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BIOGAS: LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA REGIONE MARCHE !!!La famigerata Legge Regionale 3/2012, sulla base della quale la Regione ha autorizzato decine di centrali sui nostri territori, è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con sentenza n.93 del 20 maggio 2013 (nelle parti in cui ha escluso questi impianti dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e non solo).Il Coordinamento Regionale di Comitati “Terre Nostre – Marche” sta continuando a lavorare per la chiusura ed il non insediamento di queste inaccettabili centrali, facendo sì che vengano revocate le autorizzazioni concesse sulla base della legge bocciata perché in contrasto con la Costituzione e le normative europee.Il nostro pool di avvocati è già all’ opera per dare seguito alle istanze di revoca delle autorizzazioni, supportate con i pareri legali GIA’ depositati in Regione lo scorso settembre 2012, in occasione della manifestazione regionale “NO BIOGAS MARCHE”, mentre qualcuno, invece di esigere il rispetto delle leggi vigenti, era indaffarato a proporne inutilmente delle nuove ai nostri politici regionali, rischiando per altro di permettere alla Regione di “farla franca” in Corte Costituzionale (cosa evitata solo grazie alla accuratezza estrema dei giudici della Consulta, ved. sentenza della Corte Costituzionale 93/2012, pag.7, punti 1.2.1 e 1.2.2 ).Avevamo inoltre già presentato alla Corte dei Conti una informativa/esposto sui possibili danni che si sarebbero potuti palesare in caso di annullamento da parte della Corte Costituzionale della LR 3/2012.La sentenza della Consulta ci permette di proseguire anche in questo ambito giudiziario, dopo quanto svolto finora con le azioni dei comitati aderenti al Coordinamento Regionale “Terre Nostre”, ivi incluse quelle che hanno favorito negli ultimi mesi l’intervento dei magistrati della Procura di Ancona.La sentenza della Corte Costituzionale rafforza ancor più il fronte della battaglia che i comitati del coordinamento stanno tenendo anche in altre Regioni, visto che le prassi autorizzative adottate in molti casi sono paragonabili a quelle tenute in Regione Marche.Jesi, 23 Maggio 2013Per Terre Nostre Marche(Coordinamento regionale di Comitati a tutela dell’Ambiente, della Salute e del Territorio, aderente al Coordinamento nazionale Terre Nostre)Il PresidenteMASSIMO GIANANGELI338.4674945LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SONO PESANTISSIME PER LA REGIONE MARCHE:
Estratto dalla sentenza n.93/2013 della Corte Costituzionale (sulla famigerata Legge Regionale delle Marche n.3/2012):
"Dalla citata direttiva UE ( 92/2011/CE, ndr) discende un preciso obbligo gravante su tutti gli Stati membri di assoggettare a VIA non solo i progetti indicati nell’allegato I, ma anche i progetti descritti nell’allegato II, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all’esito della procedura di c.d. screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell’allegato III della stessa direttiva e concernenti, non solo la dimensione, ma anche altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l’utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l’inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l’altro, all’area geografica e alla densità della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell’ottica dell’attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (considerando n. 2) ed in vista della protezione dell’ambiente e della qualità della vita (considerando n. 4).
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In attuazione del predetto obbligo comunitario, CHE GRAVA SUL LEGISLATORE REGIONALE COME SU QUELLO STATALE ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla citata legge regionale n. 3 del 2012 identificano le “tipologie progettuali” da sottoporre, rispettivamente, a VIA regionale (allegato A1) e provinciale (allegato A2), nonché a verifica di assoggettabilità regionale (allegato B1) e provinciale (allegato B2). Tuttavia, i predetti allegati contengono elenchi puntuali e tassativi di progetti sottoposti a VIA regionale e provinciale o a verifica di assoggettabilità regionale e provinciale molti dei quali sono individuati in base al solo criterio dimensionale, senza che vi sia alcuna disposizione (come quelle, peraltro, introdotte all’art. 3 ed all’allegato C della medesima legge regionale n. 3 del 2012, solo a seguito della proposizione del ricorso, con la già richiamata legge regionale n. 30 del 2012) che imponga di tener conto, caso per caso, in via sistematica, anche degli altri criteri di selezione dei progetti, tassativamente prescritti negli allegati alla citata direttiva UE, come imposto dall’art. 4, paragrafo 3, della medesima.
La mancata considerazione dei predetti criteri della direttiva UE pone la normativa regionale impugnata in evidente contrasto con le indicazioni comunitarie."
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