mercoledì 13 ottobre 2010

ANCORA LA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

dalla newsletter di Marco Spezia n° 59 sp-mail@libero.it
RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



Dopo la sentenza della Cassazione Penale, sez. 4, 11 agosto 2010, n. 31679 (riportata nella newsletter n.57 del 15/09/10) che affermava la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio a un suo dipendente, per omesso controllo “pedante”, riporto un’ altra sentenza della Cassazione che afferma ancora la responsabilità del datore di lavoro, anche nel caso di lavoratore distratto, negligente o imprudente, in quanto “la condizione normale dei prestatori d' opera, soprattutto se manuale, generica e faticosa, è una condizione in cui dominano l' inesperienza, la fretta, l' ignoranza, la stanchezza e l' inconsapevolezza del pericolo”.

Alla faccia dello spot del Ministero !

Marco Spezia


Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza 10 settembre 2010, n. 19280, Presidente Trifone, Relatore Lanzillo. “Infortuni sul lavoro: in caso di accertata violazione delle norme di prevenzione, è tutelato anche il lavoratore distratto, negligente o imprudente”.

Le norme dettate dal legislatore in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dirette ad impedire l’ insorgenza di situazioni pericolose, hanno lo scopo di tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza. Ne consegue che il datore di lavoro è da ritenere responsabile dell’ infortunio in tutti i casi in cui ometta di adottare le idonee misure protettive, o di vigilare affinché vengano osservate, mentre l’ eventuale concorso di colpa del lavoratore non ha di per sé alcun effetto esimente. Esso può comportare l’ esonero totale dell’ imprenditore da responsabilità solo quando si tratti di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante in relazione alle mansioni svolte, al procedimento lavorativo "tipico" al quale è addetto ed alle direttive ricevute.

Il principio, già espresso in precedenti decisioni (Cassazione civile, Sez. L, sentenza 10 settembre 2009, n. 19494 e Cassazione civile, Sez. L, sentenza 28 ottobre 2009, n. 22818), è stato ribadito da una recente pronuncia della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. Il Supremo Collegio ha così cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di una impresa in seguito ad un infortunio occorso ad un lavoratore impegnato presso un cantiere nell’ esecuzione di lavori di tamponamento esterno in paramano della facciata di un edificio. Intento a rimuovere residui di calce presso una parete, il lavoratore, mentre attraversava una piattaforma in legno all’ interno del vano ascensore, era caduto da una altezza di circa 90 cm. a causa dell’ improvviso cedimento di una tavola.

Il vano ascensore, afferma la Corte, non era adeguatamente protetto secondo le prescrizioni di legge: ovvero, non ne era stato impedito l’ accesso tramite adeguato sbarramento né era stato attrezzato con tavola fermapiede e parapetto. La circostanza che il lavoratore avesse errato nell’ eseguire il passaggio sopra il vano o che fossero dal medesimo utilizzabili altri e più sicuri percorsi non costituisce motivazione idonea e sufficiente per escludere la responsabilità dell’ impresa committente e custode del cantiere in presenza di una accertata violazione di norme di prevenzione degli infortuni appositamente predisposte dalla legge per casi del genere.

Le severe leggi antinfortunistiche, precisa la pronuncia, hanno lo scopo di salvaguardare l’ incolumità dei lavoratori anche e soprattutto nei casi in cui il pericolo sia provocato dalla loro stessa distrazione, negligenza o imprudenza. Se infatti è vero che il lavoratore accorto, diligente, esperto e responsabile è in grado di evitare incidenti anche a prescindere dalle protezioni di legge, è parimenti innegabile, conclude la decisione, che, la condizione normale dei prestatori d’ opera, soprattutto se manuale, generica e faticosa, è una condizione in cui dominano l’ inesperienza, la fretta, l’ ignoranza, la stanchezza e l’ inconsapevolezza del pericolo, tutti fattori idonei a sollecitare comportamenti imprudenti.

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