giovedì 25 aprile 2013

Sicurezza sul lavoro: dalla Cassazione una brutta sentenza


Prestazione obbligatoria anche senza presìdi

Il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche non esime il dipendente
dal lavorare. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 7318 dello
scorso 22 marzo.
La vicenda coinvolge due macchinisti di treni, sospesi dal servizio per
aver causato un disservizio ai passeggeri non osservando l'ordine scritto
con il quale si imponeva la conduzione del treno. Nei fatti, i dipendenti
si sono rifiutati di partire perché sul treno mancava la cassetta di pronto
soccorso. Per i dipendenti, l'ordine impartito era illegittimo ed
eseguendolo avrebbero commesso un reato per la violazione della normativa
antinfortunistica. Di diverso avviso la Corte di appello che, ritenendo
legittima la sanzione disciplinare, ha sostenuto che la partenza del
convoglio in assenza del presidio sanitario non sarebbe stata condotta
penalmente rilevante.
La vicenda approda così in Cassazione, che conferma la decisione del
giudice di appello. In sostanza, se di condotta penalmente rilevante si
deve parlare essa sarebbe imputabile solo al datore di lavoro e non al
dipendente. Dunque, il lavoratore deve eseguire l'ordine scritto e il
rifiuto di adempiere la propria obbligazione contrattuale può costituire
illecito disciplinare.

 *Al contrario, la Cassazione, nella sentenza 18921/ 2012, aveva affermato
che il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione se il datore di
lavoro non ha predisposto un ambiente di lavoro che tuteli la salute e
l'integrità fisica.*






http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-04-15/prestazione-obbligatoria-anche-senza-064441.shtml?uuid=AbgFrLnH



http://retesicurezzalavorosicilia.blogspot.it/2013/04/prestazione-obbligatoria-anche-senza.html

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