Ciao a
tutt*,
invio in allegato,
facsimile di lettera da inviare al proprio datore di lavoro per richiedere
l’applicazione degli obblighi relativi alla gestione delle emergenza, con
particolare riferimento all’emergenza terremoto e alla verifica della solidità e
della stabilità dei capannoni adibiti a luoghi di lavoro.
Le lettere in
realtà sono tre (ognuna esclude le altre):
−
una, a firma dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che sarebbe preferibile;
−
una, a firma dei
Rappresentanti Sindacali Unitari (RSU), se gli RLS non ne vogliono sapere di
firmarla;
−
una, a firma di
gruppi di lavoratori, se sia RLS che RSU non ci stanno a
firmarla.
Le tre lettere sono
del tutto uguali, a parte la premessa dove viene specificato a che titolo
avviene la richiesta e alcuni dei riferimenti normativi
richiamati.
Sarebbe preferibile
la firma degli RLS, perché in questo caso loro hanno maggiori diritti (ai sensi
dell’articolo 50 del D.Lgs.81/80) ad accedere a tutta la documentazione
aziendale.
Negli altri casi
(RSU o gruppi di lavoratori), ho potuto fare riferimento solo agli obblighi
relativi a informazione e formazione (articoli 36 e 37 del
Decreto).
Sarebbe comunque
sacrosanto dovere che la lettera venga inviata dagli RLS, che ricordo devono, su
specifico mandato dei lavoratori, farsi carico della sicurezza dei lavoratori
stessi nei confronti dei datori di lavoro.
Ricordo che, per le
aziende per le quali non è stato nominato l’RLS, le stesse attribuzioni (quelle
previste dall’articolo 50) possono (devono) essere esercitate dai Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), i cui nominativi potete
trovare presso le Organizzazioni Sindacali.
La lettera va
inviata tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno (è l’unico modo per
attestare che è stata inviata e ricevuta) al datore di lavoro (il titolare del
rapporto di lavoro investito degli obblighi richiamati) e per conoscenza al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP).
In caso di sedi
centrali e strutture decentrate (unità produttiva), la lettera va inviata al
datore di lavoro della ditta presso la sede centrale e al dirigente dell’unità
produttiva presso la sede distaccata e, sempre e per conoscenza, al
RSPP.
Siete poi liberi di
inviare la lettera per conoscenza anche agli Organi di vigilanza locali (ASL
Servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro e Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco), alla Procura della Repubblica locale (il mancato adempimento degli
obblighi richiamati nella lettera costituisce di per sé un reato), Sindaco,
giornali, ecc.
La lettera è
relativa alle località interessate dagli ultimi tragici eventi sismici. Tenendo
conto però che ormai le mappe sismiche sono in corsi di continuo aggiornamento e
che comunque l’eventualità di un terremoto non può essere esclusa a priori in
qualunque area geografica e che gli obblighi richiamati sono sempre e comunque
validi, la lettera stessa può essere inviata anche a datori di lavoro di aziende
non interessate da terremoti, modificando ovviamente la
premessa.
Per ulteriori
chiarimenti non esitate a contattarmi.
Con preghiera di
massima diffusione.
Marco
Spezia
P.S. Ringrazio
Antonella de Pasquale per il contributo relativo all’obbligo di verifica della
solidità e della stabilità dei fabbricati usati come luogo di lavoro, previsto
dagli articoli 63 e 64 e dall’Allegato IV del
D.Lgs.81/08.
FACSIMILE LETTERA SUI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO
DI TERREMOTO DA INVIARE AL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEGLI RSU
RACCOMANDATA
R.R.
A: Datore
di lavoro
cc: Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione
OGGETTO:
MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO E STABILITA’ DEI FABBRICATI
Premesso che:
−
la zona geografica in cui è collocata la nostra
azienda è stata interessata recentemente da tragici avvenimenti legati a
fenomeni sismici che hanno causato decine di morti tra i lavoratori;
−
il terremoto è una situazione di emergenza e come
tale deve essere affrontata secondo quanto stabilito dalla vigente normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
−
in attesa degli accertamenti in corso da parte dell’
Autorità competente, gli ultimi tragici avvenimento hanno messo in ragionevole
dubbio in molti casi l’ adeguatezza delle strutture portanti o di copertura dei
fabbricati sedi di attività lavorative;
con riferimento ai diritti di ogni lavoratore di
essere informato e formato sulla tutela della propria salute e sicurezza, come
sancito dagli obblighi per datore di lavoro e dirigenti definiti dagli articoli
36 e 37 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (nel seguito Decreto), come RSU e facendoci
portavoce dei timori espressi dai lavoratori in merito alla attuale situazione
di pericolo, siamo con la presente a richiedere formalmente quanto segue.
LAVORATORI INCARICATI DI GESTIONE DELL’ EMERGENZA
Chiediamo la verifica del rispetto della nomina e
della formazione degli addetti alla gestione dell’ emergenza, competenti anche
in merito a emergenze sismiche.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo:
−
l’ attestazione dell’ avvenuta nomina dei lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza (articoli 18, comma 1, lettera b; 43 comma 1, lettera
b);
−
l’ attestazione della loro formazione e
addestramento (articoli 37, comma 9; 43, comma 3);
− la
valutazione dell’ adeguatezza del loro numero e delle attrezzature a loro
fornite in funzione delle dimensioni e dei rischi specifici
dell'azienda (articolo 43, commi 2 e 3);
− la
diffusione a tutti i lavoratori in maniera formale dei nominativi dei
lavoratori incaricati della gestione delle emergenza (articolo 36, comma 1,
lettera c).
PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Chiediamo la verifica dell’ avvenuta e corretta
compilazione delle procedure di emergenza aziendale (Piano di Emergenza
Aziendale), con particolare riferimento a emergenza di natura sismica e della
loro diffusione a tutti i lavoratori presenti in azienda, compresi dipendenti
di ditte o lavoratori autonomi appaltati.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo:
−
di visionare tutte le procedure di gestione per ogni
tipo di emergenza, compreso quella di natura sismica, (Piano di Emergenza
Aziendale) (articolo 18, comma 1, lettere h e t);
− di
verificare se e come sono stati organizzati i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di gestione
dell'emergenza (articolo 43, comma 1, lettera a);
−
di verificare se sono stati definiti in maniera
formale i ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedere alle
procedure di emergenza (articolo 28, comma 2, lettera d);
−
di verificare se ai ruoli sopra indicati sono stati assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
(articolo 28, comma 2, lettera d);
−
la valutazione dell’ adeguatezza delle procedure di
gestione di ogni tipo di emergenza in funzione della natura dell'attività,
delle dimensioni dell'azienda e del numero delle persone presenti (articolo 18,
comma 1, lettere h e t);
−
la diffusione a tutti i lavoratori, in maniera
formale, delle procedure da adottare, in funzione del ruolo aziendale, con
particolare riferimento all’ evacuazione dei luoghi di lavoro (articoli 18,
comma 1, lettera i; 36, comma 1, lettera b; 43, comma 1, lettera c);
−
la diffusione ai datori di lavoro delle ditte
appaltate o ai lavoratori autonomi appaltati, in maniera formale,
delle procedure da adottare in caso di emergenza (articolo 26, comma 1, lettera
b).
DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA
Chiediamo che tutti i lavoratori siano edotti, nell’
ambito dell’ obbligo di informazione sancito dal Decreto, relativamente ai
propri diritti in caso di emergenza, in particolare di natura sismica.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo che l’ azienda diffonda in maniera
formale a tutti i lavoratori le seguenti informazioni:
− il
datore di lavoro e i dirigenti devono prendere le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico (articolo 18, comma 1, lettera e);
−
il datore di lavoro e i dirigenti devono dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
(articolo 18, comma 1, lettera h);
− il
datore di lavoro e i dirigenti devono informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione (articolo 18, comma 1, lettera i);
−
il datore di lavoro e i dirigenti devono astenersi,
salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
(articoli 18, comma 1, lettera m; 43, comma 4);
−
il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa (articolo 44, comma 1);
− il
lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza (articolo 44, comma 2).
Il contenuto della informazione
deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Se l’ informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nelle informazioni (articolo
36, comma 4).
STABILITA’ DEI FABBRICATI
Chiediamo ogni utile informazione in merito alla stabilità
dei fabbricati, sia di natura statica che antisismica, anche a seguito di
eventuali lesioni (evidenti od occulte) subite dai precedenti eventi sismici.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo che:
−
venga dichiarato all’ interno del Documento di
Valutazione dei Rischi e quindi sotto la responsabilità del datore di lavoro,
mediante perizia di tecnico abilitato, che gli edifici che ospitano i luoghi di
lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro siano
stabili e possiedano una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed
alle caratteristiche ambientali, comprese quindi eventuali eventi sismici
(articoli 17, comma 1, lettera a; 28, comma 1, 63, comma 1; 64 comma 1, lettera
a e punto 1.1.1 dell’ Allegato IV)
−
non venga richiesto ai lavoratori di rientrare nei
luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite tecnico abilitato di cui
sopra la stabilità e la solidità dei fabbricati e delle altre opere e strutture,
anche in vista di ulteriori scosse (articolo 18, comma 1, lettera m).
Gli RSU
RIFERIMENTI
NORMATIVI CITATI
Articolo 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non
può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall' articolo
28;
(...)
Articolo 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono
le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
b) designare preventivamente
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
e) prendere le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
h) adottare le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
m) astenersi, salvo eccezione
debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
t) adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e
al numero delle persone presenti;
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
Articolo 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori (...).
2. Il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione
(...) deve contenere:
d) l'individuazione delle
procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
4. Il contenuto della
informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che
riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
2. Il datore di lavoro
provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è
esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
c) sulle misure e le attività
di protezione e prevenzione adottate.
Articolo 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,
con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio,
danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo,
assistenza;
b) rischi riferiti alle
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda.
3. Il datore di lavoro
assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto
successivi al I.
6. La formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
9. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Articolo 43. Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori
che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni
di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva
secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono,
se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere
formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità
produttiva. (...)
4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Articolo 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato
1. Il lavoratore che, in caso
di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso
di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo,
non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una
grave negligenza.
Articolo 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono
essere conformi ai requisiti indicati nell' allegato IV.
Articolo 64. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano
conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
Allegato IV Requisiti dei
luoghi di lavoro
1.1.1.
Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura
presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che
corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.
FACSIMILE LETTERA SUI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO
DI TERREMOTO DA INVIARE AL DATORE DI LAVORO DA PARTE DEGLI RLS
RACCOMANDATA R.R.
A: Datore
di lavoro
cc: Responsabile
Servizio di Prevenzione e Protezione
OGGETTO:
MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO E STA BILITA ’ DEI FABBRICATI
Premesso che:
−
la zona geografica in cui è collocata la nostra
azienda è stata interessata recentemente da tragici avvenimenti legati a
fenomeni sismici che hanno causato decine di morti tra i lavoratori;
−
il terremoto è una situazione di emergenza e come
tale deve essere affrontata secondo quanto stabilito dalla vigente normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
−
in attesa degli accertamenti in corso da parte dell’
Autorità competente, gli ultimi tragici avvenimento hanno messo in ragionevole
dubbio in molti casi l’ adeguatezza delle strutture portanti o di copertura dei
fabbricati sedi di attività lavorative;
con riferimento alle attribuzioni definite dall’
articolo 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (nel seguito Decreto)
e degli obblighi a carico del Datore di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera
n) del Decreto, come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza siamo con
la presente a richiedere formalmente quanto segue.
LAVORATORI INCARICATI DI GESTIONE DELL’ EMERGENZA
Chiediamo la verifica del rispetto della nomina e
della formazione degli addetti alla gestione dell’ emergenza, competenti anche
in merito a emergenze sismiche.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo:
−
l’ attestazione dell’ avvenuta nomina dei lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza (articoli 18, comma 1, lettera b; 43 comma 1, lettera
b);
−
l’ attestazione della loro formazione e
addestramento (articoli 37, comma 9; 43, comma 3);
− la
valutazione dell’ adeguatezza del loro numero e delle attrezzature a loro
fornite in funzione delle dimensioni e dei rischi specifici
dell'azienda (articolo 43, commi 2 e 3);
− la
diffusione a tutti i lavoratori in maniera formale dei nominativi dei
lavoratori incaricati della gestione delle emergenza (articolo 36, comma 1,
lettera c).
PROCEDURE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
Chiediamo la verifica dell’ avvenuta e corretta
compilazione delle procedure di emergenza aziendale (Piano di Emergenza
Aziendale), con particolare riferimento a emergenza di natura sismica e della
loro diffusione a tutti i lavoratori presenti in azienda, compresi dipendenti
di ditte o lavoratori autonomi appaltati.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo:
−
di visionare tutte le procedure di gestione per ogni
tipo di emergenza, compreso quella di natura sismica, (Piano di Emergenza
Aziendale) (articolo 18, comma 1, lettere h e t);
− di
verificare se e come sono stati organizzati i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di gestione
dell'emergenza (articolo 43, comma 1, lettera a);
−
di verificare se sono stati definiti in maniera
formale i ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedere alle
procedure di emergenza (articolo 28, comma 2, lettera d);
−
di verificare se ai ruoli sopra indicati sono stati assegnati
unicam ente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri (articolo 28, comma 2, lettera d);
−
la valutazione dell’ adeguatezza delle procedure di
gestione di ogni tipo di emergenza in funzione della natura dell'attività,
delle dimensioni dell'azienda e del numero delle persone presenti (articolo 18,
comma 1, lettere h e t);
−
la diffusione a tutti i lavoratori, in maniera
formale, delle procedure da adottare, in funzione del ruolo aziendale, con
particolare riferimento all’ evacuazione dei luoghi di lavoro (articoli 18,
comma 1, lettera i; 36, comma 1, lettera b; 43, comma 1, lettera c);
−
la diffusione ai datori di lavoro delle ditte
appaltate o ai lavoratori autonomi appaltati, in maniera formale,
delle procedure da adottare in caso di emergenza (articolo 26, comma 1, lettera
b).
DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI EMERGENZA
Chiediamo che tutti i lavoratori siano edotti, nell’
ambito dell’ obbligo di informazione sancito dal Decreto, relativamente ai
propri diritti in caso di emergenza, in particolare di natura sismica.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo che l’ azienda diffonda in maniera
formale a tutti i lavoratori le seguenti informazioni:
− il
datore di lavoro e i dirigenti devono prendere le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico (articolo 18, comma 1, lettera e);
−
il datore di lavoro e i dirigenti devono dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
(articolo 18, comma 1, lettera h);
− il
datore di lavoro e i dirigenti devono informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione (articolo 18, comma 1, lettera i);
−
il datore di lavoro e i dirigenti devono astenersi,
salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
(articoli 18, comma 1, lettera m; 43, comma 4);
−
il lavoratore che, in caso di pericolo grave,
immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto
da qualsiasi conseguenza dannosa (articolo 44, comma 1);
− il
lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza (articolo 44, comma 2).
Il contenuto della
informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Se l’
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nelle informazioni (articolo
36, comma 4).
STA BILITA ’ DEI FABBRICATI
Chiediamo ogni utile informazione in merito alla stabilità
dei fabbricati, sia di natura statica che antisismica, anche a seguito di
eventuali lesioni (evidenti od occulte) subite dai precedenti eventi sismici.
In particolare, con riferimento agli obblighi di cui
al Decreto citato sotto riportati, chiediamo che:
−
venga dichiarato all’ interno del Documento di
Valutazione dei Rischi e quindi sotto la responsabilità del datore di lavoro,
mediante perizia di tecnico abilitato, che gli edifici che ospitano i luoghi di
lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro siano
stabili e possiedano una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed
alle caratteristiche ambientali, comprese quindi eventuali eventi sismici
(articoli 17, comma 1, lettera a; 28, comma 1, 63, comma 1; 64 comma 1, lettera
a e punto 1.1.1 dell’ Allegato IV)
−
non venga richiesto ai lavoratori di rientrare nei
luoghi di lavoro, se non dopo aver accertato tramite tecnico abilitato di cui
sopra la stabilità e la solidità dei fabbricati e delle altre opere e strutture,
anche in vista di ulteriori scosse (articolo 18, comma 1, lettera m).
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
RIFERIMENTI
NORMATIVI CITA TI
Articolo 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non
può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i
rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall' articolo
28;
(...)
Articolo 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono
le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite,
devono:
b) designare preventivamente
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
e) prendere le misure
appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
grave e specifico;
h) adottare le misure per il
controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto
possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
m) astenersi, salvo eccezione
debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori
di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
t) adottare le misure
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e
al numero delle persone presenti;
Articolo 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
b) fornisce agli stessi
soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
Articolo 28. Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori (...).
2. Il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione
(...) deve contenere:
d) l'individuazione delle
procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicam ente soggetti in
possesso di adeguate competenze e poteri;
4. Il contenuto della
informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione
della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Articolo 36. Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
b) sulle procedure che
riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di
lavoro;
c) sui nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
Articolo 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
9. I lavoratori incaricati
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa
dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Articolo 43. Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari
rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i
lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori
che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi,
prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro
attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti
necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni
di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni
dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva
secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.
3. I lavoratori non possono,
se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi
devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o
dell'unità produttiva. (...)
4. Il datore di lavoro deve,
salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato.
Articolo 44. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato
1. Il lavoratore che, in caso
di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e
deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso
di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza.
Articolo 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
e) riceve le informazioni e
la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati
pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
Articolo 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono
essere conformi ai requisiti indicati nell' allegato IV.
Articolo 64. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro
provvede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano
conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
Allegato IV Requisiti dei
luoghi di lavoro
1.1.1.
Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura
presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che
corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.
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