mercoledì 2 novembre 2011

NEWSLETTER N.96 DEL 01/11/11 SULLA MESSA IN MORA DELL' ITALIA

SICUREZZA SUL LAVORO - KNOW YOUR RIGHTS ! - NEWSLETTER N.96 DEL 01/11/11
SULLA MESSA IN MORA DELL' ITALIA



la newsletter n.96 del 01/11/11 di "Sicurezza sul lavoro ! - Know Your
rights !".



In questo numero:

- La messa in mora dell' Italia da parte della Commissione europea
per violazione della Direttiva sulla sicurezza sul lavoro: a quando la
denuncia alla Corte Costituzionale ?

- Aperta procedura d' infrazione contro l' Italia per violazione
della Direttiva sulla sicurezza sul lavoro

- La relazione tecnica per la richiesta alla Commissione europea di
messa in mora dell' Italia per la non conformità del D.Lgs.106/09 alla
Direttiva 89/391/CEE



Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste
notizie a diffonderle in tutti i modi.



La diffusione è gradita e necessaria. L' obiettivo è quello di diffondere il
più possibile cultura della sicurezza e consapevolezza dei diritti dei
lavoratori a tale proposito.



L' unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la
fonte:

"Marco Spezia - sp-mail@libero.it"

DIFFONDETE & KNOW YOUR RIGHTS !



Marco Spezia

RETE NAZIONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO



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LA MESSA IN MORA DELL' ITALIA DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO: A QUANDO LA DENUNCIA
ALLA CORTE COSTITUZIONALE ?



Questo numero "monografico" della newsletter è dedicato integralmente alla
messa in mora dell' Italia da parte della Commissione europea per la
violazione della Direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro.

Riporto quindi la nota diffusa da Marco Bazzoni che, ricordo, è stato l'
artefice della denuncia alla Commissione europea e a seguire la relazione
tecnica inviata da me a Marco Bazzoni a proposito della difformità del
D.Lgs.106/09 licenziato dal Governo Berlusconi come peggioramento
sostanziale del D.Lgs.81/08 "Testo Unico sulla sicurezza".

Diffondo ancora la mia relazione, sia perché quando lo feci la prima volta,
molti non erano ancora iscritti alla mia mailing list e quindi se la sono
persa, ma lo faccio anche per un altro fondamentale motivo.

La relazione riguarda le difformità di alcuni articoli del D.Lgs.106/09 non
solo alla Direttiva comunitaria, ma anche alle fonti del Diritto italiano
(Costituzione e Codici).

Nel 2009 Marco Bazzoni e io diffondemmo tale relazione anche a varie
organizzazioni politiche e sindacali perché la usassero per una denuncia
alla Corte costituzionale italiana, denuncia che un singolo non può fare, ma
che deve essere presentata da una organizzazione. Allora nessuno ci degnò di
risponderci (e sto parlando di TUTTI i partiti della cosiddetta "sinistra" e
di TUTTE le organizzazioni sindacali).

E così Bazzoni andò avanti da solo (con il mio appoggio tecnico e ...
morale) con la denuncia alla Commissione europea.

Stavolta ci riprovo e invito tutti quanti leggono a cercare un coordinamento
comune, aggiungendo anche il loro contributo, per arrivare a portare la
denuncia del D.Lgs.106/09 anche alla Corte costituzionale.



Marco Spezia



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APERTA PROCEDURA D' INFRAZIONE CONTRO L' ITALIA PER VIOLAZIONE DELLA
DIRETTIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO



Diffondo con enorme piacere quanto mi scrive Marco Bazzoni
(bazzoni_m@tin.it) !

Sia perché nel suo grande lavoro politico, ho avuto la fortuna di aiutarlo
con il mio contributo tecnico.

Sia perché quello che ha fatto Marco dimostra che la lotta deve continuare e
che può essere vincente !

Dipende molto da noi e dalla determinazione e dall' impegno che ci mettiamo.

Giorno dopo giorno, con pazienza e tenacia.

Invito tutti alla massima diffusione e soprattutto a continuare la battaglia
per i nostri diritti, anche per la salute e la sicurezza sul lavoro !

Marco Spezia



30 Settembre 2011: Aperta procedura d' infrazione contro l' Italia per
violazione direttiva Europea 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro.

Neanche io ci credevo più, erano passati due anni da quando il 27 Settembre
2009, insieme all' amico ing. Marco Spezia, avevamo redatto la denuncia alla
Commissione Europea, sulle difformità di alcuni articoli del D.Lgs.106/09
(decreto correttivo al Testo unico per la sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/08)
rispetto alle direttive europee.

Invece oggi, mi è arrivata un' e-mail, con una comunicazione della
Commissione Europea Occupazione e Affari Sociali, che mi comunica che il 29
Settembre 2011 è stato approvato il progetto di costituzione in mora, e che
il 30 Settembre la lettera di messa in mora è stata inviata alla Repubblica
Italiana.

I punti della lettera di messa in mora sono i seguenti:

1) Deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e
subdelega;

2) Violazione dell' obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per
la sicurezza e salute
durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;

3) Proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di
valutazione dei rischi per le
nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;

4) Posticipazione dell' obbligo di valutazione del rischio di stress
legato al lavoro;

5) Posticipazione dell' applicazione della legislazione in materia di
protezione della salute e sicurezza sul lavoro per le persone appartenenti a
delle cooperative sociali e a delle organizzazioni di volontariato della
protezione civile;

6) Proroga del termine per completare l' adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 Aprile 1994.

Ora permettete di togliermi qualche "sassolino dalle scarpe", perché
nonostante io abbia chiesto
aiuto ai sindacati e ai partiti politici per questa denuncia, non c' è stato
NESSUNO, ripeto
NESSUNO che mi abbia aiutato a redigerla.

Potevano supportarla se non volevano redigerla, neanche quello. Già far
aprire una procedura d' infrazione contro uno Stato è difficilissimo, ed in
genere sono sempre associazioni a fare denuncie del genere, mai un singolo
cittadino, per quale diventa un' utopia riuscirci, invece c' è l' ho fatta e
come sempre ringrazio Marco Spezia, senza il cui aiuto, per me sarebbe stato
difficilissimo riuscire in questa impresa.

Infine, voglio ricordare, che tale denuncia era anche su alcuni articoli del
D.Lgs.106/09 che io e Marco Spezia ritenevamo incostituzionali, ma sui quali
la Commissione Europea non si è potuta
esprimere, perché la costituzionalità di una legge non è di sua competenza.

Purtroppo un singolo cittadino non può accedere direttamente alla Corte
Costituzionale per fare
un ricorso del genere, può farlo solo un associazione, quindi un sindacato o
un partito politico.

Chissà quando la notizia di questa procedura d' infrazione arriverà nei
prossimi giorni sui mezzi
d' informazione, se qualcuno di loro si sentirà in dovere di farlo.

E scusate lo sfogo, ma quando ci vuole, ci vuole!!!



Marco Bazzoni

Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Firenze



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LA RELAZIONE TECNICA PER LA RICHIESTA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI MESSA IN
MORA DELL' ITALIA PER LA NON CONFORMITA' DEL D.LGS.106/09 ALLA DIRETTIVA
89/391/CEE



La denuncia alla Commissione Europea, sulle difformità di alcuni articoli
del D.Lgs.106/09 (decreto correttivo al Testo unico per la sicurezza sul
lavoro D.Lgs.81/08) rispetto alle Direttive europee che ha portato alla
messa in mora di questi giorni è un' iniziativa nata dalla volontà di Marco
Bazzoni, alla quale ho avuto la fortuna di dare una mano.

E' stato un lavoro a quattro mani suo e mio (anche se il maggior impegno
sotto tutti i punti di vista è stato quello di Bazzoni), in cui ho dato
soprattutto un contributo tecnico.



Riporto a seguire la relazione tecnica che inviai nel febbraio del 2009 a
Marco Bazzoni e che costituisce parte della denuncia da lui inviata alla
Commissione.

Essa riguarda alcuni dei punti della denuncia e in particolare:

- Deresponsabilizzazione di datore di lavoro e dirigenti ("norma
salva manager");

- Valutazione del rischio - proroga dei termini per l' elaborazione
del documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per
modifiche sostanziali a un' impresa esistente;

- Valutazione del rischio - proroga dei termini per l' elaborazione
del documento di valutazione dei rischi per lo stress lavoro correlato.



Essa riguarda però anche le seguenti non conformità:

- Valutazione del rischio per contratti d' appalto o d' opera -
inapplicabilità a talune categorie di lavoratori / attività;

- Sorveglianza sanitaria - possibilità di visite mediche
preassuntive e a seguito di prolungata assenza per motivi di salute;

- Riduzione generalizzata delle ipotesi sanzionatorie a carico di
datori di lavoro e dirigenti.



La Commissione europea ha ritenuto che tali non conformità non fossero di
propria competenza, ma esse lo sono invece, a livello nazionale, della Corte
costituzionale, ma per le quali non è possibile una denunzia da parte di un
singolo cittadino, ma occorre l' intervento di una organizzazione politica o
sindacale.

Ricordo come tutte le organizzazioni politiche e sindacali contattate a suo
tempo non vollero appoggiare in nessun modo la denuncia di Marco Bazzoni e
pertanto non fu possibile a febbraio 2009 denunciare le non conformità alla
Corte Costituzionale.



Marco Spezia







ANALISI DELLE DIFFORMITA' DI ALCUNI ARTICOLI DEL D.LGS.106/09 RISPETTO ALLE
DIRETTIVE EUROPEE E ALLE LEGGI FONDAMENTALI DELLO STATO ITALIANO



DERESPONSABILIZZAZIONE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI ("NORMA SALVA
MANAGER")

COSA HA MODIFICATO IL D.LGS.106/09

L' articolo 12 comma 1 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro." pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 142/L alla Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 2009, n. 180 (nel seguito "D.Lgs.106/09") ha sostituto,
all' articolo 16 comma 3 del Decreto legislativo 9 aprile 08, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101
(nel seguito "D.Lgs.81/08"), la frase:

"La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo
di cui all'articolo 30, comma 4."

con la frase:

"L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo
30, comma 4"

L' articolo 16 comma 3 del D.Lgs.81/08 recita ora, dopo la modifica:

"La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore
di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in
caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo
di cui all'articolo 30, comma 4."

L' articolo 12 comma 2 del D.Lgs.106/09 ha inoltre aggiunto integralmente
all' articolo 16 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita:

"3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore
di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni
di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al
delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il
soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non
può, a sua volta, delegare le funzioni delegate."

L' articolo 30 comma 1 lettera a) ha poi aggiunto integralmente all'
articolo 51 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis, che recita

"Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione,
anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello
svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo
30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività;"

L' intendimento di queste modifiche è di fatto la deresponsabilizzazione del
datore e dei dirigenti rispetto agli obblighi di salvaguardia della salute e
della sicurezza definiti dal D.Lgs.81/08.

Infatti, grazia alla possibilità offerta con la sub-delega, datore di lavoro
e dirigenti potranno teoricamente delegare ai preposti TUTTI gli obblighi,
ad eccezione degli unici due non delegabili (stesura del documento di
valutazione del rischio e nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, che a seguito dell' articolo 17 del D.Lgs.81/08,
rimasto invariato, rimangono ad esclusivo carico del Datore di Lavoro).

Inoltre il principio consolidato dalle fonti e dalla giurisprudenza che,
anche in presenza di delega la responsabilità civile e penale di eventuali
omissioni rimane in capo al delegante che non abbia sufficientemente
vigilato sul delegato, viene in questo caso stravolto, consentendo di
assolvere all' obbligo di vigilanza "in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma
4.", quindi di un sistema di verifica dell' adozione ed efficace attuazione
di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza.

La conformità del modello di organizzazione e gestione della sicurezza e del
sistema di verifica dell' adozione ed efficace attuazione non viene però
demandato a Enti pubblici di controllo (Ispettorato del Lavoro, Istituto
Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, Aziende Sanitarie Locali), ma,
mediante asseverazione dagli Organismi Paritetici, che essendo
organizzazioni datoriali anche dei Datori di Lavoro non potranno garantire
un' obiettività di giudizio.

COSA DICE LA DIRETTIVA COMUNITARIA

In merito alla responsabilità del datore di lavoro la Direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte
a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro, pubblicata in Gazzetta ufficiale della Comunità Europea
n. L 183 del 29/06/1989 (nel seguito "Direttiva 89/391"), all' articolo 5
"Disposizioni generali" recita:

"2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7,
paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e / o allo
stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in
materia.

3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute
durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore
di lavoro.

4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di
prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di
lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e
imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero
state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata."

Pertanto la Direttiva 89/391 sancisce i maniera fin troppo evidente il
principio della responsabilità soggettiva del Datore di Lavoro, anche in
presenza di delega ad altri soggetti e anche nel caso di inadempienza dei
lavoratori ai loro obblighi, secondo il principio della responsabilità "in
eligendo e in vigilando".

L' esclusione o la diminuzione della responsabilità del datore di lavoro è
ammessa solo "per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e
imprevedibili, o a eventi eccezionali". E' evidente che questo non è quanto
previsto dal D.Lgs.106/09 che esclude la responsabilità del datore di lavoro
in qualunque caso, indipendentemente dalla imprevedibilità o dalla
eccezionalità dell' evento.

Pertanto quanto disposto dall' articolo 12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09,
combinato con quanto disposto dall' articolo 30 comma 1 lettera a) del
medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva
comunitaria.

COSA DICE LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO

L' articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."

Questo principio fondamentale sancisce l' eguaglianza di tutti i cittadini
rispetto agli obblighi di legge. Quanto sancito, in merito alla
deresponsabilizzazione di dirigenti e preposti relativamente alla tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori, lede questo principio
fondamentale, limitando di fatto la responsabilità dei manager aziendali
rispetto a preposti e lavoratori.

L' articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana."

L' articolo 2086 "Direzione e gerarchia nell' impresa" del Codice Civile
Italiano recita:

"L' imprenditore è il capo dell' impresa (Costituzione articolo 41) e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori."

L' articolo 2087 "Tutela delle condizioni di lavoro" del Codice Civile
Italiano recita:

"L' imprenditore e tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro."

Tutte queste fonti pongono la responsabilità della salute e della sicurezza
dei lavoratori in capo al Datore di Lavoro, cioè al "capo dell' impresa".
Tutti gli obblighi di legge, anche quelli a carico dei suoi collaboratori
che dipendono gerarchicamente da lui, sono quindi riconducibili sempre e
comunque anche al Datore di Lavoro.

Oltre a quanto sopra, l' articolo 40 "Rapporto di causalità" del Codice
Penale Italiano al comma 2 recita:

"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo."

Anche sul fronte penale viene quindi ribadito la responsabilità dell'
imprenditore che non opera tutto quanto in suo potere, compreso l' obbligo
di vigilanza diretta sull' operato dei propri dipendenti.

Pertanto quanto disposto dall' articolo 12 commi 1 e 2 del D.Lgs.106/09,
combinato con quanto disposto dall' articolo 30 comma 1 lettera a) del
medesimo Decreto, è in palese contrasto anche con la legge fondamentale
dello Stato italiano.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROROGA DEI TERMINI PER L' ELABORAZIONE DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER UNA NUOVA IMPRESA O PER MODIFICHE
SOSTANZIALI A UN' IMPRESA ESISTENTE

COSA HA MODIFICATO IL D.LGS.106/09

L' articolo 18 comma 1 lettera e) del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente
all' articolo 28 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis che recita:

"In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività."

Fermo restando che la valutazione del rischio deve essere "immediata", tale
comma aggiuntivo consente al datore di lavoro di formalizzarne l'
esecuzione, mediante l' elaborazione del relativo documento, solo dopo
novanta giorni dall' inizio delle attività.

Analogamente l' articolo 19 comma 1 lettera a) del D.Lgs.106/09, ha
modificato l' articolo 29 comma 3 del D.Lgs.81/08, come di seguito
riportato:

"La valutazione dei rischi e il documento di cui al comma 1 deve essere
immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e
2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o
in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle
ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali."

Quindi anche nel caso di modifiche sostanziali al processo produttivo o all'
organizzazione, la nuova valutazione del rischio può essere formalizzata
dopo un mese dall' avvenuta modifica.

Di fatto questo consente al datore di lavoro di non eseguire nessuna
valutazione del rischio per i primi tre mesi della nuova attività e per il
primo mese dopo modifiche sostanziali, visto che solo la formalizzazione del
documento ha valore per attestare l' avvenuta esecuzione della valutazione
del rischio.

Di conseguenza per periodi di tempo significativi potranno non esseri
formalmente definiti i seguenti punti che sono parte integrante del
documento di valutazione del rischio (articolo 28 comma 1 del D.Lgs.81/08):

"b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento."

Le modifiche apportate dall' articolo 18 del D.Lgs.106/09 avranno quindi
come conseguenza la possibilità per i datori di lavoro di non programmare
formalmente, per i primi tre mesi di attività della nuova impresa o per il
primo mese dopo una modifica sostanziale di impresa esistente, qualunque
forma di prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori e questo al
di là della tipologia lavorativa e del grado di rischio.

COSA DICE LA DIRETTIVA COMUNITARIA

Il campo di applicazione della Direttiva 89/391 è riportato all' articolo 2
"Campo di applicazione", comma 1 che recita:

"La presente direttiva concerne tutti i settori d'attività privati o
pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di
servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.)."

Quindi quanto stabilito dalla Direttiva 89/391 riguarda "tutti" i settori di
attività, senza specificare se esistenti o di nuova costituzione.

Ne consegue che quanto stabilito dalla Direttiva 89/391 si debba applicare a
"tutte" le imprese, a partire dall' inizio della propria attività e senza
possibilità di deroghe o proroghe.

L' obbligo di valutazione del rischio per il datore di lavoro nasce dagli
obblighi generali stabiliti dalla Direttiva 89/391 all' articolo 6 "Obblighi
generali dei datori di lavoro" al comma 1, che recita:

"Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le
misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali,
d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione
e dei mezzi necessari. Il datore di lavoro deve provvedere costantemente
all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di
circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti."

Tale comma specifica in modo inequivocabile che il datore di lavoro deve
provvedere costantemente all' aggiornamento delle misure di sicurezza, che
non possono che derivare da un processo di valutazione dei rischi. Questo
vale sia per modifiche sostanziali di imprese esistenti, ma anche, per la
"ratio" della norma (adeguare le misure di protezione a nuove realtà) anche
nel caso di nuove imprese.

L' obbligo di valutazione del rischio per il datore di lavoro è poi meglio
specificato all' articolo 6 comma 3 lettera a) della Direttiva 89/391 che
recita:

"Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di
lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/o dello
stabilimento, deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro. A seguito
di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi
di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono garantire un
miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
ed essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/o dello
stabilimento e a tutti i livelli gerarchici"

Scopo dell' articolo è quello di permettere, a seguito della valutazione dei
rischi, di adottare attrezzature di lavoro, preparati chimici, sistemazione
dei luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro e della sicurezza, che
riducano al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

E' ovvio che differire di un periodo significativo la valutazione del
rischio comporta un periodo di vacanza per le misure di tutela per i
lavoratori. Non solo. E' proprio nel caso di una nuova impresa o di
modifiche sostanziali di imprese esistenti che la valutazione del rischio
dovrebbe avvenire addirittura precedentemente all' inizio dell' attività,
per permettere una progettazione della nuova impresa, in termini tecnici ed
organizzativi, finalizzati alla salvaguardia della salute e della sicurezza.

D' altro canto la Direttiva 89/391 non lascia alcuno spazio agli stati
membri della Comunità Europea in merito al momento in cui compilare il
documento di valutazione dei rischi. Ciò lo si deduce implicitamente dall'
articolo Articolo 9 "Vari obblighi dei datori di lavoro" che recita:

"1. Il datore di lavoro deve:

a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari;

b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario,
l'attrezzatura di protezione da utilizzare;

c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il
lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;

d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/o
prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state
vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e
delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse
categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al
paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti
previsti al paragrafo 1, lettere c) e d)."

Tale articolo lascia agli Stati membri la possibilità di definire il
"momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere
c) e d)", ma non di quelli previsti alle lettere a) (valutazione dei rischi)
e b) (determinazione delle misure protettive).

Pertanto quanto disposto dagli articoli 18 comma 1 lettera e) e 19 comma 1
lettera a) del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto con quanto stabilito dalla
Direttiva comunitaria.

COSA DICE LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO

L' articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana."

In merito alle misure di tutela dei lavoratori l' articolo 2087 del Codice
Civile Italiano "Tutela delle condizioni di lavoro" recita:

"L' imprenditore è tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro."

Tra tali misure la normativa europea ed italiana definisce anche la
valutazione dei rischi. Tali misure vanno adottate nell' "esercizio dell'
impresa", che decorre dall' inizio delle attività, e non possono pertanto
essere differite.

Pertanto quanto disposto dagli articoli 18 comma 1 lettera e) e 19 comma 1
lettera a) del D.Lgs.106/09 è in palese contrasto anche con la legge
fondamentale dello Stato italiano.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PROROGA DEI TERMINI PER L' ELABORAZIONE DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STRESS LAVORO CORRELATO

COSA HA MODIFICATO IL D.LGS.106/09

L' articolo 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente
all' articolo 28 del D.Lgs.81/08 il comma 1-bis che recita:

"La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata
nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data
dal 1° agosto 2010."

A sua volta la lettera m-quater) dell' articolo 6, comma 8, del D.Lgs.81/08,
aggiunta integralmente dall' articolo 6 comma 2 del D.Lgs.106/09 recita:

"[La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
ha il compito di:]

elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress
lavoro correlato".

Viene quindi ancora una volta prorogata la valutazione del rischio da stress
lavoro correlato, differendone i termini all' elaborazione da parte della
Commissione consultiva delle indicazioni necessarie e comunque non oltre il
1° agosto 2010.

Tale differimento appare del tutto ingiustificato, poiché da tempo sono
disponibili in letteratura valide indicazioni su come valutare tale rischio
e contrario a quanto più volte richiesto dalla Comunità Europea all' Italia.

COSA DICE LA DIRETTIVA COMUNITARIA

L' articolo 5 "Disposizioni generali" comma 1 della Direttiva 89/391
recita:

"Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro."

Già da tempo è stato evidenziato ed enfatizzato che il termine "TUTTI" della
Direttiva 89/391 è legato anche agli aspetti psico-sociali della salute dei
lavoratori.

La violazione di quest'obbligo ha tra l' altro già comportato per l' Italia
una condanna per inadempimento da parte della Corte di giustizia CE
(C-49/00).

Un ulteriore differimento dell' obbligo della valutazione del rischio da
stress lavoro correlato è pertanto contrario a quanto disposto dalla
Direttiva 89/391.

Pertanto quanto disposto dall' articolo 18 comma 1 lettera b) del
D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall' articolo 6 comma 2 del
medesimo Decreto, è in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva
comunitaria.

COSA DICE LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO

L' articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana."

In merito alle misure di tutela dei lavoratori l' articolo 2087 del Codice
Civile Italiano "Tutela delle condizioni di lavoro" recita:

"L' imprenditore e tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro."

E' da tempo consolidato che l' integrità fisica del lavoratore è
strettamente correlata anche al livello di stress derivante dal proprio
lavoro.

Quindi prorogare ulteriormente i termini per la valutazione del rischio da
stress da lavoro correlato fa venire meno la tutela dell' integrità fisico
del lavoratore sancita dalle fonti citate.

Pertanto quanto disposto dall' articolo 18 comma 1 lettera b) del
D.Lgs.106/09, combinato con quanto disposto dall' articolo 6 comma 2 del
medesimo Decreto, è in palese contrasto anche con la legge fondamentale
dello Stato italiano.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CONTRATTI D' APPALTO O D' OPERA -
INAPPLICABILITA' A TALUNE CATEGORIE DI LAVORATORI / ATTIVITA'

COSA HA MODIFICATO IL D.LGS.106/09

L' articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all'
articolo 26 del D.Lgs.81/08 il comma 3-bis che recita:

"Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al
comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI."

I lavori di cui all' allegato XI sono i seguenti

"Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati ( . . . ).

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate ( . . . ).

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

Lavori subacquei con respiratori.

Lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti."

In tal modo per alcune categorie di lavoratori e per alcune tipologie di
lavorazioni, non sussiste per il Datore di Lavoro committente di contratti
di appalto e d' opera, l' obbligo, sancito dal comma 3 dell' articolo 26 del
D.Lgs.81/08, di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze ("DUVRI") recante l' analisi dei rischi derivanti dalle
interferenze tra diverse ditte e le misure di tutela per eliminare tali
rischi.

Viene quindi meno la salvaguardia per talune categorie di lavoratori (liberi
professionisti, trasportatori) indipendentemente dal grado di rischio delle
attività appaltate.

Viene inoltre meno la salvaguardia per tutti i lavoratori nel caso di
lavorazioni di breve durata, sempre che non siano presenti i rischi previsti
dal comma 3-bis, ma anche se siano presenti rischi comunque rilevanti per la
sicurezza (basta citare il rischio da investimento da parte di mezzi di
sollevamento e trasporto).

COSA DICE LA DIRETTIVA COMUNITARIA

L' Articolo 6 "Obblighi generali dei datori di lavoro" della Direttiva
89/391 recita al comma 4:

"Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno
stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori
di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla
sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle
attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi
professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i
propri lavoratori e/o i loro rappresentanti."

La Direttiva 89/391 parla degli obblighi di salvaguardia da adottare da
parte del Datore di Lavoro, quando siano presenti più imprese, senza
eccezioni, né discriminazioni per categorie di lavoratori o di tipologie
lavorative.

Pertanto quanto disposto dall' articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 è in
palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

COSA DICE LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO

L' articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."

L' articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana."

In merito alle misure di tutela dei lavoratori l' articolo 2087 del Codice
Civile Italiano "Tutela delle condizioni di lavoro" recita:

"L' imprenditore e tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro."

L' esclusione dalla salvaguardia da adottare nei contratti d' appalto o d'
opera per alcune categorie di lavoratori o tipologie di attività lede i
principi generali di salvaguardia delle fonti citate.

Pertanto quanto disposto dall' articolo 16 comma 3 del D.Lgs.106/09 è in
palese contrasto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.



SORVEGLIANZA SANITARIA - POSSIBILITA' DI VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE E A
SEGUITO DI PROLUNGATA ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE

COSA HA MODIFICATO IL D.LGS.106/09

L' articolo 26 comma 2 del D.Lgs.106/09 ha aggiunto tra i contenuti della
sorveglianza sanitaria (articolo 41 comma 2 del D.Lgs.81/08):

"e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di
assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni
continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione"

L' articolo 26 comma 3 del D.Lgs.106/09 ha aggiunto integralmente all'
articolo 41 del D.Lgs.81/08 il comma 2-bis, che recita:):

"2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai
dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma
3.".

Infine lo stesso articolo 26 del D.Lgs.106/09 al comma 5 ha modificato l'
articolo 41 comma 4, come segue:

"Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d) e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti."

Viene concessa così, al datore di lavoro, per tramite del Medico Competente
(che è il medico di fiducia dell' azienda da cui viene pagato e non dei
lavoratori), un controllo delle condizioni di salute di persone che non
hanno ancora nessun rapporto di subordinazione con l' azienda.

L' intento dell' aggiunta delle visite preassuntive non può essere visto
come tutela della salute dei lavoratori, in quanto si applica prima dell'
instaurazione del rapporto di lavoro, ma appare come una forma di
discriminazione e di selezione, in modo da scartare in partenza persone che
possano essere affette da problemi di salute.

Inoltre la possibilità di verificare anche accertamenti su condizioni di
alcol dipendenza e su assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti,
appare come forma di discriminazione e selezione. Infatti tali accertamenti
hanno senso solo dopo l' assunzione del lavoratore e solo limitatamente alle
attività lavorative per cui l' assunzione di alcol o stupefacenti può
costituire un rischio aggiuntivo per il lavoratore e per altri. Tale
attività sono definite in maniera chiara e univoca rispettivamente dall'
Allegato I dell' Intesa Stato Regioni del 16/03/06 e dall' Allegato I dell'
Intesa Stato Regioni 30/10/07.

Appare altresì chiaro l' intento discriminatorio dell' estensione a
sorveglianza sanitaria, in maniera del tutto generica e senza
discriminazioni in merito ai rischi specifici, e, soprattutto del controllo
su condizioni di alcol dipendenza e su assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti, a seguito di malattia prolungata. In tal modo si permette al
datore di lavoro di intromettersi nella vita privata di un proprio
dipendente, con l' intento, se questi risultasse "sgradito" all' azienda, di
impugnare la non idoneità alla mansione, come "giusta causa" di
licenziamento.

Appare significativo che l' articolo 26 comma 1 del D.Lgs.106/09 abbia
eliminato dall' articolo 41 comma 1 lettera a) del D.Lgs.81/08 le parole
"dalle direttive europee". In tal modo ora tale disposto recita

"La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, nei casi
previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'articolo 6".

Il D.Lgs.106/09 ha quindi esplicitamente escluso le Direttive Europee come
fonti per la definizione della necessità di sorveglianza sanitaria.

COSA DICE LA DIRETTIVA COMUNITARIA

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, l' articolo 14 "Controllo
sanitario" comma unico della Direttiva 89/391, recita quanto segue:

"Per assicurare un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione
dei rischi riguardanti la loro sicurezza e la loro salute sul lavoro,
vengono stabilite misure conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali."

La Direttiva 89/391 sancisce in maniera esplicita che la sorveglianza
sanitaria deve essere estesa ai soli lavoratori. Non è quindi ammissibile
eseguire controlli sanitari su chi non è ancora lavoratore in quanto deve
essere ancora assunto.

Secondo la Direttiva 89/391 inoltre il contenuto del controllo sanitario
deve essere stabilito "in funzione dei rischi riguardanti la sicurezza e la
salute sul lavoro". Appare quindi del tutto ingiustificato la possibilità,
del tutto generica e non suffragata da considerazioni in merito ai rischi
reali cui è sottoposto il lavoratore, di eseguire controlli sanitari a
seguito di prolungata assenza dal lavoro.

Inoltre la Direttiva 89/391 specifica che le misure relative alla
sorveglianza sanitaria devono essere conformi alle leggi nazionali.

La possibilità di visita preassuntiva è invece in contrasto con l' articolo
5 della legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori" (vedi dopo).

Pertanto quanto disposto dall' articolo 26 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.106/09 è
in palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

COSA DICE LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO

L' articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."

L' articolo 4 della Costituzione della Repubblica Italiana recita:

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto."

Le visite mediche preassuntive, previste dal D.Lgs.106/09, costituiscono una
chiara violazione di tale diritto fondamentale, in quanto consentono di
fatto al datore di lavoro una discriminazione nei confronti del personale da
assumere.

Analogamente le visite a seguito di prolungata assenza dal lavoro, sempre
previste dal D.Lgs.106/09, effettuabili in maniera del tutto generica e
senza discrimini in merito ai rischi cui è sottoposto il lavoratore, ledono
tale diritto fondamentale.

Oltre alla legge fondamentale dello Stato, le visite mediche preassuntive e
a seguito di prolungata assenza dal lavoro, previste dal D.Lgs.106/09, sono
in palese contrasto con una legge dello Stato italiano. In particolare esse
sono in contrasto con l' articolo 5 "Accertamenti sanitari" della legge n.
300 del 1970 ("Statuto dei lavoratori"), che recita:

"Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e
sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i
quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda."

Pertanto quanto disposto dall' articolo 26 commi 2, 3 e 5 del D.Lgs.106/09 è
in palese contrasto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.



RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLE IPOTESI SANZIONATORIE A CARICO DI DATORI DI
LAVORO E DIRIGENTI

COSA HA MODIFICATO IL D.LGS.106/09

Senza entrare nel dettaglio, viene prevista in numerosi articoli del
D.Lgs.106/09 una inaccettabile riduzione generalizzata delle sanzioni.

Tale riduzione delle sanzioni appare del tutto ingiustificata, soprattutto
in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa
ad un indiscriminato inasprimento della reazione penale sulla scorta della
invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più
recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc.).

La sicurezza sul lavoro rappresenta l' unico settore in cui, invece, si
ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, quasi a voler
dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un
interesse meritevole di tutela.

COSA DICE LA DIRETTIVA COMUNITARIA

Senza ovviamente poter entrare nel merito del sistema sanzionatorio di ogni
singolo Stato membro, l' articolo 4 commi 1 e 2 della Direttiva 89/391,
definendo i principi di vigilanza e sorveglianza sulla normativa nazionale
relativa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori,
recita quanto segue:

"Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che i
datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano
sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione della
presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano in particolare una vigilanza ed una sorveglianza
adeguate."

E' evidente che una riduzione generalizzata dell' apparato sanzionatorio,
senza nessuna proporzionalità rispetto alla gravità del reato, fa venire
meno l' efficacia della vigilanza e della sorveglianza richiesta dalla
Direttiva 89/391.

Pertanto quanto disposto da tutti gli articoli del D.Lgs.106/09 che riducono
in maniera generalizzata le sanzioni per datori di lavoro e dirigenti è in
palese contrasto con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria.

COSA DICE LA LEGGE FONDAMENTALE DELLO STATO ITALIANO

La riduzione generalizzata delle sanzioni a carico dei datori di lavoro e
dei dirigenti prevista dal D.Lgs.106/09 appare in palese contrasto con il
principio di proporzionalità della sanzione alla offesa arrecata al bene
protetto (articolo 27 della Costituzione).

E' sufficiente confrontare l' irrisorietà delle pene rispetto a principi
fondamentali di tutela della salute e della sicurezza, con l' inasprimento
generalizzato delle pene previste per altri reati di pari gravità, per
rendersi conto della incostituzionalità di quanto disposto dal D.Lgs.106/09
anche in tali termini.

Pertanto quanto disposto da tutti gli articoli del D.Lgs.106/09 che riducono
in maniera generalizzata le sanzioni per datori di lavoro e dirigenti è in
palese contrasto anche con la legge fondamentale dello Stato italiano.



Marco Spezia

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