produttiva italiana che è
basata, nella stragrande maggioranza dei casi da piccole imprese, sotto i 10
dipendenti. Quelle poi sotto i 50 sono un numero ancora più
elevato.
SNATURAMENTO DEL PIANO OPERATIVO
DI SICUREZZA (P.O.S.) E DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.) NELLA
CANTIERISTICA
E’ prevista
l’aggiunta di un articolo 104-bis, relativo alla gestione del cantieri
temporanei e mobili, permettendo anche in questo caso la semplificazione (cioè
lo snaturamento) dei due documenti cardine per la gestione della sicurezza nei
cantieri edili. Si tratta del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il PSC
è il documento redatto dal soggetto committente, che deve specificare in maniera
dettagliata i rischi esistenti nei cantieri, derivanti da interferenze tra le
società presenti e definire le misure tecniche e organizzative per eliminare o
ridurre i rischi e pericoli derivanti da tali
interferenze.
Il POS è invece il
documento che tutte le società, appaltate e subappaltate devono redigere per
ogni cantiere, recependo i contenuti del PSC, per definire le misure di
prevenzione e protezione delle singole aziende.
Permettere la
semplificazione di tali documenti, significa aumentare la superficialità e
genericità della loro redazione, rendendoli di fatto solo documenti formali e
non con effetti ed efficacia sostanziale, con il risultato negativo di aumentare
i rischi di infortuni in un settore, come quello delle costruzioni, che conta
oggi la maggioranza degli infortuni mortali o
invalidanti.
ELIMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI CANTIERI PER I “PICCOLI” SCAVI
Tra le attività per
le quali l’attuale articolo 88 del decreto permette di non applicare le modalità
di gestione dei cantieri temporanei e mobili definiti dal Titolo IV del Decreto,
è aggiunta anche quella di “piccoli
scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per
servizi”.
A parte la scarsa
chiarezza della definizione di “piccoli scavi”, permettere di non adottare le misure di tutela
dei cantieri per questa situazione, comporterà l’aumento del rischio per
un’attività (quella di scavo) che già oggi ha il triste primato di un elevato
numero di incidenti.
ELIMINAZIONE DELL’OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA
con abrogazione
dell’articolo 54 del D.P.R.1124/65 che stabiliva che: ”Il datore di lavoro [...] deve, nel termine di due giorni, dare
notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro
che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni”. Praticamente gli infortuni potranno essere comunicati solo
all’INAIL. In tal modo le autorità di pubblica sicurezza rimarranno
all’oscuro del fenomeno infortunistico, cioè di un avvenuto reato di lesioni od
omicidio colposo.
ELIMINAZIONE DELLE
COMPETENZE DELLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA IN CASO DI INFORTUNI
Viene abrogato il
primo comma dell’articolo 56 del D.P.R.1124/65 che stabiliva
che:
“L'autorità di pubblica sicurezza appena
ricevuta la denuncia di cui all'articolo 54, deve rimettere, per ogni caso
denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia
deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od
un'inabilità superiore ai trenta giorni e si tratti di lavoro soggetto
all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al Pretore nella
cui circoscrizione è avvenuto
l'infortunio”.
Sono soggetti a
modifica i commi successivi dello stesso articolo togliendo alla Procura
della Repubblica l’obbligo di avviare un’indagine sulle cause
dell’infortunio, demandando l’obbligo alla Direzione del Lavoro. Sono
cancellate del tutto le competenze delle autorità di pubblica sicurezza e
della Procura riducendo in maniera inaccettabile le garanzie di procedimenti
penali e civili a carico dei responsabili dell’infortunio (o per
l’individuazione e accertamento delle responsabilità e dei soggetti
responsabili).
ELIMINAZIONE DELLA POSSIBILITA’
DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA DI RICHIEDERE PRESCRIZIONI PER NUOVI LUOGHI DI
LAVORO O DI RISTRUTTURAZIONE DI QUELLI ESISTENTI. L’articolo 67 del Decreto
relativo all’obbligo di notifica all’organo di vigilanza della costruzione di
nuovi edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, oppure degli
ampliamenti e delle ristrutturazioni di quelli esistenti viene completamente
modificato nell’aspetto procedurale.
Nel nuovo testo
viene abrogato il seguente periodo:
“Entro
trenta giorni dalla data di notifica,
l'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati”.
Tale comunicazione non serve più a niente, non avendo più l’organo di
vigilanza la competenza di richiedere modifiche in caso di non ottemperanza
delle norme relative alla caratteristiche dei luoghi di
lavoro.
DERESPONSABILIZZAZIONE DELL’OBBLIGO DI
NOTIFICA
Tutte le seguenti notifiche all’organo di vigilanza attualmente a totale
carico del committente dei lavori o del datore di lavoro e il cui mancato
adempimento costituisce reato penale:
notifica
preliminare prima dell’inizio dei lavori nei cantieri edili
(articolo 99 comma del decreto)
superamento
dei limiti di esposizione per gli agenti chimici pericolosi
(articolo 225, comma 8 del Decreto); eventi imprevedibili di esposizione ad
agenti cancerogeni e misure adottate per ridurre le conseguenze (articolo 240, comma 3 del
Decreto); notifica preliminare prima
dell’inizio dei lavori di rimozione
o demolizione di materiali contenenti amianto (articolo 250, comma 1 del
Decreto); dispersione nell’ambiente di agenti
biologici pericolosi e misure adottate per ridurre le conseguenze dannose (articolo 277, comma 2 del
Decreto), potranno essere
effettuate “in via telematica, anche per
mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro” e non più dal datore di
lavoro/padrone. Non è chiaro cosa succederà in caso di omessa notifica, la
cui responsabilità dovrebbe rimanere a carico del datore di lavoro. Di sicuro la
modifica permetterà uno “scaricabarile” di responsabilità con il conseguente
allungamento dei procedimenti penali, fino alla prescrizione del reato
stesso.
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