In
questo numero:
-
Microclima
e impianti di aria condizionata
-
Misure
di prevenzione e protezione per microclima caldo e esposizione a raggi
solari
-
Amianto
sulle navi: inchieste a Crotone, Milano e Latina
-
Terremoto:
linee guida per la sicurezza dei lavoratori
-
Agricoltura:
i rischi da valutare e l’adeguamento delle attrezzature
Invito
ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a
diffonderle in tutti i modi.
La
diffusione è gradita e necessaria. L’ obiettivo è quello di diffondere il più
possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei lavoratori a
tale proposito.
L’
unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte:
“Marco
Spezia - sp-mail@libero.it”
DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !
Marco Spezia
RETE
NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
-------------------------------------------
MICROCLIMA
E IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA
LE
CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! – N.24
Come
sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS ! è anche
quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su
tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Da
quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me
è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare
chiarezza sui diritti del lavoratori.
Mi
sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le
mie newsletters, queste consulenze.
Esse
trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di
informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.
In
questo caso, riporto a seguire la lettera che insieme a COBAS Pisa abbiamo
predisposto per richiedere da parte
dell’ RLS aziendale a datori di lavoro privati o a dirigenti pubblici riscontro
sull’ obbligo relativo alla gestione del microclima estivo e della corretta
manutenzione degli impianti di climatizzazione.
Tale
lettera è valida per qualunque realtà aziendale.
Marco
Spezia
*
* * * *
Spett.le
(datore di lavoro, dirigente)
OGGETTO: MICROCLIMA E IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA
Con l'avvicinarsi della stagione estiva, si renderà necessario azionare l'aria condizionata in molti luoghi di lavoro della nostra azienda.
Sono
numerosi i rischi che corrono i dipendenti per un cattivo uso dell'aria
condizionata, come male alla schiena e alla gola, raffreddore, dolori
addominali, torcicollo, fino ai casi più gravi di infezioni batteriche e
bronchiti, causate spesso da una non corretta installazione e utilizzo degli
impianti di condizionamento oppure dalla non corretta o addirittura mancata
manutenzione degli impianti stessi.
Inoltre,
spesso l’ inefficacia degli impianti o il loro cattivo utilizzo è dovuta alla
mancata adozione di altre cautele di tutela del microclima all’ interno degli
ambienti di lavoro (inadeguato isolamento delle pareti e degli infissi, mancanza
o inadeguatezza di tendaggi interni ed esterni, inadeguato ricambio d’ aria).
Alla
luce di quanto sopra, con la presente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, anche in virtù delle attribuzioni loro assegnate dall’ articolo 50
del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (nel seguito Decreto), chiedono:
−
un
monitoraggio degli impianti di climatizzazione esistenti con inventario della
loro collocazione e verifica della loro adeguatezza alle norme di buona tecnica
(ad esempio norma UNI 10339:1995
“Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e
requisiti. Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la
fornitura”);
−
un
monitoraggio dei luoghi di lavoro per verificare la loro rispondenza, al di là
della presenza di impianti di condizionamento, agli obblighi di cui all’
articolo 64, comma 1, lettera a) del Decreto e in particolare ai requisiti di
cui al punto 1.9 dell’ Allegato IV del Decreto medesimo;
−
gli
esiti della specifica valutazione del rischio, di cui all’ articolo 181, comma 2
del Decreto, relativa a tutti gli ambienti di lavoro (e in particolare a quelli
ove operano dipendenti particolarmente sensibili, come ad esempio coloro che
hanno pregresse patologie sensibili al caldo o agli sbalzi di temperatura), per
individuare gli eventuali rischi dovuti a condizioni microclimatiche non
ottimali e i relativi interventi di prevenzione e protezione adottati o
programmati;
−
in
particolare i valori degli indici
microclimatici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage
Dissatisfied) misurati nell’ ambito della valutazione di cui sopra, secondo
quanto previsto dalla norma UNI
EN ISO 7730:2006 “Ergonomia degli
ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere
termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere
termico locale”;
−
il
piano di manutenzione e verifica degli impianti di condizionamento e il relativo
registro di controllo, con particolare riferimento alla pulizia dei filtri e
allo scarico delle acque di condensa;
−
gli
esiti della specifica valutazione del rischio biologico di cui all’ articolo 271
del Decreto, con particolare riferimento agli agenti biologici che possono
essere presenti all’ interno degli impianti di climatizzazione e da qui diffusi
negli ambienti di lavoro, quali ad esempio virus (rinivirus,
virus influenzali, adenivirus), batteri, (stafilococco, streptococchi
legionelle, microbatterio tubercolosis), miceti (aspergillus, cephalosporium,
streptomyces).
Rimaniamo
in attesa di riscontro.
I
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
-------------------------------------------
MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER MICROCLIMA CALDO E ESPOSIZIONE A RAGGI
SOLARI
Con
l’ inizio della stagione estiva, molte categorie di lavoratori che operano all’
aperto (in genere lavoratori edili, agricoli, della industria peschiera, ecc.),
si troveranno ad affrontare condizioni di alte temperatura e umidità ed
esposizione diretta ai raggi del sole.
Al
di là del semplice aspetto di disagio fisico (accompagnato dal fatto che spesso
al lavoro all’ aperto si associa anche sforzo muscolare), occorre considerare
che tali condizioni di lavoro possono portare a patologie professionali anche
gravi e a infortuni derivanti dalle disagevoli condizioni
psicofisiche.
Ricordo
infatti, ad esempio, che condizioni di lavoro termiche estreme calde possono
portare a collassi cardiocircolatori, mentre l’ esposizione prolungata ai raggi
solari (radiazioni ottiche naturali) può portare a carcinomi della
pelle.
Tutti
i rischi correlati al lavoro all’ aperto nella stagione estiva devono essere
debitamente considerati nel documento di valutazione dei
rischi.
Infatti
tale tipologia di fattori di rischio rientra tra gli agenti fisici pericolosi
per la salute di cui al Titolo VIII del D.Lgs.81/08, che riguarda appunto gli
agenti fisici, così come definiti dall’ articolo 180, comma
1:
“Ai fini del presente decreto legislativo per
agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le
vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di
origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori”.
Per
tutti tali agenti il datore di lavoro ha l’ obbligo di eseguire una specifica
valutazione del rischio, all’ interno della quale definire le misure di
prevenzione e protezione per la protezione della salute dei lavoratori. Tale
obbligo è sancito dall’ articolo 181 del Decreto:
“1. Nell'ambito della valutazione di cui
all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da
esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di
buona tecnica ed alle buone prassi.
2.
La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é
programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale
qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di
specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni
qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero,
quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli
di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del
rischio.
3.
Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di
prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é
riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può
includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e
l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più
dettagliata”.
In
generale la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’ articolo 181 del
Decreto, configurandosi come violazione dell’ articolo 29, comma 1, relativo
all’ obbligo della redazione della valutazione del rischio è punita, dall’
articolo 55, comma 1, lettera a), con l'arresto da
tre a sei mesi o
con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro.
Nello
specifico poi la violazione,
da parte del datore di lavoro, dell’ articolo 181, comma 2 del decreto è punita,
dall’ articolo 219, comma 1, lettera a), con l'arresto da
quattro a otto mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro.
Oltre
agli obblighi generali di prevenzione e protezione dagli agenti fisici legati al
microclima e alle radiazioni solari, il datore di lavoro e i dirigenti sono
obbligati a fornire ai lavoratori e ai RLS adeguata e specifica informazione e
formazione, come stabilito dall’ articolo 184 del Decreto:
“Nell'ambito degli obblighi di cui agli
articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a
rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti
vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei
rischi con particolare riguardo:
a)
alle misure adottate in applicazione del presente
titolo;
b)
all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di
azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi
associati;
c)
ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione
ai singoli agenti fisici;
d)
alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione
per la salute;
e)
alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f)
alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione;
g)
all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle
relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso”.
La
violazione,
da parte del datore di lavoro o dei dirigenti, dell’ articolo 184 del Decreto è
punita dall’ articolo 219, comma 2, lettera b) con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da
750 a 4.000 euro.
Infine
i lavoratori esposti in maniera significativa a microclima caldo e a radiazioni
solari devono essere sottoposti a specifica sorveglianza sanitaria, secondo
quanto disposto dall’ articolo 185 del Decreto:
“1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori
esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui
all'articolo 41, ed é effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi
previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della
valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il
tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2.
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione
apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico
competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale,
il datore di lavoro, che provvede a:
a)
sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b)
sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c)
tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio”.
La
violazione da parte del medico
competente dell’ articolo 185 del decreto è punita, dall’
articolo 220,
con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da
400 a 1.600 euro.
Tenendo
conto che su questi argomenti (come d’ altro canto su molti altri relativi alla
tutela della salute e della sicurezza) le aziende fanno poco o niente, nel
seguito riporto due schede (estratte dal Piano Operativo di Sicurezza di un’
azienda edile) da me redatte relativamente ai possibili rischi derivanti dal
microclima caldo e/o dalle radiazioni ottiche solari, alle misure di prevenzione
e protezione, alle procedure da adottare per eliminare o ridurre i rischi e
infine alla sorveglianza sanitaria a cui sottoporre i lavoratori
esposti.
Ricordo
che tutte le misure indicate nelle schede sono a totale onere e responsabilità
del datore di lavoro e/o dei dirigenti e del medico
competente.
Marco
Spezia
*
* * * *
MICROCLIMA
CALDO
POSSIBILI
RISCHI
Tenendo
conto del periodo temporale in cui verranno eseguiti i lavori e che parte di
essi verranno eseguiti all’ aperto e in zone non ombreggiate, potranno essere
presenti nei luoghi di lavoro temperature superiore ai 30 °C, accompagnate da
tassi di umidità elevati (> 80%) tali da creare condizioni microclimatiche di
discomfort termico (ambienti moderati caldi) o addirittura di stress termico
(ambienti estremi caldi).
In
tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori sono, in ordine di
gravità:
-
disturbi
dermatologici sotto forma di eruzioni cutanee e vescicole;
-
sudorazione
eccessiva con perdita di sali e conseguente spossatezza, vertigini, nausea,
cefalea;
-
sbalzi
termici (soprattutto nel caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto
condizionati o accesso alle baracche di cantiere se condizionate) con
conseguenti disturbi muscolari o del sistema respiratorio;
-
congestioni
da ingestione di bevande molto fredde;
-
modificazioni
delle attività psicosensoriali e psicomotorie, quali affaticamento e
abbassamento del livello di attenzione;
-
crampi
muscolari da calore;
-
instabilità
del sistema cardiocircolatorio;
-
sincope
da calore con possibile ipossia
cerebrale e perdita di coscienza;
-
colpo
di calore con possibile perdita di
coscienza,
coma.
Tali
rischi per la salute, associati ai rischi specifici di cantiere, possono poi
essere fonte di infortuni anche gravi.
A
tali rischi si sommano quelli derivanti da esposizione a radiazioni ottiche
naturali (vedi scheda specifica).
MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, il datore di lavoro e i dirigenti provvedono a:
-
definire turni di
lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18 alle
24);
-
programmare le
lavorazioni più impegnative fisicamente nelle prime ore della mattina o nelle
ultime ore della sera;
-
prevedere
adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più impegnative
fisicamente;
-
evitare
lavorazioni in aree con scarso ricambio di aria;
-
predisporre ripari
dal sole (teloni, ombrelloni);
-
se possibile
prevedere l’ umidificazione periodica delle pareti e dei pavimenti in prossimità
dei luoghi di lavoro;
-
mettere a
disposizione adeguati quantitativi di acqua minerale naturale da bere e di acqua
corrente per inumidirsi;
-
fornire
ai lavoratori indumenti di lavoro in tessuto naturale e non
sintetico;
-
fornire
ai lavoratori adeguati copricapi
(berretti in cotone con visiera o
cappelli a larga falda in paglia);
-
eseguire
manutenzione preventiva dei sistemi di climatizzazione dei mezzi di sollevamento
e trasporto e delle baracche di cantiere, con verifica dell’ efficienza e
pulizia dei filtri.
PROCEDURE
DI LAVORO
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, i lavoratori interessati sono tenuti a:
-
evitare l’
esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori in
zone d’ ombra;
-
se
molto sudati, evitare l’ esposizione a zone fortemente
ventilate;
-
bere
regolarmente acqua minerale naturale non fredda;
-
asciugarsi
regolarmente il sudore;
-
inumidirsi
regolarmente il capo;
-
se
non obbligatorio indossare il casco antinfortunistico, indossare berretti in
cotone con visiera o cappelli a larga falda in paglia;
-
in
caso di utilizzo di mezzi di sollevamento e trasporto condizionati, mantenere
una temperatura non eccessivamente bassa e prevedere un periodo di
acclimatazione con riduzione graduale della temperatura
impostata;
-
mantenere
all’ interno delle baracche, se dotate di condizionatore, temperature non
inferiori di 5 °C rispetto alla
temperatura esterna;
-
durante
il pasto evitare l’ assunzione di alimenti ricchi di grassi, mentre è
consigliabile l’ assunzione di frutta e verdura;
-
in
caso di percezione di sintomi quali giramenti di testa, spossatezza, difficoltà
di concentrazione, interrompere le attività e portarsi in zona all’ ombra e
moderatamente ventilata.
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Per
i lavoratori esposti in maniera significativa a condizioni microclimatiche
estreme calde, il medico competente, sentito il Servizio di Prevenzione e
Protezione ha previsto la seguente sorveglianza sanitaria:
-
visita
medica obiettiva cardiologica con cadenza annuale;
-
elettrocardiogramma
con cadenza biennale.
Su
giudizio del medico competente sono poi possibili come esami di secondo
livello:
-
elettrocardiogramma
sotto sforzo;
-
ecocardiografia.
ESPOSIZIONE
A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI (RAGGI SOLARI)
POSSIBILI
RISCHI
Tenendo
conto del periodo temporale in cui verranno eseguiti i lavori e che parte di
essi verranno eseguiti all’ aperto e in zone non ombreggiate, i lavoratori che
non operano all’ interno di mezzi di sollevamento e trasporto potranno essere
sottoposti a rischio da esposizione a radiazioni naturali (raggi
solari).
In
tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori per la pelle sono, in
ordine di gravità:
-
eritema
(scottatura);
-
reazione
di fotosensibilità;
-
processo
accelerato di invecchiamento;
-
tumori
cutanei;
In
tali condizioni i rischi per la salute dei lavoratori per gli occhi sono, in
ordine di gravità:
-
fotocheratite;
-
fotongiuntivite.
MISURE
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, il datore di lavoro e i dirigenti provvedono a:
-
definire turni di
lavoro solo nel periodo mattutino (dalle 6 alle 12) o serale (dalle 18 alle
24);
-
predisporre ripari
dal sole (teloni, ombrelloni);
-
fornire
ai lavoratori indumenti da
lavoro a trama fitta in tessuto
naturale e non sintetico;
-
fornire
ai lavoratori adeguati copricapi
(berretti in cotone con visiera o
cappelli a larga falda in paglia);
-
fornire
ai lavoratori creme per la pelle con Fattore di Protezione Solare (FPS) per i
raggi UVB pari almeno a 30 e fattore Persistent Pigment Darkening (PPD) per i
raggi UVA pari almeno a 10;
-
in
caso di lavorazioni con possibilità di riflesso dalla pavimentazione fornire ai
lavoratori occhiali con numero di gradazione per la protezione dalla luce solare
pari almeno a 6-2 secondo UNI EN 172:2003.
PROCEDURE
DI LAVORO
Per limitare l’
esposizione ai citati fattori di rischio oppure per limitarne o ridurne gli
effetti, i lavoratori interessati sono tenuti a:
-
evitare l’
esposizione prolungata ai raggi solare, alternando lavori al sole con lavori in
zone d’ ombra;
-
indossare sempre
gli indumenti da lavoro;
-
se
non obbligatorio indossare il casco antinfortunistico, indossare berretti in cotone con visiera o cappelli a
larga falda in paglia;
-
applicare
a inizio lavorazioni la crema di protezione solare, ripetendo l’ applicazione
almeno ogni 3 ore;
-
in
caso di lavorazioni con possibilità di riflesso dalla pavimentazione indossare occhiali con protezione
UV;
-
in
caso di percezione di sintomi quali bruciori della pelle o degli occhi,
interrompere le attività e portarsi in zona all’ ombra.
SORVEGLIANZA
SANITARIA
Per
i lavoratori esposti in maniera significativa a radiazioni ottiche naturali
(raggi solari), il medico competente, sentito il Servizio di Prevenzione e
Protezione ha previsto la seguente sorveglianza sanitaria:
-
visita
medica obiettiva dermatologica con cadenza annuale.
Su
giudizio del medico competente sono poi possibili come esami di secondo
livello:
-
visita
medica specialistica dermatologica.
-------------------------------------------
Da
Basta morte sul lavoro
Lunedì
18 giugno 2012
Nella flotta della compagnia di navigazione Tirrenia ce ne sarebbero 11, secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto. “Le imbarcazioni contenenti la fibra killer sono 11 – precisa il presidente Ezio Bonanni – Questo ci risulta a seguito delle denunce di numerosi dipendenti della Tirrenia, foto e video emblematici ed indagini difensive che ho svolto in passato. Due marittimi sono già deceduti per mesotelioma ed un altro è in condizioni molto gravi. Diversi sono i dipendenti della Tirrenia malati di patologie derivanti da amianto”.
E la salute non la
rischiano soltanto i marinai della compagnia ma anche i passeggeri visto che i
traghetti stanno ancora funzionando regolarmente.
La magistratura non si è fatta attendere. La Procura della Repubblica di Crotone ha avviato un’inchiesta nei confronti di Tirrenia e analogo procedimento pende presso la Procura di Milano e di Latina e “numerose denunce da parte di altri dipendenti marittimi sono presenti in molte procure”, dichiara Bonanni.
Si è fatto attendere lo Stato italiano però. Già nel 1996 il deputato Paolo Russo aveva denunciato la questione con un’interrogazione parlamentare “risulta che, mentre le Ferrovie dello Stato hanno effettuato la bonifica dei propri treni, analoghi interventi non sono stati posti in atto da altri armatori pubblici e privati. Risulta ad esempio che la società Tirrenia abbia eseguito alcuni interventi molto circoscritti”.
I governi non hanno
mai risposto.
In questi ultimi 16
anni due marittimi della Tirrenia sono deceduti, nel 2007 e nel 2010, altri si
sono ammalati negli anni. Come Giovan Giuseppe Cuccaro, malato di mesotelioma
dopo aver lavorato una vita nella Tirrenia, che ha chiesto al procuratore della
Repubblica di Crotone di verificare se nell’imbarcazione Tirrenia ormeggiata nel
porto di Crotone ci sia presenza di amianto. “Mio fratello, anch’esso marinaio,
è morto di tumore alla fine degli anni Settanta – racconta – io, dopo 20 anni
dalla messa al bando dell’amianto faccio la chemioterapia per combattere questo
male terribile: non è cambiato granché dopo 30 anni”.
La nave in questione è stata anch’essa oggetto di un’altra interrogazione parlamentare qualche giorno fa “nel porto di Crotone vi è un carico di amianto che potrebbe rappresentare un rischio per la pubblica incolumità – si legge nell’interpellanza della senatrice Dorina Bianchi - si chiede di sapere se siano state predisposte azioni atte a determinare se la presenza di queste navi, cariche di amianto, possa costituire un rischio morbigeno lesivo per la pubblica incolumità, oltre che per i dipendenti”. Anche in questo caso ancora nessuna risposta.
“Il problema
amianto non riguarda soltanto la flotta Tirrenia. L’Ona segue anche il caso del
decesso di un dipendente di Costa Crociere e nel nostro sito web sono pervenute
foto attuali degli interni di navi della Compagnia “Caronte & Tourist”, in
particolare della nave Helga”, rimarca l’avvocato Bonanni.
L’amianto è stato
messo al bando nel 1992 attraverso specifiche e rigorose normative, ma ad oggi
il problema persiste, in quanto la legge 257/92 non pone un obbligo di bonifica,
una lacuna che l’Ona ha chiesto più volte di colmare, fermo restando il
principio dell’articolo 32 della Costituzione (che tutela il diritto alla
salute). “Questo obbligo di bonifica è bene che sia espresso per evitare ogni
ambiguità. Ci sono della maglie nella legislazione – spiega il presidente
dell’Ona – che permettono ancora oggi di avere in uso materiali in amianto,
esponendo anche inconsapevolmente lavoratori e cittadini”.
-------------------------------------------
TERREMOTO:
LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Da
PuntoSicuro
Anno
14 - numero 2881 di martedì 19 giugno 2012
Le
Linee guida per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a seguito di
Evento Sismico elaborate dalla CGIL di Pesaro.
È
disponibile online sul sito nazionale della CGIL, il documento “Linee Guida per la tutela della
Sicurezza e Salute dei lavoratori a seguito di Evento Sismico”, elaborato dalla
CGIL di Pesaro.
L’opuscolo
è rivolto ai lavoratori impiegati nei settori produttivi a livello industriale,
artigianale ed agricolo, in caso di accadimento Evento Sismico. In particolare
vuole essere un pratico strumento informativo sui rischi per la sicurezza e la
salute, e sulle prescrizioni che vanno ap-plicate da parte dell’Organizzazione
Aziendale (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, Medico Competente) ed Enti di Vigilanza sulla prevenzione e salute
(Dipartimento ASUR – Area Vasta n. 1, Zona territoriale n. 1, 2 e 3) che si
possono incontrare nelle diverse situazioni di lavoro a seguito di
Terremoto.
Su
proposta della CGIL di Pesaro Urbino, è stata attivata un attività di
informazione e forma-zione degli RLS/RLST, RSU e lavoratori rendendoli edotti
delle prescrizioni in materia di pre-venzione e protezione e gestione della
sicurezza e salute sul lavoro in caso di evento sismico, nel rispetto degli
articoli 18, 43 e 44 (obblighi del Datore di lavoro), articolo 25 e 41 (obblighi
Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria) e articolo 36 e 37 (informazione,
formazione e addestramento) del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
L’indice
del documento:
Il
Terremoto
Cause
Terremoti:
informazioni, prevenzione e comportamenti idonei
Le
scale usate per i fenomeni sismici
Tabelle
L’equivalenza
fra le scale comunemente usate per indicare l'intensità di un terremoto: la
scala Richter e la scala Mercalli (MCS)
La
interpretazione delle conseguenze associate ai gradi della scala Mercalli
(MCS)
La
scossa sismica
Effetti
del terremoto
Scenari
di evento – Terremoti nelle Marche
Terremoti
nelle Marche nel XX secolo
Diritti
dei lavoratori in caso di terremoto
Procedure
per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità sismica degli edifici aduso
produttivo in conseguenza degli eventi sismici
Procedure
di valutazione dell'agibilita' sismica negli edifici ad uso
produttivo
La
scheda di rilevamento dei danni e dell'agibilità degli
edifici
Il
RSPP nell’attività di accadimento evento sismico
Organizzazione
per la gestione dell’emergenza
Organizzazione
del personale
Gestione
dell’emergenza
Sistema
di allertamento
Emergenza
per eventi naturali
Comportamento
di tutto il personale in caso di segnale di Allarme e/o
Evacuazione
Personale
delle aree coinvolte dall’emergenza
Personale
delle aree non direttamente coinvolte dall’emergenza
Personale
di imprese esterne
Personale
addetto al controllo accessi
Assistenza
Ai Portatori Di Handicap
Assistenza
alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità
ridotta
Assistenza
alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
Gestione
del dopo Emergenza
Gestione
operativa
Registrazione
dell’evento
Formazione
ed Informazione
Soggetti
attivi
Soggetti
passivi
Riesame
e revisione delle modalità di risposta all’emergenza
Compiti
del RSPP nell’elaborazione del Piano di Evacuazione e di
Emergenza
Il
Piano di Evacuazione e di Emergenza
La
Politica della Sicurezza
Campo
di Applicazione
Norme
di Riferimento e compiti del datore di lavoro/dirigente
Il
Comportamento dell’uomo in condizioni di Emergenza
Predisposizione
del Piano
L’ambiente
I
Possibili Rischi
Individuazione
delle Risorse
Risorse
Interne
Risorse
Esterne per chiamate di Soccorso
Predisposizione
delle Procedure
Designazione
nominativa
I
ruoli
I
Compiti
1.
Coordinatore e responsabile dell’evacuazione
2.
Nucleo Operativo
A)
Primo compito
B)
Secondo compito
L’estinzione
di un principio di incendio
Procedure
Standard - Istruzioni Specifiche
In
caso d’incendio o comunque di necessita di sfollamento
In
caso di allagamento il coordinatore dell’emergenza
In
caso di alluvione il coordinatore dell’emergenza
Informazione
del personale
Allegato
3: Assegnazione Incarico al Personale
Allegato
3 bis: Verbale di riunione per l’identificazione del Coordinatore e
dei
Responsabili
dell’evacuazione
Il
ruolo del MC in accordo alla normativa vigente ed a seguito di evento
sismico
Valutazione
del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa vigente
Stress
correlato al lavoro: salute e reazioni emozionali in caso di evento
esterno
Supporto
psicologico alle persone colpite dal sisma: gli interventi dell’Azienda SUR Area
Vasta 1, Zona territoriale n. 1, 2 e 3 della provincia di Pesaro
Urbino
Metodologia
degli interventi psicologici in emergenza
Psicologia
d’emergenza
Ruolo
dello psicologo esperto nella gestione di situazioni di
emergenza
Differenze
tra pratica terapeutica tradizionale e intervento sulla
crisi
Il
comportamento dell’individuo in condizioni di emergenza
Il
panico
Evitare
il panico
L’ansia
e gli attacchi di panico
Vademecum
azienda: norme comportamentali in caso di terremoto
Norme
di comportamento in caso di terremoto
Se
ti trovi in luogo chiuso
Se
sei in un luogo aperto
Istruzioni
particolari in caso di terremoto
Procedure
di emergenza in caso di terremoto
Prevenzione,
formazione e addestramento.
Procedure
di evacuazione in emergenza : schede operative per il
personale
Scheda
n.1 procedure di evacuazione dai locali della sede aziendale per il
personale
scheda
n.2 procedure di evacuazione dai locali della sede aziendale per i
visitatori
organigramma
aziendale
assegnazione
ruoli del personale
Il
documento “Linee Guida per la tutela della Sicurezza e Salute dei lavoratori a seguito di Evento Sismico”, elaborato dalla
CGIL di Pesaro è scaricabile all’ indirizzo.
*
* * * *
NOTA
BENE
Il
capitolo “Diritti dei lavoratori in caso di terremoto” del documento della CGIL
è integralmente ripreso da mio documento con lo stesso nome diffuso in rete il
29/05/12 . . .
Marco
Spezia
-------------------------------------------
AGRICOLTURA:
I RISCHI DA VALUTARE E L’ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE
Da
PuntoSicuro
Anno
14 - numero 2882 di mercoledì 20 giugno 2012
L’elenco
dei principali rischi nel comparto agricolo alla luce del D. Lgs. 81/2008 con
riferimento al processo di valutazione dei rischi. Le attrezzature di lavoro, la
manutenzione e i dispositivi di protezione relativi ai
trattori.
Civitavecchia,
20 Giugno 2012
In
relazione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto
agricolo, PuntoSicuro presenta un documento prodotto dallo S.Pre.S.A.L. dell’
Azienda USL Roma F dal titolo “I rischi in agricoltura alla luce del Decreto
Legislativo 81/2008”, un documento che offre diverse informazioni sui rischi
connessi alle attività lavorative e sulla normativa pertinente, con parti-colare
riferimento al Decreto legislativo 81/2008.
I
cicli di lavoro nel comparto agricolo comportano l'esposizione a numerosi rischi
per la salute e per la sicurezza. E nel documento è presente un elenco,
indicativo e non esaustivo, dei rischi presenti in ambito agricolo da
considerare nel processo di valutazione dei rischi:
-
rischi
connessi ai luoghi di lavoro: devono essere valutati tutti i rischi legati a
carenze strut-turali (ad esempio altezze e cubature inadeguate), alla viabilità
interna o esterna (vie di circolazione e passaggi non ben delimitati o non
adatti alla tipologia di mezzi che devono attraversarle), alla conformazione del
terreno (presenza di zone di pericolo a seguito di piogge o allagamenti); senza
dimenticare che vi sono luoghi di lavoro, caratteristici dell'ambito agricolo e
agro-zootecnico (ad esempio stalle e concimaie) che devono rispon-dere a
requisiti specifici, requisiti descritti nel presente documento;
-
rischi
da movimentazione manuale dei carichi: comprendono tutte le operazioni di
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori. La
valutazione deve comprendere un’attenta analisi delle lavorazioni con
particolare attenzione: alle caratteristiche del carico quali la pesantezza e
l'ingombro; allo sforzo fisico richiesto; alle caratteristiche dell’ambiente di
lavoro come ad esempio la presenza di spazio libero sufficiente per
l’effettuazione dell’attività richiesta, l'eventuale presenza di irregolarità
del pavimento che possano costituire ulteriore rischio di inciampo o di
scivolamento;
-
rischi
da esposizione ad agenti fisici: la valutazione dei rischi da esposizione a
rumore e vi-brazioni deve essere effettuata da personale qualificato, può
prevedere una serie di misure specifiche sulle attrezzature/macchine, deve
considerare il tempo di esposizione. Il tutto fi-nalizzato a determinare il
livello di esposizione dei lavoratori a questi inquinanti ambientali ed a
individuare le misure di protezione e prevenzione da adottare durante lo
svolgimento della normale attività lavorativa;
-
rischi
da esposizione a sostanze pericolose: il documento indica che la valutazione dei
rischi chimici inizia con l'elenco delle sostanze pericolose direttamente
manipolate dai lavoratori, o comunque presenti in azienda, deve essere
effettivamente rappresentativa delle condizioni di lavoro e deve contenere tutte
le informazioni disponibili (riguardo a questo tipo di valutazione lo SPreSAL ha
prodotto una specifica brochure informativa);
-
rischi
da esposizione ad agenti biologici: l’attività agricola - a stretto contatto con
la natura, con gli animali e con prodotti di origine animale - può implicare il
rischio di esposizione dei lavoratori alle zoonosi, le malattie che gli animali
possono trasmettere all'uomo attraverso le possibili vie di trasmissione di
queste malattie (ferite, tagli, morsi, punture, contatto con liquami, ..):
questo è un rischio “invisibile” e per questo motivo è essenziale conoscere
tutti i rischi che si corrono nell'effettuare alcune operazioni e attuare le
necessarie misure pre-ventive e protettive;
-
rischi
da esposizione ad atmosfere esplosive: ad esempio con riferimento alla
miscelazione di aria con il metano contenuto nel biogas e delle polveri dei
cereali in prossimità degli im-pianti di produzione di biogas, delle vasche di
stoccaggio/smaltimento dei liquami e dei si-los/contenitori dei
cereali;
-
rischi
da stress lavoro-correlato: si ricorda che la normativa stabilisce che il datore
di lavoro deve valutare lo stress lavoro-correlato per i suoi
dipendenti;
-
rischi
connessi allo stato di gravidanza: le condizioni di lavoro che sono considerate
accet-tabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza
o il periodo dell’allattamento fino al settimo mese dopo il parto: il documento
ricorda i vari obblighi del datore di lavoro in merito alla valutazione della
compatibilità delle mansioni con un eventuale stato di
gravidanza;
-
rischi
connessi alla differenza di genere, di età e di provenienza da Paesi diversi:
anche la provenienza dei lavoratori da Paesi diversi deve essere considerata una
potenziale fonte di rischio; è sufficiente che un lavoratore non comprenda le
istruzioni ricevute perché si gene-rino situazioni
pericolose;
-
rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro: sappiamo che le attrezzature di
lavoro rappresentano nel comparto agricolo uno dei principali rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori: nella valutazione dei rischi dovranno
essere necessariamente considerate: l'in-stallazione in conformità alle
istruzioni d'uso; le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria
finalizzate a garantire, nel tempo, la permanenza dei requisiti di sicurezza; le
istruzioni d'uso e di manutenzione ivi compresa la predisposizione e
l'aggiornamento di un registro degli interventi di manutenzione delle macchine e
delle attrezzature di lavoro.
Il
documento si sofferma poi sulle attrezzature di lavoro, sui dispositivi di
protezione e i requisiti di sicurezza, con riferimento al Titolo III e
all'allegato V del Decreto legislativo 81/2008. In particolare viene
sottolineato che nel caso in cui una macchina sia sprovvista delle protezioni
necessarie perché acquistata prima che leggi specifiche regolamentassero il
problema, è ne-cessario che il datore di lavoro effettui degli interventi di
adeguamento installando idonei di-spositivi di protezione contro il
capovolgimento del mezzo.
A
livello esemplificativo sono riportati i principali dispositivi di protezione
relativi al trattore, la macchina agricola più diffusa ed utilizzata nel
comparto:
-
protezione
in caso di capovolgimento: tutti i trattori a ruote ed a cingoli devono essere
dotati di adeguati dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o
cabina) e di dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza);
-
presa
di potenza: la presa di potenza posteriore ed anteriore del trattore deve essere
muni-ta di protezione fissata sul trattore a copertura almeno della parte
superiore e dei due lati;
-
organi
in movimento: le cinghie di trasmissione del moto, le ventole per il
raffreddamento e tutti gli altri organi di movimento accessibili devono essere
protetti mediante uso di appositi grigliati in modo da impedire il contatto
accidentale con parti del corpo;
-
parti
calde: la superficie esterna del silenziatore, del collettore di scarico e della
testata del motore devono essere protette contro il contatto accidentale, per
evitare ustioni a causa delle elevate temperature che possono raggiungere.
Devono essere inoltre protette tutte le superfici calde vicine a gradini,
corrimano, maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per la
salita e la discesa dal mezzo e che possono essere accidentalmente
toccate;
-
accesso
al posto di guida: il trattore deve avere opportuni mezzi di accesso alla cabina
con superfici grigliate ed antiscivolo, qualora il dislivello tra il suolo e la
piattaforma di guida sia superiore ai 550 mm; devono inoltre essere installati
corrimano o maniglie per garantire tre punti di appoggio/presa durante le fasi
di salita e discesa dal mezzo;
-
albero
cardanico: l' albero cardanico, necessario per trasferire il movimento dalla
motrice all'attrezzatura trainata, deve essere dotato di protezioni in grado di
coprire tutte le parti in rotazione (albero, giunti e snodi
esterni).
Il
documento, che vi invitiamo a visionare, anche in relazione al corredo di
fotografie esplicative, ricorda che la Circolare n. 44/2010 del 22 dicembre 2010
richiama l'attenzione sulla necessità di adeguare anche le moto-agricole, al
secondo posto dopo le trattrici per infortuni da ri-baltamento, pur riconoscendo
le difficoltà esistenti per il reperimento di telai di protezione e cinture di
sicurezza per alcune tipologie di macchina.
Concludiamo
ricordando che per adeguare le macchine agricole si possono consultare le linee
guida prodotte dall’INAIL (ex ISPESL) relative all’installazione dei dispositivi
di protezione e all’installazione di sistemi di ritenzione del conducente nei
trattori.
Il
documento “I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008” a
cura del dott. Giorgio Becchetti, del dott. Antonio Bottacci, della dott.ssa
Paola Santini e della dott.ssa Alessia Santoro dello S.Pre.S.A.L. dell’Azienda
USL Roma F (aggiornamento febbraio 2012) è scaricabile all’ indirizzo:
Nessun commento:
Posta un commento