sabato 7 luglio 2012

SICUREZZA SUL LAVORO – KNOW YOUR RIGHTS ! – NEWSLETTER N.112 DEL 06/07/12


 la newsletter n.112 del 06/07/12 di “Sicurezza sul lavoro ! - Know Your rights !”.

In questo numero:
-         Lavoro minorile e rischi attività di pasticceria
-         Amianto: Eternit in Salento
-         Processo Eureco
-         Contratto a termine nullo in caso di mancata valutazione dei rischi
-         Ambienti confinati: le attività e le situazioni di lavoro più a rischio
-         Agenti chimici e cancerogeni: le misure per ridurre il rischio

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’ obiettivo è quello di diffondere il più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’ unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte:
“Marco Spezia - sp-mail@libero.it”
DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !

Marco Spezia
RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

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LAVORO MINORILE E RISCHI ATTIVITA’ DI PASTICCERIA
LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! – N.25

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

QUESITO
Mio figlio, minorenne, ma a giugno compirà 18 anni, andrà a fare un lavoro stagionale come aiuto pasticcere.
Ha fatto la visita medica, ma il medico del lavoro non può rilasciare il certificato in quanto il lavoro comporta dei rischi e lui è minorenne.
Il datore di lavoro sarebbe disposto ad aspettare i suoi 18 anni per assumerlo. Al di là dell’età, immagino che il lavoro comporterà dei rischi anche per persone adulte.
A questo proposito volevo chiederti se hai del materiale che io possa consultare in modo da poter vigilare sul fatto che il ragazzo sia messo al lavoro con tutte la garanzie di sicurezza necessarie.
Grazie.


RISPOSTA

La tutela del lavoro minorile è regolata dalla Legge n.977 del 17/10/67, come successivamente modificata dal Decreto Legislativo n. 345 del 4 agosto 1999 e dal Decreto Legislativo n. 262 del 18 agosto 2000 (che ti riporto in allegato).
Tale legge vieta di adibire i minori alle lavorazioni e ai processi indicati nell’Allegato 1 della legge stessa.
Tra le lavorazioni e i processi indicati nell’Allegato 1, non compare né specificatamente la mansione di aiuto pasticcere, né indirettamente lavorazioni che comportino i rischi che usualmente compaiono all’interno di una pasticceria artigianale o industriale.
Credo pertanto che la mancata autorizzazione al lavoro per tuo figlio da parte del medico (ritengo, anche se tu non lo hai scritto, si tratti di medico del lavoro della ASL) sia dovuta all’esecuzione del lavoro in orario notturno, che probabilmente può interessare le pasticciere (specie le primissime ore del mattino).
La legge 977 infatti, oltre a proibire per i minori i lavori di cui all’Allegato 1, prevede anche, all’articolo 15, la proibizione di adibire i minori a lavori che si svolgono in un periodo di tempo compreso tra le ore 22 e le 6 oppure tra le ore 23 e le 7.
Se non è nemmeno questo il caso per cui il medico non ha concesso l’autorizzazione al lavoro per tuo figlio, il motivo potrebbe essere legata a una sua non idoneità ai rischi della mansione, anche se questi rischi non sono tra quelli citati nell’Allegato 1 della legge 977 (come ad esempio una semplice allergia alle farine vegetali).
Quindi dovreste chiedere al medico i motivi della non idoneità, per meglio comprendere il profilo di rischio individuato all’interno della pasticceria.
In merito ai rischi in cui può incorrere tuo figlio, anche dopo la maggiore età, in un lavoro di aiuto pasticciere, questi non sono certo gravissimi, ma devono comunque essere adeguatamente valutati a cura del datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio, di cui all’articolo 28 del D.Lgs.81/08. All’interno di tale documento devono poi essere contenute le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro deve adottare per ridurre o eliminare i rischi.
Se l’azienda ha meno di 10 lavoratori, il datore di lavoro, anziché redigere un documento di valutazione del rischio, può redigere una autocertificazione in cui attesta di avere valutato tutti i rischi per i lavoratori. Egli deve comunque definire e applicare le misure di prevenzione e protezione adeguate a eliminare o ridurre i rischi individuati.
Per l’attività di pasticceria ti posso citare quelli che sono i rischi più comuni e le relative azioni di prevenzione e protezione. E’ ovvio che quelli che ti elenco sono valutazioni del tutto generiche che andranno poi inserite nel reale contesto produttivo (per il quale dovranno essere valutati anche i rischi legati agli ambienti di lavoro, agli impianti elettrici, al rischio incendio, ecc.).
A livello assolutamente del tutto generale, le principali fonti di rischio (tra parentesi il livello di rischio) per attività di pasticceria e le relative misure di prevenzione e protezione sono quindi le seguenti:
-         rischio da ustioni alle mani (alto) => adozione di idonei DPI, quali guanti anticalore;
-         rischio di infortunio alle mani per utilizzo di utensili affilati o appuntiti (medio) => adozione di idonei DPI, quali guanti antitaglio;
-         rischio di infortunio ai piedi per caduta di teglie, vassoi (medio) => adozione di idonei DPI quali scarpe antinfortunistiche;
-         rischio da microclima caldo e da sbalzo termico caldo / freddo (alto) => adeguata ventilazione degli ambienti di lavoro, sorveglianza sanitaria specifica;
-         rischio da polveri di farina (alto, ma solo per soggetti allergici) => adozione di idonei DPI (mascherine), sorveglianza sanitaria specifica;
-         rischio da movimentazione manuale dei carichi per il trasporto di sacchi di farina, teglie, vassoi, ecc. (medio) => riduzione dei carichi sollevati, ausilio di un secondo operatore, sorveglianza sanitaria specifica;
-         rischio per lavoro notturno (basso) => adeguata turnazione, sorveglianza sanitaria specifica;
-         rischio chimico (alto, ma solo se vengono utilizzati prodotti pericolosi per la pulizia di forni, teglie, vassoi, ecc.) => sostituzione dei prodotti chimici con altri non o meno pericolosi, adozione di idonei DPI, quali guanti e mascherine;
-         rischio da esplosione da polveri di farina (basso) => divieto di fumare e usare fiamme libere, idonei impianti elettrici.
Oltre alle misure di prevenzione e protezione indicate, fondamentale è la informazione, la formazione e l’addestramento che tuo figlio deve ricevere prima di cominciare il lavoro.
La “specifica sorveglianza sanitaria” deve essere definita dal medico competente dell’azienda (medico specializzato in medicina del lavoro, pagato dal datore di lavoro), in funzione dei rischi rilevati e del loro effettivo livello e non può essere generica, ma mirata a tali rischi (ad esempio spirometrie per le polveri di farina, ECG per il microclima, ecc.).
Tale sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente, per accertare eventuali non idoneità alle lavorazioni (come ad esempio l’allergia alle farine) ed eventuali patologie che dovessero insorgere nel tempo (molto raramente nel caso dei lavori di pasticceria).

Marco

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Da ANCORA IN MARCIA !
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Da ieri il calendario torna purtroppo indietro di 60 anni per i ferrovieri in prima linea: ovvero Macchinisti e Capitreno.
Tutto ciò grazie alla sigla dell'intesa sui nuovi CCNL delle Attività Ferroviarie e del gruppo FSI ed anche quello di Trenord, un grazie ancora ai soliti sindacati che oramai rappresentano solo se stessi e da più di 10 anni firmano solo accordi e CCNL a perdere.
La nuova moda è oramai questa: sottoscrivere le intese dei CCNL, in attesa che vengano definitivamente firmate da sconosciuti di OOSS inutili, che il lavoro nemmeno sanno cosa sia, visto che non subiscono le conseguenze di ciò che "regalano" alle aziende.

Certo, loro, i neuro-pseudo-sindacalisti, nella loro placida ignoranza, dopo anni di distacco e sempre con la paura di perdere Ag e poltrone, non gliene frega se i riposi giornalieri passano definitivamente ad 11 ore come a Trenord, o 14 ore in 2 divisioni di Trenitalia, dopo averne lavorato 10 ad Agente Solo o 7 od 8 la notte sempre da soli, nulla conta se il monte ore annuale di riposo cala drasticamente, non si ha più diritto al pasto, e aumentano tutti i tipi immaginabili di flessibilità.
La Cina si avvicina sempre più e i Marchionne di turno sono i nuovi guru del lavoro o meglio dello sfruttamento.

La sicurezza oramai non viene più vista come concetto di prevenzione, ma come il colluttorio, alias una parola vuota per sciacquarsi la bocca, ma chissenefrega, tanto i primi a pagare se cala la sicurezza e aumentano i carichi, peggiorano le condizioni di lavoro si sa chi sono poi in questi casi; mentre l'azienda persegue i suoi sempre più perfidi e masochisti progetti, ed è sempre più in auto-adulazione per l'Alta Velocità, mentre il resto va tutto a rotoli.

Ferrovieri che fare?
Cominciamo dalle cose semplici:
I sindacati che hanno firmato ci hanno tradito? DISDETTA!
L'azienda che con i nostri sacrifici stiamo contribuendo a tenere a galla ci tratta come scarpe vecchie?
Da oggi ad oltranza che tutti la smettano davvero di fare di più!
Basta servizi in straordinario, basta concessioni sulla normativa!
Basta telefoni accesi a tutte le ore, anche nelle ore di riposo!
Basta fare di più per “salvare la baracca”, intento i manager si arricchiscono, e i quadri che ci puniscono vengono promossi!
Facciamo capire a questa gente chi sono i macchinisti e i ferrovieri quando... perdono le staffe!!!

Per chi vuole dare un'occhiata ai capolavori che questi geni moderni hanno partorito tramite i CCNL può prenderne copia nella sezione Rinnovo CCNL.

Il giorno 28 giugno si è siglata l'intesa per i nuovi CCNL delle Attività Ferroviarie e del gruppo FSI, ora va di moda così: si sottoscrive la futura firma, che pare ci sarà entro il 20 luglio.
Per scaricare il PDF con il CCNL Mobilità/AF 28/06/2012 vai all’ indirizzo:
Per scaricare il PDF con il CCNL aziendale gruppo FSI 28/06/2012 vai all’ indirizzo:

Medesima cosa avvenuta in Trenord: siglata l'intesa il giorno 21 giugno u.s. e pare che la firma vera e propria verrà apposta il 4 luglio.
Per scaricare il PDF con il CCNL TRENORD 21/06/2012 vai all’ indirizzo:

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AMIANTO: ETERNIT IN SALENTO

Da Basta morte sul lavoro

domenica 1 luglio 2012

Eternit dal Salento arrivano nuove accuse ai vertici dell’azienda. La Procura di Torino ha presentato appello contro la sentenza di primo grado che condannava i vertici dell'azienda, ma prescriveva i reati per Bagnoli e Rubiera.
Spuntano gli elenchi di 117 lavoratori italiani ammalatisi nelle fabbriche svizzere. Molti sono salentini e annunciano: "Numeri parziali. Temiamo di essere esclusi"
di Tiziana Colluto

28 giugno 2012
C’è un altro capitolo nel processo contro i vertici dell’ Eternit, un capitolo pieno zeppo di numeri, nomi, date e che tenta di allargare la vicenda giudiziaria al di là dei confini di Casale Monferrato.
E’ quello che scrive oggi la Procura di Torino, che ha depositato richiesta di appello contro la sentenza con cui, lo scorso 13 febbraio, il Tribunale del capoluogo piemontese ha condannato a 16 anni di reclusione i dirigenti della società elvetica, lo svizzero Stephan Schmidheiny e il belga Louis De Cartier, per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e disastro doloso.

Ad essere contestata è la prescrizione di quest’ultimo reato relativamente agli stabilimenti di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, e Bagnoli, nel napoletano. Ma non ci sono solo le altre sedi svizzere in Italia. Ci sono anche gli italiani che nelle fabbriche in Svizzera andarono a lavorare e si ammalarono.

Sono 117 gli operai morti per mesoteliomi e tumori polmonari dopo avere prestato servizio nelle industrie d’oltralpe della multinazionale dell’amianto. E’ sempre la Procura torinese a renderlo noto, aprendo filoni di inchiesta sulle succursali dell’azienda non solo in madrepatria, ma anche in Brasile e Francia.
La maggior parte dei lavoratori, che ha contratto la malattia o è deceduta anche molto tempo dopo, è della provincia di Lecce.

La maggior parte dei lavoratori, che ha contratto la malattia o è deceduta anche molto tempo dopo, è della provincia di Lecce.
Ed è qui, nel profondo Capo di Leuca, soprattutto nei comuni di Corsano e Tiggiano, che da mesi si affilano le armi per la battaglia giudiziaria. Dopo la chiusura del primo processo Eternit, dal quale, tranne otto casi, tutti gli altri emigranti pugliesi sono stati esclusi, si è preparato il terreno per costituirsi parte civile nel processo Eternit bis o per gettare le basi, addirittura, per un eventuale Eternit ter.
Sono 967, in totale, i lavoratori impiegati negli opifici elvetici e che provengono solo dal Salento leccese. Il PM Raffaele Guariniello ha fatto recapitare, in questi giorni, ad ognuno di loro le lettere per la convocazione ad effettuare un questionario presso il distretto ASL di Maglie.

Per rintracciarli e convincerli a essere parte attiva nel procedimento penale, però, è in piedi da tempo una lunga attività di contatto e consulenza da parte della Associazione emigranti esposti e familiari salentini vittime amianto Svizzera.
“I 117 accertati dalla Procura sono solo gli operai, già deceduti o con un mesotelioma in corso, che si è riusciti a rintracciare finora. Ma da oltre due mesi stiamo spulciando indirizzi, date di nascita, estratti di morte, per poter avere un quadro più completo”.
A parlare è Biagio Mastria, portavoce della onlus che ogni venerdì si riunisce per delineare la nuova geografia dei leccesi che hanno lavorato nelle fabbriche elvetiche dagli anni ’60 fino al 1994, anno in cui è stata vietata la produzione dell’amianto.
Alcuni sono rimasti in quegli stabilimenti anche dopo, fino a quindici anni fa. Non è facile mettere insieme i pezzi. Non c’è famiglia nel Salento che non abbia avuto almeno un familiare emigrato in Svizzera in quegli anni.

Nel comporre il mosaico, però, sono scesi in campo attivamente anche i comuni e i distretti sociosanitari della zona. La campagna di sottoscrizioni lanciata da qualche settimana ha raccolto già 120 adesioni di ex operai che vogliono intentare una causa contro la multinazionale. Numeri per il momento parzialissimi.
“Si tratta solo dei dipendenti - conferma Mastria - senza tener conto del fatto che ad essersi ammalate sono state anche le mogli, che lavavano le tute impregnate di polveri. Negli elenchi della Procura ce ne sono appena quindici, ma noi riceviamo telefonate in continuazione da altre donne e dai loro figli. Sembra un contagio in piena regola di interi nuclei familiari”.
Cartelle cliniche, attestazioni di decessi, vecchi contratti e il resto della documentazione raccolta saranno inviati in questi giorni a Torino, con allegata una lettera indirizzata al PM Raffaele Guariniello.

“Ci dica se possiamo rientrare in questo secondo processo, altrimenti siamo pronti a dare la stura al terzo” è l’appello che arriva da Corsano. Non è stato semplice superare la diffidenza iniziale dei lavoratori, denunciare. E ora la preoccupazione di rimanere senza giustizia è velata, ma c’è.
Gli ex dipendenti salentini hanno fatto festa quando la sentenza di febbraio è stata emessa e sanno che valgono anche per loro le motivazioni con cui il Tribunale piemontese ha inchiodato gli ex manager Schmidheiny e De Cartier.
“Emerge tutta l’intensità del dolo degli imputati perché nonostante tutto hanno continuato e non si sono fermati né hanno ritenuto di dover modificare radicalmente e strutturalmente la situazione al fine di migliorare l’ambiente di lavoro e di limitare per quanto possibile l’inquinamento ambientale”, hanno scritto i magistrati Giuseppe Casalbore, Fabrizia Pironti di Campagna e Alessandro Santangelo nelle 733 pagine di sentenza di condanna in primo grado.

Ma le indagini per l’Eternit bis sono prossime alla chiusura. E si teme che, al di là dei 117 operai già inseriti negli elenchi della Procura, le storie di tutti gli altri possano finire, una volta per tutte, nel dimenticatoio.

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PROCESSO EURECO

Da Operai Contro

ven, 06 lug @ 12:11

Il “COMITATO A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME E DEI LAVORATORI EURECO” informa che in data 9 luglio p.v. inizierà il processo per omicidio colposo plurimo nei confronti dei titolari dell'Eureco per la morte di quattro lavoratori avvenuta per imprudenza, negligenza, imperizia e per inosservanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e per trattamento e smaltimento irregolare di rifiuti pericolosi e per lesioni gravi nei confronti dei superstiti.

Ad oltre un anno e mezzo dalla tragedia (4 novembre 2010), a seguito dell'incendio provocato dalla scintilla di un muletto in avaria, morirono: Sergio Scapolan, Salvatore Catalano, Harun Zequiri e Leonard Sheu ed altri 4 operai rimasero feriti e ustionati, finalmente si apre uno spiraglio di giustizia con l'udienza preliminare di lunedì 9, nella quale si affronterà la costituzione delle “Parti Civili”.

Per il nostro Comitato sarà una prima occasione importante per verificare la risposta delle Istituzioni alle aspettative ed ai diritti negati alle famiglie delle vittime e dei lavoratori Eureco, ancora oggi inesistenti.

Infatti la quasi totalità di queste persone versa ancora in un grave stato psicologico ed in deprecabile disagio economico per la mancanza di lavoro, nessuna prospettiva positiva, abbandonati al loro disagio ed alle loro sofferenze.

Nella speranza che la Magistratura proceda speditamente verso l'accertamento della verità e l'emanazione di una sentenza giusta, il 9 luglio vedrà i “COMITATO A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME E DEI LAVORATORI EURECO” costituirsi “Parte Civile” congiuntamente alle altre Associazioni promotrici delle iniziative organizzate per sostenere psicologicamente e materialmente queste persone: A.I.E.A. (Associazione Italiana Esposti Amianto) e Medicina Democratica.

Per richiamare l'attenzione sulla tragedia, sul disagio dei lavoratori e delle loro famiglie e perché sia da monito per non ripetere omicidi per premeditata incuranza o per dolo in nome del profitto, il 9 luglio verrà effettuata una manifestazione ed un presidio a partire dalle ore 8.30 di fronte al Tribunale di Milano in Corso di Porta Vittoria/Piazza Marco Biagi.

Si invitano tutti i cittadini e le Associazioni sensibili e solidali con queste persone trascurate delle Istituzioni a partecipare all'iniziativa perché la Giustizia faccia il suo corso rapido e giusto.

Paderno Dugnano, 05/07/2012

COMITATO A SOSTEGNO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME E DEI LAVORATORI EURECO


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CONTRATTO A TERMINE NULLO IN CASO DI MANCATA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Da Salute e Sicurezza CGIL Filcams Lombardia

Con sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, la Cassazione ha affermato che l’articolo 3 del D.Lgs.368/01 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all’apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato, così rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione degli interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale, e limitando l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto a termine.
Il disvalore legislativo, sancito con il divieto a contrarre, viene, nella specie in considerazione con riferimento al divieto all’apposizione del termine “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni (articolo 3, lettera d) del D.Lgs.368/01).
 
La specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la “ratio legis” nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro, sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e ad un’attenuata motivazione, come con dovizia emerge dal rapporto OIL del 28 aprile 2010 “Rischi emergenti e nuove forme di prevenzione in un mondo del lavoro che cambia”.
 
L’articolo 4 del D.Lgs.626/94 è oggi trasportato in gran parte negli articoli 17, 28, 29 del D.Lgs.81/08.

La Sentenza del 2 aprile 2012, n. 5241 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile è scaricabile all’indirizzo:

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AMBIENTI CONFINATI: LE ATTIVITA’ E LE SITUAZIONI DI LAVORO PIU’ A RISCHIO

Da PuntoSicuro

Anno 14 - numero 2880 di lunedì 18 giugno 2012

Un supporto operativo per le attività di prevenzione e vigilanza nell’ambito dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Gli indirizzi operativi di vigilanza, le principali situazioni di rischio e le idonee procedure di lavoro.

In relazione ai rischi delle attività lavorative negli ambienti confinati e al recente Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (recante il regolamento relativo alle norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati), torniamo a parlare della campagna di informazione, promozione e controllo promossa dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro (SPISAL) dell’ ASL 5 dell’Ovest vicentino.

In relazione alle attività di prevenzione degli incidenti in questi ambienti, sul sito dell’ASL 5  sono presenti diversi documenti che hanno l’obiettivo di migliorare la consapevolezza dei rischi e favorire l’adozione di procedure sicure e il coordinamento dei vari interventi normativi e di vigilanza a livello nazionale e regionale.

Ci soffermiamo oggi su un documento dal titolo “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Predisposto dalla Direzione Regionale Prevenzione del Veneto, il documento è un supporto operativo finalizzato all’espletamento dell’attività di prevenzione e vigilanza da parte degli organi ispettivi nell’ambito dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.P.R.177/11.

Infatti, ricorda il documento, la Regione Veneto ha recepito con D.G.R. n.1097 del 26 luglio 2011 il documento di “Programmazione coordinata fra Enti” degli interventi di prevenzione e vigilanza già approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento in data 1 marzo 2011.
Tale documento evidenzia la necessità di focalizzare gli interventi ispettivi sui lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
E in questo senso l’Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento ha condiviso, in data 8 settembre 2011, l’attuazione delle seguenti azioni:
-         il controllo, entro fine anno, con intervento congiunto Direzione Provinciale del Lavoro e SPISAL in 50 realtà produttive;
-         l’elaborazione di indirizzi operativi di vigilanza in sintonia con i documenti emessi dalla direzione regionale del lavoro.

Il documento, dopo aver indicato i luoghi di lavoro su cui concentrare i controlli e avere offerto ulteriori informazioni sul DPR 177/11, riporta gli indirizzi operativi di vigilanza, indirizzi che riguardano i seguenti aspetti di gestione del rischio:
-         la valutazione dei rischi specifica per ciascun ambiente confinato considerato e per il tipo di lavoro previsto (qualificazione, localizzazione ed estensione del rischio);
-         l’individuazione degli operatori addetti all’intervento e di un supervisore/preposto;
-         le misure di Prevenzione e Protezione Tecniche Organizzative e Procedurali previste per effettuare l’intervento lavorativo (segnaletica, dispositivi di misurazione e bonifica, sistemi di comunicazione, controllo e allarme, DPI);
-         l’effettività della formazione/informazione per gli addetti individuati (contenuti della formazione, istruzioni operative);
-         l’addestramento all’uso dei DPI;
-         l’efficienza del sistema organizzativo dell’emergenza (verifica idoneità vie di accesso e di uscita, piano di recupero, primo soccorso);
-         la gestione dell’appalto ove presente (moduli per incarico appalto/permesso di lavoro, ruolo del committente, corretta e completa elaborazione del DUVRI, flusso delle informazioni).

Il documento è accompagnato da cinque allegati:
-         fattori di rischio;
-         esempi di ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
-         gas coinvolti maggiormente in incidenti/infortuni;
-         riferimenti normativi;
-         misure di prevenzione.

Malgrado non sia possibile fornire un elenco esaustivo di attività o luoghi con ambienti confinati né delle situazioni di pericolo correlate, ci soffermiamo brevemente su alcune tabelle presenti nel secondo allegato del documento che riportano esempi delle situazioni a rischio più probabili.

Attività/situazioni in cui si possono presentare i rischi di asfissia:
-         presenza residuale, dopo svuotamento o lavaggio, di N2 usato come gas inerte in cisterne, serbatoi nell’ industria agro-alimentare, chimica, farmaceutica;
-         processi di fermentazione di mosti con produzione di CO2 (serbatoi, tini, botti, autobotti, vasche in aziende vitivinicole, nella produzione di distillati);
-         uso di CO2 in serra per incrementare la crescita del prodotto (serre nell’industria agroalimentare);
-         dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti (CO2, halon, freon) in ambienti non aerati, come locali con impianti e attrezzature antincendio (ad esempio locali CED) oppure impianti di condizionamento e refrigerazione (ad esempio nell’industria alimentare);
-         accumulo di gas inerti (azoto, argon, elio) o di CO2 con formazione di atmosfere sotto-ossigenate, come serbatoi, celle, locali e stanze chiusi nell’industria agro-alimentare, chimica, farmaceutica, nei laboratori scientifici, nella crioterapia;
-         accumulo di fumi e di gas inerti nella saldatura ad arco (MIG, MAG, TIG) in ambienti confinati (serbatoi, silos, stive), dove si effettuano processi di saldatura;
-         rilascio di vapori tossici di varia natura (scavi su terreni contaminati da scarichi abusivi, da rifiuti/residui pericolosi nelle attività di bonifica);
-         presenza residuale di gas (vecchi gasometri);
-         rilascio di vapori come residui di sostanze tossiche contenute in recipienti/contenitori industriali (serbatoi, condotte nell’industria petrolifera, chimica, galvanica);
-         accumulo di gas e fumi tossici derivanti da stoccaggi e processi produttivi in ambienti con scarsa ventilazione (industria, chimica, galvanica, metallurgica);
-         accumulo di gas tossici derivanti da reazione tra sostanze incompatibili (sostanze acide con ipocloriti, solfuri, cianuri, ecc.) oppure impianti di clorazione (acquedotti, piscine, fontane) oppure concerie, galvaniche;
-         sprofondamento o seppellimento all’interno di masse di materiale solido in pezzatura minuta (grani, polveri, pellets), come ad esempio in mulini, silos nell’industria alimentare, nei cementifici, nella escavazione/lavorazione di materiali inerti.

Queste invece le situazioni più probabili in cui si possono presentare i rischi di incendio o esplosione:
-         gas da reazioni anaerobiche (metano, idrogeno solforato, ammoniaca, mercaptani, ecc.) derivante da materiale organico stivato o residui di lavaggi (vasche e fosse biologiche, collettori fognari, serbatoi di stoccaggio liquami, impianti di depurazione, di produzione di biogas, in agricoltura, industria alimentare, trasporti);
-         ristagno di gas pesanti e infiammabili (butano, propano) usati come propellenti per prodotti in aerosol in ambienti interrati o seminterrati privi di ventilazione;
-         nubi di polveri di varia origine/natura: alimentare (farine, zuccheri, malto, amido), chimica (plastica, resine, detergenti, farmaceutica), metallurgica (alluminio, magnesio), vernici,
-         silos, serbatoi, grandi contenitori di stoccaggio nell’industria alimentare, chimica, metallurgica;
-         impianti di aspirazione, filtrazione e stoccaggio nell’industria del legno;
-         formazione di atmosfere sovra-ossigenate per rilascio accidentale o volontario di O2:
-         serbatoi, locali non ventilati, stive, camere iperbariche, nella saldatura ossidrica, industria chimica, siderurgia, ossigeno terapia;
-         formazione di atmosfere esplosive per rilascio del gas metano presente naturalmente in alcune acque di falda (serbatoi o grandi contenitori di stoccaggio dell’acqua nell’industria chimica, in agricoltura, allevamenti).

Infine queste sono invece le situazioni accidentali poco prevedibili:
fenomeni di fermentazione di materiale organico, di derrate alimentari (granaglie, farine, frutta), di rifiuti, con formazione di CO2: fosse, vasche, stive, containers, autobotti e simili nell'industria alimentare, nei trasporti, in agricoltura, in attività di allevamento;
reazione tra l’acqua del terreno ed il calcare con produzione di CO2 (gallerie, fosse, cunicoli, nell’industria estrattiva, in edilizia, nelle attività di manutenzione stradale);
fenomeni di ossidazione (formazione di ruggine) all’interno di serbatoi con diminuzione della concentrazione di O2 (recipienti e serbatoi chiusi in acciaio lasciati inutilizzati per lungo tempo);
reazioni anaerobiche di materiale organico con formazione di gas (metano, CO2, idrogeno solforato, ammoniaca, mercaptani) (fognature, boccaporti di accesso, pozzi di connessione alla rete, nelle attività di depurazione, di produzione biogas, in agricoltura, nella manutenzione stradale e fognaria);
combustioni in difetto d’ossigeno (stufe catalitiche, bracieri) con formazione di CO (luoghi e locali nell’industria siderurgica, chimica, del carbone).

Per concludere questa presentazione riportiamo quanto indicato nel quinto allegato (misure di prevenzione) in merito alle procedure di lavoro.

Le procedure di sicurezza devono comprendere tutte le azioni di controllo del rischio e le ragioni della loro applicazione ed essere adeguate a gestire le fasi di seguito elencate:
-         prima di accedere: la verifica delle modalità di accesso e di uscita nonché della eventuale necessità di ventilazione meccanica dell’ambiente per garantire il ripristino e/o il mantenimento delle condizioni di respirabilità (livelli di ossigeno sufficienti);
-         durante l’esecuzione dei lavori: la presenza di un operatore all’esterno in contatto permanente che vigila ed è messo in grado di approntare celermente azioni di soccorso;
-         eventuale soccorso: dovrà essere previsto, in modo dettagliato, l’approntamento di un sistema di emergenza per intervenire in caso di situazioni di pericolo.

Inoltre si ricorda che:
-         se la valutazione dei rischi effettuata a seguito del controllo preliminare sul posto (in particolare nei casi in cui non si possa mettere in atto una ventilazione efficace) ha portato alla decisione di realizzare l’intervento mediante l’uso di respiratori isolanti, occorre che i lavori siano eseguiti da personale addestrato all’uso di tali dispositivi nonché fisicamente adatto;
-         nelle situazioni che possono presentare rischi di incendio o esplosione, quando la valutazione dei rischi indica la probabilità di formazione di un’atmosfera esplosiva (presenza di materiale organico in decomposizione, sversamenti accidentali di idrocarburi o di solventi organici, vicinanza di serbatoi o bombole di GPL, ecc.)  deve essere usato un rilevatore di gas adatto.
-         i lavori con fiamme libere o sviluppo di scintille non potranno essere realizzati se non è stato emesso uno specifico permesso di lavoro.
-         i lavoratori dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in tale permesso.

Il documento della Direzione Regionale Prevenzione del Veneto “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” è scaricabile all’ indirizzo: 

Tiziano Menduto

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AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI: LE MISURE PER RIDURRE IL RISCHIO

Da PuntoSicuro

Anno 14 - numero 2892 di mercoledì 04 luglio 2012

Il Decreto legislativo 81/2008 riporta i principi generali di prevenzione e le misure per ridurre i rischi correlati all’utilizzo negli ambienti di lavoro di agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni e mutageni. Gli obblighi del datore di lavoro.
 
Per favorire l’adozione nelle aziende di idonee politiche di prevenzione del rischio chimico, cancerogeno e mutageno, continuiamo con la presentazione della nuova edizione del documento “Linee Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni” elaborato dal Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro” di ISPRA, con riferimento alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori operanti nelle Agenzie Ambientali.

Queste linee guida non solo permettono di approfondire i temi connessi al concetto di rischio chimico, alla classificazione dei vari agenti (chimici, cancerogeni e mutageni) e ai possibili modelli di valutazione del rischio, ma offrono varie indicazioni relative a misure e principi generali per la prevenzione.

Riguardo alla prevenzione dei rischi il documento fa riferimento al D.Lgs.81/08, un decreto che introduce un’innovazione sostanziale alle modalità di tutela della salute dei lavoratori, sostituendo la presunzione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, con la sua valutazione.

Ricordando  che la trattazione degli agenti chimici all’interno del Secreto è inserita all’interno del Titolo IX (sostanze pericolose) (con una distinzione in due gruppi: Capo I “Protezione da agenti chimici pericolosi” e Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”) le linee guida precisano che la definizione degli agenti chimici pericolosi contenuta nel Decreto (articolo 222) non risulta di immediata comprensione.

In realtà lo strumento principale per individuare gli agenti chimici pericolosi è la classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici e quindi il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), e le schede di sicurezza.
E sostanzialmente sono classificati agenti chimici pericolosi tutte quelle sostanze o miscele pericolose per la salute che hanno un’etichettatura corrispondente ai simboli Molto Tossici, Tossici, Corrosivi, Irritanti.

La normativa stabilisce che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso la adozione di misure e principi generali di tutela quali:
-         progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro (per i laboratori significa lo sviluppo di una nuova cultura della sicurezza che passa attraverso una valutazione più attenta e profonda, sotto il profilo della sicurezza, della pianificazione del metodo analitico (prova): tale pianificazione risulta favorita dal fatto che i metodi analitici sono divenuti procedure operative standard e inoltre hanno una influenza rilevante nell’organizzazione e nel ritmo del lavoro l’esistenza di condizioni personali speciali come persone molto giovani o anziane, donne in stato di gestazione o di allattamento, persone sensibilizzate o in precarie condizioni di salute e la mancanza di informazione dei lavoratori sui prodotti che manipolano;
-         fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
-         riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti attraverso una idonea organizzazione del lavoro e delle aree dove tale lavoro è effettuato;
-         riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione accorpando, ad esempio se possibile, i campioni da sottoporre ad analisi;
-         misure igieniche adeguate quali, ad esempio, l’utilizzo del corretto abbigliamento di lavoro come il camice, l’obbligo dell’utilizzo di occhiali protettivi durante tutte le attività di laboratorio, l’ utilizzo dei guanti quando serve e la periodica pulizia delle mani;
-         riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione evitando di detenere troppi reagenti sui banchi di laboratorio conservandone opportunamente le quantità non necessarie negli appositi depositi e/o armadi di sicurezza;
-         metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici (l’attività di analisi produce quantitativi non indifferenti di residui e prodotti esausti che a volte subiscono ulteriori processi chimici quali recuperi di solventi, separazioni e/o precipitazioni, prima di entrare a far parte dei rifiuti ai sensi della vigente normativa: la gestione di questi processi critici deve essere necessariamente ben codificata all’interno del metodo analitico).

Le linee guida sottolineano che se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che (in relazione a tipo/quantità di un agente chimico pericoloso/modalità e frequenza di esposizione) vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure sopra riportate sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le misure specifiche di protezione e di prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, la sorveglianza sanitaria e le cartelle sanitarie e di rischio (cioè le disposizioni contenute negli articoli 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.81/08.

In realtà non né stata ancora definita con precisione questa soglia di rischio basso e dunque permangono ampi margini di soggettività nella effettuazione di una corretta valutazione del rischio che salvaguardi la salute e la sicurezza dei lavoratori e tuteli legalmente le aziende senza penalizzarle con misure di prevenzione sovradimensionate.
Gli autori indicano che il metodo quantitativo proposto in questa linea guida è strutturato per la definizione di questa soglia.

Veniamo brevemente agli agenti cancerogeni e mutageni e alle misure di prevenzione indicate nel D.Lgs.81/08. 
In realtà il legislatore, in relazione alla maggiore pericolosità delle sostanze in questione, prescrive, rispetto agli agenti chimici pericolosi, l’utilizzo di una più vasta gamma di misure tecniche, organizzative e procedurali per minimizzare i rischi.

Questi gli obblighi di base:
-         il datore di lavoro deve evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
-         se non risulta  tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile;
-         se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Inoltre il datore di lavoro deve:
-         assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle attività analitiche e che gli agenti  cancerogeni o mutageni in attesa di utilizzo, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro e sui banchi di laboratorio in quantitativi superiori alle necessità predette;
-         limitare al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le zone di impiego in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione;
-         dotare l’ambiente di lavoro di un adeguato sistema di ventilazione generale e ricambi d’aria;
-         provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle superfici delle apparecchiature e degli impianti;
-         elaborare procedure specifiche per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
-         assicurare che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
-         assicurare che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
-         disporre, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati;
-         assicurare che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
-         disporre che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
-         provvedere affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

Ricordiamo infine che se la valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni evidenzia per alcuni lavoratori un rischio per la salute, questi lavoratori devono essere:
-         sottoposti a sorveglianza sanitaria;
-         iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente.

Il documento “Linee Guida per la Valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi e ad agenti cancerogeni e mutageni” versione 2011, elaborato dal Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza del Lavoro di ISPRA è scaricabile all’ indirizzo:

 

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