giovedì 21 giugno 2012

la newsletter n.111 del 20/06/12 di “Sicurezza sul lavoro ! - Know Your rights !”




In questo numero:
-         Microclima e impianti di aria condizionata
-         Misure di prevenzione e protezione per microclima caldo e esposizione a raggi solari
-         Amianto sulle navi: inchieste a Crotone, Milano e Latina
-         Terremoto: linee guida per la sicurezza dei lavoratori
-         Agricoltura: i rischi da valutare e l’adeguamento delle attrezzature

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’ obiettivo è quello di diffondere il più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’ unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte:
“Marco Spezia - sp-mail@libero.it”
DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !

Marco Spezia
RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

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MICROCLIMA E IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA
LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! – N.24

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti del lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

In questo caso, riporto a seguire la lettera che insieme a COBAS Pisa abbiamo predisposto per  richiedere da parte dell’ RLS aziendale a datori di lavoro privati o a dirigenti pubblici riscontro sull’ obbligo relativo alla gestione del microclima estivo e della corretta manutenzione degli impianti di climatizzazione.

Tale lettera è valida per qualunque realtà aziendale.

Marco Spezia

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Spett.le (datore di lavoro, dirigente)

OGGETTO: MICROCLIMA E IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA

Con l'avvicinarsi della stagione estiva, si renderà necessario azionare l'aria condizionata in molti luoghi di lavoro della nostra azienda.
Sono numerosi i rischi che corrono i dipendenti per un cattivo uso dell'aria condizionata, come male alla schiena e alla gola, raffreddore, dolori addominali, torcicollo, fino ai casi più gravi di infezioni batteriche e bronchiti,  causate spesso da una non corretta installazione e utilizzo degli impianti di condizionamento oppure dalla non corretta o addirittura mancata manutenzione degli impianti stessi.
Inoltre, spesso l’ inefficacia degli impianti o il loro cattivo utilizzo è dovuta alla mancata adozione di altre cautele di tutela del microclima all’ interno degli ambienti di lavoro (inadeguato isolamento delle pareti e degli infissi, mancanza o inadeguatezza di tendaggi interni ed esterni, inadeguato ricambio d’ aria).
Alla luce di quanto sopra, con la presente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche in virtù delle attribuzioni loro assegnate dall’ articolo 50 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (nel seguito Decreto), chiedono:
     un monitoraggio degli impianti di climatizzazione esistenti con inventario della loro collocazione e verifica della loro adeguatezza alle norme di buona tecnica (ad esempio norma UNI 10339:1995 “Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura”);
     un monitoraggio dei luoghi di lavoro per verificare la loro rispondenza, al di là della presenza di impianti di condizionamento, agli obblighi di cui all’ articolo 64, comma 1, lettera a) del Decreto e in particolare ai requisiti di cui al punto 1.9 dell’ Allegato IV del Decreto medesimo;
     gli esiti della specifica valutazione del rischio, di cui all’ articolo 181, comma 2 del Decreto, relativa a tutti gli ambienti di lavoro (e in particolare a quelli ove operano dipendenti particolarmente sensibili, come ad esempio coloro che hanno pregresse patologie sensibili al caldo o agli sbalzi di temperatura), per individuare gli eventuali rischi dovuti a condizioni microclimatiche non ottimali e i relativi interventi di prevenzione e protezione adottati o programmati;
     in particolare i valori degli indici  microclimatici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) misurati nell’ ambito della valutazione di cui sopra, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7730:2006  “Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale”;
     il piano di manutenzione e verifica degli impianti di condizionamento e il relativo registro di controllo, con particolare riferimento alla pulizia dei filtri e allo scarico delle acque di condensa; 
     gli esiti della specifica valutazione del rischio biologico di cui all’ articolo 271 del Decreto, con particolare riferimento agli agenti biologici che possono essere presenti all’ interno degli impianti di climatizzazione e da qui diffusi negli ambienti di lavoro, quali ad esempio virus (rinivirus, virus influenzali, adenivirus), batteri, (stafilococco, streptococchi legionelle, microbatterio tubercolosis), miceti (aspergillus, cephalosporium, streptomyces).

Rimaniamo in attesa di riscontro.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MICROCLIMA CALDO E ESPOSIZIONE A RAGGI SOLARI

Con l’ inizio della stagione estiva, molte categorie di lavoratori che operano all’ aperto (in genere lavoratori edili, agricoli, della industria peschiera, ecc.), si troveranno ad affrontare condizioni di alte temperatura e umidità ed esposizione diretta ai raggi del sole.
Al di là del semplice aspetto di disagio fisico (accompagnato dal fatto che spesso al lavoro all’ aperto si associa anche sforzo muscolare), occorre considerare che tali condizioni di lavoro possono portare a patologie professionali anche gravi e a infortuni derivanti dalle disagevoli condizioni psicofisiche.
Ricordo infatti, ad esempio, che condizioni di lavoro termiche estreme calde possono portare a collassi cardiocircolatori, mentre l’ esposizione prolungata ai raggi solari (radiazioni ottiche naturali) può portare a carcinomi della pelle.

Tutti i rischi correlati al lavoro all’ aperto nella stagione estiva devono essere debitamente considerati nel documento di valutazione dei rischi.
Infatti tale tipologia di fattori di rischio rientra tra gli agenti fisici pericolosi per la salute di cui al Titolo VIII del D.Lgs.81/08, che riguarda appunto gli agenti fisici, così come definiti dall’ articolo 180, comma 1:
Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Per tutti tali agenti il datore di lavoro ha l’ obbligo di eseguire una specifica valutazione del rischio, all’ interno della quale definire le misure di prevenzione e protezione per la protezione della salute dei lavoratori. Tale obbligo è sancito dall’ articolo 181 del Decreto:
1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata”.
In generale la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’ articolo 181 del Decreto, configurandosi come violazione dell’ articolo 29, comma 1, relativo all’ obbligo della redazione della valutazione del rischio è punita, dall’ articolo 55, comma 1, lettera a), con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Nello specifico poi la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’ articolo 181, comma 2 del decreto è punita, dall’ articolo 219, comma 1, lettera a), con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Oltre agli obblighi generali di prevenzione e protezione dagli agenti fisici legati al microclima e alle radiazioni solari, il datore di lavoro e i dirigenti sono obbligati a fornire ai lavoratori e ai RLS adeguata e specifica informazione e formazione, come stabilito dall’ articolo 184 del Decreto:
Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso”.
La violazione, da parte del datore di lavoro o dei dirigenti, dell’ articolo 184 del Decreto è punita dall’ articolo 219, comma 2, lettera b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro.
Infine i lavoratori esposti in maniera significativa a microclima caldo e a radiazioni solari devono essere sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria, secondo quanto disposto dall’ articolo 185 del Decreto:
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio”.
La violazione da parte del medico competente dell’ articolo 185 del decreto è punita, dall’ articolo 220, con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro.

Tenendo conto che su questi argomenti (come d’ altro canto su molti altri relativi alla tutela della salute e della sicurezza) le aziende fanno poco o niente, nel seguito riporto due schede (estratte dal Piano Operativo di Sicurezza di un’ azienda edile) da me redatte relativamente ai possibili rischi derivanti dal microclima caldo e/o dalle radiazioni ottiche solari, alle misure di prevenzione e protezione, alle procedure da adottare per eliminare o ridurre i rischi e infine alla sorveglianza sanitaria a cui sottoporre i lavoratori esposti.
Ricordo che tutte le misure indicate nelle schede sono a totale onere e responsabilità del datore di lavoro e/o dei dirigenti e del medico competente.

Marco Spezia

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MICROCLIMA CALDO
POSSIBILI RISCHI
Tenendo conto del periodo temporale in cui verranno eseguiti i lavori e che parte di essi verranno eseguiti all’ aperto e in zone non ombreggiate, potranno essere presenti nei luoghi di lavoro temperature superiore ai 30 °C, accompagnate da tassi di umidità elevati (> 80%) tali da creare condizioni microclimatiche di discomfort termico (ambienti moderati caldi) o addirittura di stress termico (ambienti estremi caldi).
In tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori sono, in ordine di gravità:
-         disturbi dermatologici sotto forma di eruzioni cutanee e vescicole;
-         sudorazione eccessiva con perdita di sali e conseguente spossatezza, vertigini, nausea, cefalea;
-         sbalzi termici (soprattutto nel caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto condizionati o accesso alle baracche di cantiere se condizionate) con conseguenti disturbi muscolari o del sistema respiratorio;
-         congestioni da ingestione di bevande molto fredde;
-         modificazioni delle attività psicosensoriali e psicomotorie, quali affaticamento e abbassamento del livello di attenzione;
-         crampi muscolari da calore;
-         instabilità del sistema cardiocircolatorio;
-         sincope da calore con possibile ipossia  cerebrale e perdita di coscienza;
-         colpo di calore con  possibile perdita  di  coscienza,  coma.
Tali rischi per la salute, associati ai rischi specifici di cantiere, possono poi essere fonte di infortuni anche gravi.
A tali rischi si sommano quelli derivanti da esposizione a radiazioni ottiche naturali (vedi scheda specifica).
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per limitare l’ esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli effetti, il datore di lavoro e i dirigenti provvedono a:
-         definire turni di lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18 alle 24);
-         programmare le lavorazioni più impegnative fisicamente nelle prime ore della mattina o nelle ultime ore della sera;
-         prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più impegnative fisicamente;
-         evitare lavorazioni in aree con scarso ricambio di aria;
-         predisporre ripari dal sole (teloni, ombrelloni);
-         se possibile prevedere l’ umidificazione periodica delle pareti e dei pavimenti in prossimità dei luoghi di lavoro;
-         mettere a disposizione adeguati quantitativi di acqua minerale naturale da bere e di acqua corrente per inumidirsi;
-         fornire ai lavoratori indumenti di lavoro in tessuto naturale e non sintetico;
-         fornire ai lavoratori adeguati copricapi (berretti in cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia);
-         eseguire manutenzione preventiva dei sistemi di climatizzazione dei mezzi di sollevamento e trasporto e delle baracche di cantiere, con verifica dell’ efficienza e pulizia dei filtri.
PROCEDURE DI LAVORO
Per limitare l’ esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli effetti, i lavoratori interessati sono tenuti a:
-         evitare l’ esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori in zone d’ ombra;
-         se molto sudati, evitare l’ esposizione a zone fortemente ventilate;
-         bere regolarmente acqua minerale naturale non fredda;
-         asciugarsi regolarmente il sudore;
-         inumidirsi regolarmente il capo;
-         se non obbligatorio indossare il casco antinfortunistico, indossare berretti in cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia;
-         in caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto condizionati, mantenere una temperatura non eccessivamente bassa e prevedere un periodo di acclimatazione con riduzione graduale della temperatura impostata;
-         mantenere all’ interno delle baracche, se dotate di condizionatore, temperature non inferiori di 5 °C rispetto  alla temperatura esterna;
-         durante il pasto evitare l’ assunzione di alimenti ricchi di grassi, mentre è consigliabile l’ assunzione di frutta e verdura;
-         in caso di percezione di sintomi quali giramenti di testa, spossatezza, difficoltà di concentrazione, interrompere le attività e portarsi in zona all’ ombra e moderatamente ventilata.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per i lavoratori esposti in maniera significativa a condizioni microclimatiche estreme calde, il medico competente, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione ha previsto la seguente sorveglianza sanitaria:
-         visita medica obiettiva cardiologica con cadenza annuale;
-         elettrocardiogramma con cadenza biennale.
Su giudizio del medico competente sono poi possibili come esami di secondo livello:
-         elettrocardiogramma sotto sforzo;
-         ecocardiografia.

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI (RAGGI SOLARI)
POSSIBILI RISCHI
Tenendo conto del periodo temporale in cui verranno eseguiti i lavori e che parte di essi verranno eseguiti all’ aperto e in zone non ombreggiate, i lavoratori che non operano all’ interno di mezzi di sollevamento e trasporto potranno essere sottoposti a rischio da esposizione a radiazioni naturali (raggi solari).
In tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori per la pelle sono, in ordine di gravità:
-         eritema (scottatura);
-         reazione di fotosensibilità;
-         processo accelerato di invecchiamento;
-         tumori cutanei;
In tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori per gli occhi sono, in ordine di gravità:
-         fotocheratite;
-         fotongiuntivite.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per limitare l’ esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli effetti, il datore di lavoro e i dirigenti provvedono a:
-         definire turni di lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18 alle 24);
-         predisporre ripari dal sole (teloni, ombrelloni);
-         fornire ai lavoratori indumenti da lavoro a trama fitta in tessuto naturale e non sintetico;
-         fornire ai lavoratori adeguati copricapi (berretti in cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia);
-         fornire ai lavoratori creme per la pelle con Fattore di Protezione Solare (FPS) per i raggi UVB pari almeno a 30 e fattore Persistent Pigment Darkening (PPD) per i raggi UVA pari almeno a 10;
-         in caso di lavorazioni con possibilità di riflesso dalla pavimentazione fornire ai lavoratori occhiali con numero di gradazione per la protezione dalla luce solare pari almeno a 6-2 secondo UNI EN 172:2003.
PROCEDURE DI LAVORO
Per limitare l’ esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli effetti, i lavoratori interessati sono tenuti a:
-         evitare l’ esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori in zone d’ ombra;
-         indossare sempre gli indumenti da lavoro;
-         se non obbligatorio indossare il casco antinfortunistico, indossare  berretti in cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia;
-         applicare a inizio lavorazioni la crema di protezione solare, ripetendo l’ applicazione almeno ogni 3 ore;
-         in caso di lavorazioni con possibilità di riflesso dalla pavimentazione  indossare occhiali con protezione UV;
-         in caso di percezione di sintomi quali bruciori della pelle o degli occhi, interrompere le attività e portarsi in zona all’ ombra.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per i lavoratori esposti in maniera significativa a radiazioni ottiche naturali (raggi solari), il medico competente, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione ha previsto la seguente sorveglianza sanitaria:
-         visita medica obiettiva dermatologica con cadenza annuale.
Su giudizio del medico competente sono poi possibili come esami di secondo livello:
-         visita medica specialistica dermatologica.

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Da Basta morte sul lavoro

Lunedì 18 giugno 2012

L’amianto sale anche sul traghetto. Inchieste a Crotone, Milano e Latina

Nella flotta della compagnia di navigazione Tirrenia ce ne sarebbero 11, secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto. “Le imbarcazioni contenenti la fibra killer sono 11 – precisa il presidente Ezio Bonanni – Questo ci risulta a seguito delle denunce di numerosi dipendenti della Tirrenia, foto e video emblematici ed indagini difensive che ho svolto in passato. Due marittimi sono già deceduti per mesotelioma ed un altro è in condizioni molto gravi. Diversi sono i dipendenti della Tirrenia malati di patologie derivanti da amianto”.
E la salute non la rischiano soltanto i marinai della compagnia ma anche i passeggeri visto che i traghetti stanno ancora funzionando regolarmente.

La magistratura non si è fatta attendere. La Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un’inchiesta nei confronti di Tirrenia e analogo procedimento pende presso la Procura di Milano e di Latina e “numerose denunce da parte di altri dipendenti marittimi sono presenti in molte procure”, dichiara Bonanni.

Si è fatto attendere lo Stato italiano però. Già nel 1996 il deputato Paolo Russo aveva denunciato la questione con un’interrogazione parlamentare “risulta che, mentre le Ferrovie dello Stato hanno effettuato la bonifica dei propri treni, analoghi interventi non sono stati posti in atto da altri armatori pubblici e privati. Risulta ad esempio che la società Tirrenia abbia eseguito alcuni interventi molto circoscritti”.
I governi non hanno mai risposto.

In questi ultimi 16 anni due marittimi della Tirrenia sono deceduti, nel 2007 e nel 2010, altri si sono ammalati negli anni. Come Giovan Giuseppe Cuccaro, malato di mesotelioma dopo aver lavorato una vita nella Tirrenia, che ha chiesto al procuratore della Repubblica di Crotone di verificare se nell’imbarcazione Tirrenia ormeggiata nel porto di Crotone ci sia presenza di amianto. “Mio fratello, anch’esso marinaio, è morto di tumore alla fine degli anni Settanta – racconta – io, dopo 20 anni dalla messa al bando dell’amianto faccio la chemioterapia per combattere questo male terribile: non è cambiato granché dopo 30 anni”.

La nave in questione è stata anch’essa oggetto di un’altra interrogazione parlamentare qualche giorno fa “nel porto di Crotone vi è un carico di amianto che potrebbe rappresentare un rischio per la pubblica incolumità – si legge nell’interpellanza della senatrice Dorina Bianchi - si chiede di sapere se siano state predisposte azioni atte a determinare se la presenza di queste navi, cariche di amianto, possa costituire un rischio morbigeno lesivo per la pubblica incolumità, oltre che per i dipendenti”. Anche in questo caso ancora nessuna risposta.

“Il problema amianto non riguarda soltanto la flotta Tirrenia. L’Ona segue anche il caso del decesso di un dipendente di Costa Crociere e nel nostro sito web sono pervenute foto attuali degli interni di navi della Compagnia “Caronte & Tourist”, in particolare della nave Helga”, rimarca l’avvocato Bonanni.

L’amianto è stato messo al bando nel 1992 attraverso specifiche e rigorose normative, ma ad oggi il problema persiste, in quanto la legge 257/92 non pone un obbligo di bonifica, una lacuna che l’Ona ha chiesto più volte di colmare, fermo restando il principio dell’articolo 32 della Costituzione (che tutela il diritto alla salute). “Questo obbligo di bonifica è bene che sia espresso per evitare ogni ambiguità. Ci sono della maglie nella legislazione – spiega il presidente dell’Ona – che permettono ancora oggi di avere in uso materiali in amianto, esponendo anche inconsapevolmente lavoratori e cittadini”.

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TERREMOTO: LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Da PuntoSicuro

Anno 14 - numero 2881 di martedì 19 giugno 2012

Le Linee guida per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a seguito di Evento Sismico elaborate dalla CGIL di Pesaro.
 
È disponibile online sul sito nazionale della CGIL, il  documento “Linee Guida per la tutela della Sicurezza e  Salute dei lavoratori  a seguito di Evento Sismico”, elaborato dalla CGIL di Pesaro.

L’opuscolo è rivolto ai lavoratori impiegati nei settori produttivi a livello industriale, artigianale ed agricolo, in caso di accadimento Evento Sismico. In particolare vuole essere un pratico strumento informativo sui rischi per la sicurezza e la salute, e sulle prescrizioni che vanno ap-plicate da parte dell’Organizzazione Aziendale (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente) ed Enti di Vigilanza sulla prevenzione e salute (Dipartimento ASUR – Area Vasta n. 1, Zona territoriale n. 1, 2 e 3) che si possono incontrare nelle diverse situazioni di lavoro a seguito di Terremoto.

Su proposta della CGIL di Pesaro Urbino, è stata attivata un attività di informazione e forma-zione degli RLS/RLST, RSU e lavoratori rendendoli edotti delle prescrizioni in materia di pre-venzione e protezione e gestione della sicurezza e salute sul lavoro in caso di evento sismico, nel rispetto degli articoli 18, 43 e 44 (obblighi del Datore di lavoro), articolo 25 e 41 (obblighi Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria) e articolo 36 e 37 (informazione, formazione e addestramento) del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

L’indice del documento:
Il Terremoto
Cause
Terremoti: informazioni, prevenzione e comportamenti idonei
Le scale usate per i fenomeni sismici
Tabelle
L’equivalenza fra le scale comunemente usate per indicare l'intensità di un terremoto: la scala Richter e la scala Mercalli (MCS)
La interpretazione delle conseguenze associate ai gradi della scala Mercalli (MCS)
La scossa sismica
Effetti del terremoto
Scenari di evento – Terremoti nelle Marche
Terremoti nelle Marche nel XX secolo
Diritti dei lavoratori in caso di terremoto
Procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità sismica degli edifici aduso produttivo in conseguenza degli eventi sismici
Procedure di valutazione dell'agibilita' sismica negli edifici ad uso produttivo
La scheda di rilevamento dei danni e dell'agibilità degli edifici
Il RSPP nell’attività di accadimento evento sismico
Organizzazione per la gestione dell’emergenza
Organizzazione del personale
Gestione dell’emergenza
Sistema di allertamento
Emergenza per eventi naturali
Comportamento di tutto il personale in caso di segnale di Allarme e/o Evacuazione
Personale delle aree coinvolte dall’emergenza
Personale delle aree non direttamente coinvolte dall’emergenza
Personale di imprese esterne
Personale addetto al controllo accessi
Assistenza Ai Portatori Di Handicap
Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta
Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
Gestione del dopo Emergenza
Gestione operativa
Registrazione dell’evento
Formazione ed Informazione
Soggetti attivi
Soggetti passivi
Riesame e revisione delle modalità di risposta all’emergenza
Compiti del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di Emergenza
Il Piano di Evacuazione e di Emergenza
La Politica della Sicurezza
Campo di Applicazione
Norme di Riferimento e compiti del datore di lavoro/dirigente
Il Comportamento dell’uomo in condizioni di Emergenza
Predisposizione del Piano
L’ambiente
I Possibili Rischi
Individuazione delle Risorse
Risorse Interne
Risorse Esterne per chiamate di Soccorso
Predisposizione delle Procedure
Designazione nominativa
I ruoli
I Compiti
1. Coordinatore e responsabile dell’evacuazione
2. Nucleo Operativo
A) Primo compito
B) Secondo compito
L’estinzione di un principio di incendio
Procedure Standard - Istruzioni Specifiche
In caso d’incendio o comunque di necessita di sfollamento
In caso di allagamento il coordinatore dell’emergenza
In caso di alluvione il coordinatore dell’emergenza
Informazione del personale
Allegato 3: Assegnazione Incarico al Personale
Allegato 3 bis: Verbale di riunione per l’identificazione del Coordinatore e dei
Responsabili dell’evacuazione
Il ruolo del MC in accordo alla normativa vigente ed a seguito di evento sismico
Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente
Stress correlato al lavoro: salute e reazioni emozionali in caso di evento esterno
Supporto psicologico alle persone colpite dal sisma: gli interventi dell’Azienda SUR Area Vasta 1, Zona territoriale n. 1, 2 e 3 della provincia di Pesaro Urbino
Metodologia degli interventi psicologici in emergenza
Psicologia d’emergenza
Ruolo dello psicologo esperto nella gestione di situazioni di emergenza
Differenze tra pratica terapeutica tradizionale e intervento sulla crisi
Il comportamento dell’individuo in condizioni di emergenza
Il panico
Evitare il panico
L’ansia e gli attacchi di panico
Vademecum azienda: norme comportamentali in caso di terremoto
Norme di comportamento in caso di terremoto
Se ti trovi in luogo chiuso
Se sei in un luogo aperto
Istruzioni particolari in caso di terremoto
Procedure di emergenza in caso di terremoto
Prevenzione, formazione e addestramento.
Procedure di evacuazione in emergenza : schede operative per il personale
Scheda n.1 procedure di evacuazione dai locali della sede aziendale per il personale
scheda n.2 procedure di evacuazione dai locali della sede aziendale per i visitatori
organigramma aziendale
assegnazione ruoli del personale
 
Il documento “Linee Guida per la tutela della Sicurezza e  Salute dei lavoratori  a seguito di Evento Sismico”, elaborato dalla CGIL di Pesaro è scaricabile all’ indirizzo.


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NOTA BENE
Il capitolo “Diritti dei lavoratori in caso di terremoto” del documento della CGIL è integralmente ripreso da mio documento con lo stesso nome diffuso in rete il 29/05/12 . . . 
Marco Spezia

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AGRICOLTURA: I RISCHI DA VALUTARE E L’ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE

Da PuntoSicuro

Anno 14 - numero 2882 di mercoledì 20 giugno 2012

L’elenco dei principali rischi nel comparto agricolo alla luce del D. Lgs. 81/2008 con riferimento al processo di valutazione dei rischi. Le attrezzature di lavoro, la manutenzione e i dispositivi di protezione relativi ai trattori.

Civitavecchia, 20 Giugno 2012

In relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto agricolo, PuntoSicuro presenta un documento prodotto dallo S.Pre.S.A.L. dell’ Azienda USL Roma F dal titolo “I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008”, un documento che offre diverse informazioni sui rischi connessi alle attività lavorative e sulla normativa pertinente, con parti-colare riferimento al Decreto legislativo 81/2008.

I cicli di lavoro nel comparto agricolo comportano l'esposizione a numerosi rischi per la salute e per la sicurezza. E nel documento è presente un elenco, indicativo e non esaustivo, dei rischi presenti in ambito agricolo da considerare nel processo di valutazione dei rischi:
-         rischi connessi ai luoghi di lavoro: devono essere valutati tutti i rischi legati a carenze strut-turali (ad esempio altezze e cubature inadeguate), alla viabilità interna o esterna (vie di circolazione e passaggi non ben delimitati o non adatti alla tipologia di mezzi che devono attraversarle), alla conformazione del terreno (presenza di zone di pericolo a seguito di piogge o allagamenti); senza dimenticare che vi sono luoghi di lavoro, caratteristici dell'ambito agricolo e agro-zootecnico (ad esempio stalle e concimaie) che devono rispon-dere a requisiti specifici, requisiti descritti nel presente documento;
-         rischi da movimentazione manuale dei carichi: comprendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori. La valutazione deve comprendere un’attenta analisi delle lavorazioni con particolare attenzione: alle caratteristiche del carico quali la pesantezza e l'ingombro; allo sforzo fisico richiesto; alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro come ad esempio la presenza di spazio libero sufficiente per l’effettuazione dell’attività richiesta, l'eventuale presenza di irregolarità del pavimento che possano costituire ulteriore rischio di inciampo o di scivolamento;
-         rischi da esposizione ad agenti fisici: la valutazione dei rischi da esposizione a rumore e vi-brazioni deve essere effettuata da personale qualificato, può prevedere una serie di misure specifiche sulle attrezzature/macchine, deve considerare il tempo di esposizione. Il tutto fi-nalizzato a determinare il livello di esposizione dei lavoratori a questi inquinanti ambientali ed a individuare le misure di protezione e prevenzione da adottare durante lo svolgimento della normale attività lavorativa;
-         rischi da esposizione a sostanze pericolose: il documento indica che la valutazione dei rischi chimici inizia con l'elenco delle sostanze pericolose direttamente manipolate dai lavoratori, o comunque presenti in azienda, deve essere effettivamente rappresentativa delle condizioni di lavoro e deve contenere tutte le informazioni disponibili (riguardo a questo tipo di valutazione lo SPreSAL ha prodotto una specifica brochure informativa);
-         rischi da esposizione ad agenti biologici: l’attività agricola - a stretto contatto con la natura, con gli animali e con prodotti di origine animale - può implicare il rischio di esposizione dei lavoratori alle zoonosi, le malattie che gli animali possono trasmettere all'uomo attraverso le possibili vie di trasmissione di queste malattie (ferite, tagli, morsi, punture, contatto con liquami, ..): questo è un rischio “invisibile” e per questo motivo è essenziale conoscere tutti i rischi che si corrono nell'effettuare alcune operazioni e attuare le necessarie misure pre-ventive e protettive;
-         rischi da esposizione ad atmosfere esplosive: ad esempio con riferimento alla miscelazione di aria con il metano contenuto nel biogas e delle polveri dei cereali in prossimità degli im-pianti di produzione di biogas, delle vasche di stoccaggio/smaltimento dei liquami e dei si-los/contenitori dei cereali;
-         rischi da stress lavoro-correlato: si ricorda che la normativa stabilisce che il datore di lavoro deve valutare lo stress lavoro-correlato per i suoi dipendenti;
-         rischi connessi allo stato di gravidanza: le condizioni di lavoro che sono considerate accet-tabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza o il periodo dell’allattamento fino al settimo mese dopo il parto: il documento ricorda i vari obblighi del datore di lavoro in merito alla valutazione della compatibilità delle mansioni con un eventuale stato di gravidanza;
-         rischi connessi alla differenza di genere, di età e di provenienza da Paesi diversi: anche la provenienza dei lavoratori da Paesi diversi deve essere considerata una potenziale fonte di rischio; è sufficiente che un lavoratore non comprenda le istruzioni ricevute perché si gene-rino situazioni pericolose;
-         rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro: sappiamo che le attrezzature di lavoro rappresentano nel comparto agricolo uno dei principali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori: nella valutazione dei rischi dovranno essere necessariamente considerate: l'in-stallazione in conformità alle istruzioni d'uso; le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate a garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza; le istruzioni d'uso e di manutenzione ivi compresa la predisposizione e l'aggiornamento di un registro degli interventi di manutenzione delle macchine e delle attrezzature di lavoro.

Il documento si sofferma poi sulle attrezzature di lavoro, sui dispositivi di protezione e i requisiti di sicurezza, con riferimento al Titolo III e all'allegato V del Decreto legislativo 81/2008. In particolare viene sottolineato che nel caso in cui una macchina sia sprovvista delle protezioni necessarie perché acquistata prima che leggi specifiche regolamentassero il problema, è ne-cessario che il datore di lavoro effettui degli interventi di adeguamento installando idonei di-spositivi di protezione contro il capovolgimento del mezzo.

A livello esemplificativo sono riportati i principali dispositivi di protezione relativi al trattore, la macchina agricola più diffusa ed utilizzata nel comparto:
-         protezione in caso di capovolgimento: tutti i trattori a ruote ed a cingoli devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza);
-         presa di potenza: la presa di potenza posteriore ed anteriore del trattore deve essere muni-ta di protezione fissata sul trattore a copertura almeno della parte superiore e dei due lati;
-         organi in movimento: le cinghie di trasmissione del moto, le ventole per il raffreddamento e tutti gli altri organi di movimento accessibili devono essere protetti mediante uso di appositi grigliati in modo da impedire il contatto accidentale con parti del corpo;
-         parti calde: la superficie esterna del silenziatore, del collettore di scarico e della testata del motore devono essere protette contro il contatto accidentale, per evitare ustioni a causa delle elevate temperature che possono raggiungere. Devono essere inoltre protette tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimano, maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per la salita e la discesa dal mezzo e che possono essere accidentalmente toccate;
-         accesso al posto di guida: il trattore deve avere opportuni mezzi di accesso alla cabina con superfici grigliate ed antiscivolo, qualora il dislivello tra il suolo e la piattaforma di guida sia superiore ai 550 mm; devono inoltre essere installati corrimano o maniglie per garantire tre punti di appoggio/presa durante le fasi di salita e discesa dal mezzo;
-         albero cardanico: l' albero cardanico, necessario per trasferire il movimento dalla motrice all'attrezzatura trainata, deve essere dotato di protezioni in grado di coprire tutte le parti in rotazione (albero, giunti e snodi esterni).

Il documento, che vi invitiamo a visionare, anche in relazione al corredo di fotografie esplicative, ricorda che la Circolare n. 44/2010 del 22 dicembre 2010 richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare anche le moto-agricole, al secondo posto dopo le trattrici per infortuni da ri-baltamento, pur riconoscendo le difficoltà esistenti per il reperimento di telai di protezione e cinture di sicurezza per alcune tipologie di macchina.

Concludiamo ricordando che per adeguare le macchine agricole si possono consultare le linee guida prodotte dall’INAIL (ex ISPESL) relative all’installazione dei dispositivi di protezione e all’installazione di sistemi di ritenzione del conducente nei trattori.

Il documento “I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008” a cura del dott. Giorgio Becchetti, del dott. Antonio Bottacci, della dott.ssa Paola Santini e della dott.ssa Alessia Santoro dello S.Pre.S.A.L. dell’Azienda USL Roma F (aggiornamento febbraio 2012) è scaricabile all’ indirizzo:



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