mercoledì 27 ottobre 2010

IL COLLEGATO LAVORO PEGGIORA ANCORA LE NORME SULLA SICUREZZA: STOP ALL' ATTIVITÀ IRREGOLARI SOLO NEI CASI "GRAVI"




L' arrivo del DDL "collegato lavoro" cambia il meccanismo della sospensione dell' attività imprenditoriale che può essere disposta nei casi più gravi di lavoro sommerso.

Con l' entrata in vigore del Decreto la nozione di lavoro sommerso si sdoppierà.
Quella "formale", da cui discenderanno maxisanzioni di legge simili alle attuali (fino a 12.000 euro).
E quella "sostanziale", prevista in materia di sicurezza del lavoro, destinata alla tutela personale del lavoratore, per cui conterà soprattutto la "riconoscibilità" di fatto dell' esistenza della relazione lavorativa.
Per la sospensione dell' attività imprenditoriale varrà solo quest' ultima.

Dal punto di vista operativo questa differenza di nozione si rifletterà necessariamente sul modo di interpretare e applicare i requisiti necessari alla sospensione dell' attività d' impresa: un maggiore sforzo probatorio per gli ispettori e, d' altra parte, maggiori opportunità di argomentazioni difensive che l' impresa interessata dal blocco potrà offrire.

Facciamo un esempio. Nel caso in cui un ispettore dovesse trovare in cantiere un operaio impiegato in difetto di comunicazione di assunzione, ma con la lettera di assunzione consegnata, potrà contestare il lavoro sommerso. L' impresa potrà eccepire comunque la presenza di un documento obbligatorio (la lettera, appunto) che impedirà, da definizione di legge, la sospensione.

Quanto al lavoro "formalmente" irregolare, il collegato fa riferimento al solo lavoro nero subordinato, mentre usciranno di scena le ipotesi di lavoro nero autonomo e parasubordinato.
Se si impiegherà un collaboratore senza porre in essere le previste comunicazioni di assunzione, non si sarà più assoggettabili alla sanzione amministrativa prevista per il nero. Lo stesso vale per il lavoro domestico che d' ora in avanti sarà escluso dalla maxisanzione.

La nuova nozione di lavoro nero, quale rapporto subordinato non oggetto di comunicazione di assunzione, rende evidente come la definizione contenuta nel Testo unico sicurezza vada intesa in senso più ampio, in coerenza con il complessivo assetto della normativa sulla salute che detta regole di prevenzione uniformi, prescindendo dalla tipologia dei lavoratori dell'
impresa. La nuova definizione appare destinata a ridefinire presupposti e modi degli interventi ispettivi.

Oggi si considera "in nero" qualunque impiego di lavoratori non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. L' articolo 3 della Legge 73/2002, sostanzialmente richiamata nella disposizione del Testo unico sulla sicurezza (articolo 14 del D.Lgs.81/08) prevede che l' impiego di lavoratori, in misura pari o superiore al 20%, non risultanti dalla "documentazione obbligatoria", può determinare l' adozione di provvedimenti di sospensione in relazione all' attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

In difetto di una puntuale nozione di "documentazione obbligatoria" ci si è attenuti finora a un' interpretazione piuttosto restrittiva della normativa che ha aumentato il numero delle aziende che si sono vista sospesa l'
attività. Ciò in qualunque settore, ma con punte di "rischio" in edilizia e nei pubblici esercizi.
L' orientamento con cui attualmente operano gli ispettori è quello per cui occorre provvedere alla sospensione in tutti i casi in cui il lavoro "nero"
risulti da un difetto di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l' impiego ovvero previa comunicazione ad altri enti, come accade per la comunicazione all' Inail nell' ipotesi di lavoro accessorio.

La circolare n.33/2009 del Ministero del Lavoro parlando di sospensione identifica la carenza di evidenza pubblica dell' impiego ("lavoratore sconosciuto alla PA") con un difetto di comunicazioni di impiego alla PA che non coincide, tuttavia, con tutta la possibile "documentazione obbligatoria".

Con il chiarimento che apporterà il DDL "collegato lavoro" sull'
interpretazione da dare alla nozione di lavoro sommerso, per gli ispettori rischia di diventare più complessa l' azione di verifica sul campo dei requisiti per il "blocco" dell' azienda. E si spianerà la via a molte eccezioni nelle difese

tratto daSICUREZZA - KNOW YOUR RIGHTS - NEWSLETTER N.61 DEL 26/10/10



rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro bastamortesullavoro@gmail.com


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